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LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042

Fondo nazionale per il soccorso invernale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/1960)
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Testo in vigore dal: 28-11-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' istituito il "Fondo nazionale di soccorso invernale", allo scopo
di  incrementare  l'assistenza  invernale  agli indigenti con i mezzi
finanziari  stabiliti  nella  presente  legge  o provenienti da altre
contribuzioni.
  La   gestione   del   Fondo   suddetto  e'  affidata  al  Ministero
dell'interno,  secondo  le  direttive  da  impartire  da  un Comitato
composto  dei Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e
la previdenza sociale.