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LEGGE 24 luglio 1954, n. 722

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1989)
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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal: 11-9-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il
28 luglio 1951.