stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 agosto 1954, n. 654

Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra ai cittadini italiani rimasti invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

nascondi
Testo in vigore dal: 2-9-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  vigenti disposizioni di legge che regolano la concessione delle
pensioni, degli assegni e delle indennita' di guerra, si applicano ai
cittadini  italiani che siano rimasti mutilati ed invalidi per ferite
o  lesioni  riportate  in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6
novembre   1953  ed  ai  congiunti  dei  morti  in  occasione  ed  in
conseguenza dei fatti medesimi.