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LEGGE 22 giugno 1954, n. 523

Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/1962)
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Testo in vigore dal: 14-8-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                                Art.1

  Per  le  cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in
vigore   della   presente   legge,  viene  effettuata,  ai  fini  del
trattamento  di quiescenza, la ricongiunzione del servizio reso nelle
categorie  dei  personali di ruolo dello Stato, compresi quelli delle
Ferrovie  dello  Stato e delle altre Azienda autonoma statali, con il
servizio  prestato alla dipendenza di Enti locali con iscrizione agli
Istituti  di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, oppure
a   Casse,   fondi,  regolamenti  convenzioni  speciali  di  pensione
esistenti  presso gli Enti predetti, nonche' con il servizio comunque
prestato con iscrizione ai su menzionati Istituti di previdenza.
  Nei  casi  in  cui  ricorre l'applicazione del comma precedente, la
ricongiunzione si effettua altresi' per i servizi non contemplati dal
comma stesso, quando essa sia prevista dagli ordinamenti dello Stato,
degli  Istituti  di previdenza o degli altri Enti che concorrino alla
ricongiunzione medesima.