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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 1208

Approvazione delle modificazioni degli articoli 1 e 6 dello statuto del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Parma, con sede in Parma.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 4-6-1954
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato
con  regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di
essa;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 1 ottobre
1951,  n.  1362,  con  il  quale  il  Consorzio  fra  cooperative  di
produzione  e  lavoro della provincia di Parma, con sede in Parma, fu
riconosciuto  come  persona  giuridica  e  ne fu approvato lo statuto
organico;
  Vista  la  deliberazione  dell'assemblea generale straordinaria dei
delegati  dell'Ente  suddetto, in data 21 febbraio 1953, con la quale
si modifica il testo degli articoli 1 e 6 dello statuto;
  Vista  l'istanza  in  data  9  marzo  1953,  con la quale il citato
Consorzio chiede l'approvazione delle modifiche stesse;
  Udito,  in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno
alla  Commissione  centrale per le cooperative, espresso nella seduta
del  1  luglio  1953  ai  sensi  dell'art. 19, lettera b) del decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

                              Decreta:

  Sono  approvate le modificazioni degli articoli 1 e 6 dello statuto
del  Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia
di  Parma,  con sede in Parma, deliberate dall'assemblea dei delegati
nella  seduta del 21 febbraio 1953, il cui testo risulta del seguente
tenore:
  Art.  1.  -  E'  costituito  con  sede  in  Parma  un Consorzio fra
cooperative  di  produzione  e lavoro con la denominazione "Consorzio
Emiliano  fra  cooperative  di  produzione  e  Lavoro Co.Emi.La.". Il
Consorzio aderisce alla Confederazione cooperativa italiana, con sede
in Roma, nonche' all'Unione provinciale cooperative e mutue di Parma.
  Art.  6.  - Possono far parte del Consorzio tutte le cooperative di
produzione e lavoro dell'Emilia costituite legalmente ed iscritte nei
registri prefettizi delle rispettive province.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 luglio 1953

                               EINAUDI

                                                  RUBINACCI - SPATARO

Visto, il Guardasigilli: AZARA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 maggio 1954
  Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 10. - CARLOMAGNO