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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1953, n. 1190

Approvazione di alcune modificazioni dello statuto del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Forlì, con sede in Forlì.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 30-5-1954
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato
con  regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di
essa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1949, n.
763,  con  il  quale  il Consorzio fra le cooperative di produzione e
lavoro della provincia di Forli', con sede in Forli', fu riconosciuto
come persona giuridica e ne fu approvato lo statuto organico;
  Viste  le  deliberazioni  dell'assemblea generale straordinaria dei
delegati  dell'ente  suddetto,  in data 28 giugno e 13 dicembre 1952,
con cui si apportano alcune modificazioni statutarie;
  Vista  l'istanza  25  luglio 1952, con la quale il Consorzio citato
chiede l'approvazione delle modificazioni stesse;
  Udito  il  parere  del Comitato costituito in seno alla Commissione
centrale  per  le cooperative, espresso in via d'urgenza nella seduta
del  20  maggio  1953,  ai sensi dell'art. 19, lettera b) del decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

                              Decreta:

  Sono  approvate le modificazioni degli articoli 10, 14, 17, 24, 25,
32,  45,  46 e 52, nonche' l'aggiunta dell'art. 13, dello statuto del
Consorzio  fra  le cooperative di produzione e lavoro della provincia
di  Forli', con sede in Forli, deliberate dall'assemblea dei delegati
in data 28 giugno e 13 dicembre 1952, del seguente tenore:
  Art.  10.  -  Alla  lettera  g) e' aggiunto: "In via eccezionale il
Consiglio  d'amministrazione  puo' ammettere cooperative non aderenti
alla  Federazione  provinciale  delle  cooperative  di Forli', dietro
benestare della Federazione medesima".
  Art. 13 (aggiunto). - Sono organi del Consorzio:
    a) l'assemblea dei delegati;
    b) il Consiglio di amministrazione;
    c) il Comitato esecutivo;
    d) il presidente;
    e) il Collegio dei sindaci;
    f) il Collegio dei probiviri.
  Articoli  14  e  25.  - L'ultima parte e l'ultimo comma, sono cosi'
modificati: "Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili".
  Art. 17. - Nel primo capoverso la parola "maggio" e' sostituita con
quella di "marzo".
  Art. 24. - Il secondo comma e' cosi' modificato:
  "Esso  si compone di tredici membri i quali eleggono fra di essi il
presidente e il vice presidente".
  Art.  32.  -  La  seconda  parte e' cosi' modificata: "I poteri del
Comitato esecutivo sono i seguenti:
    a) deliberare ordinariamente per le offerte alle gare di appalto;
    b)  fissare  l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio di
amministrazione;
    c)  deliberare su quanto di ordinaria amministrazione a richiesta
del  presidente  o del direttore. In ogni caso le deliberazioni prese
verranno   sottoposte  alla  ratifica  del  successivo  Consiglio  di
amministrazione".
  Art.  45.  - Il primo periodo e modificato come segue: "L'esercizio
sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno".
  Art. 46. I paragrafi d) ed e) sono sostituiti cosi':
    d)  il  20%  al  fondo  per  l'incremento  della  cooperazione di
produzione   e   lavoro   fra  le  classi  lavoratrici  e  per  scopi
mutualistici fra le cooperative consorziate".
  Art. 52. - E' sostituito con quest'altro:
  "Compiuta  la liquidazione, l'attivo netto risultante, dopo di aver
rimborsato   le   quote   effettivamente  versate  dalle  cooperative
consorziate,  sara'  devoluto  a scopi di pubblica utilita', conformi
allo spirito mutualistico.
  In  caso  di  controversia  decide  il Ministero per il lavoro e la
previdenza  sociale,  d'intesa  con  quelli  per  le finanze e per il
tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 11 luglio 1953

                               EINAUDI

                                                  RUBINACCI - ALDISIO

Visto, il Guardasigilli: AZARA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 maggio 1954
  Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 20. - CARLOMAGNO