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LEGGE 22 dicembre 1953, n. 955

Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1961)
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Testo in vigore dal: 15-1-1954
al: 4-1-1958
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere
e   a   gestire   per   conto  dello  Stato  in  assicurazione  o  in
riassicurazione  da  imprese di assicurazione autorizzate a norma del
regio   decreto-legge   29   aprile   1923,   n.  966,  la  garanzia,
relativamente  ai rischi indicati nell'art. 3, dei crediti dipendenti
da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono
negli affari di esportazione di prodotti nazionali.
  La durata delle dilazioni di pagamento relative alle operazioni per
cui e' richiesta la garanzia statale non puo' superare i quattro anni
dal     momento    della    spedizione    dei    materiali    oggetto
dell'assicurazione,  come  attestato  dai  documenti  di spedizione e
doganali.  Quando,  secondo  le consuetudini commerciali, trattisi di
forniture  che  normalmente  sarebbero pagate a rate anche durante il
loro  approntamento,  il  Comitato di cui all'art. 9 disporra' che le
dilazioni  di  pagamento  per  la  durata  massima  di  quattro  anni
decorrano da ciascuna delle scadenze rateali suddette.
  In  casi  eccezionali  il  Ministero  del  tesoro,  su proposta del
Comitato  di  cui  all'art.  9,  puo'  consentire  la ammissione alla
garanzia  statale  di operazioni subordinate a dilazioni di pagamento
che oltrepassino quelle previste dal comma precedente.
  L'Istituto   terra'   una  gestione  separata  per  l'assicurazione
relativa a tali rischi.