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LEGGE 22 dicembre 1953, n. 955

Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1961)
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Testo in vigore dal: 5-1-1958
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((L'istituto   nazionale  delle  assicurazioni  e'  autorizzato  ad
assumere  e  a  gestire  per  conto dello Stato in assicurazione o in
riassicurazione  da  imprese di assicurazione autorizzate a norma del
regio   decreto-legge   29   aprile   1923,   n.  966,  la  garanzia,
relativamente  al rischi indicati nell'art. 3, dei crediti dipendenti
da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono
negli  affari  di  esportazione  di  prodotti  nazionali;  nonche' la
garanzia relativamente al rischio indicato al sesto comma dell'art. 3
nei  casi  in cui venga convenuta la clausola di " prezzo fisso " nel
contratto di fornitura)).
  La durata delle dilazioni di pagamento relative alle operazioni per
cui e' richiesta la garanzia statale non puo' superare i quattro anni
dal     momento    della    spedizione    dei    materiali    oggetto
dell'assicurazione,  come  attestato  dai  documenti  di spedizione e
doganali.  Quando,  secondo  le consuetudini commerciali, trattisi di
forniture  che  normalmente  sarebbero pagate a rate anche durante il
loro  approntamento,  il  Comitato di cui all'art. 9 disporra' che le
dilazioni  di  pagamento  per  la  durata  massima  di  quattro  anni
decorrano da ciascuna delle scadenze rateali suddette.
  ((Sul  proposta  del  Comitato  di cui all'art. 9, il Ministero del
tesoro   puo'   consentire  l'ammissione  alla  garanzia  statale  di
operazioni  subordinate  a  dilazioni  di  pagamento che oltrepassino
quelle previste dal comma precedente)).
  L'Istituto   terra'   una  gestione  separata  per  l'assicurazione
relativa a tali rischi.