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LEGGE 10 dicembre 1953, n. 936

Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.

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Testo in vigore dal: 14-1-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono elevati di sessanta volte i limiti originari di somma comunque
indicati nella legge e nel regolamento di contabilita' generale dello
Stato,  nelle  leggi  e  nei  regolamenti  contabili  speciali  o  in
disposizioni  correlative  e  quelli stabiliti dall'art. 18 del testo
unico  delle  leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.