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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. 4536

Concessione al comune di Livorno e per esso all'Azienda Trasporti Autofiloviari Municipali (A.T.A.M.) dell'impianto e dell'esercizio delle linee filoviarie urbane di detta città.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 6-5-1953
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  testo  unico delle disposizioni di legge per le ferrovie
concesse  all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le
automobili,  approvato  con  regio  decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e
successive modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito
nella,  legge  23  dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni
per agevolare la concessione di filovie;
  Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

                              Decreta:

  E'  approvato  e  reso  esecutorio l'atto-capitolato 4 luglio 1952,
stipulato  fra  il  delegato del Ministero dei trasporti e quelli del
Comune  e  dell'Azienda Trasporti Autofiloviari Municipali (A.T.A.M.)
di Livorno per la concessione al detto Comune e per esso all'A.T.A.M.
dell'impianto  e  dell'esercizio  delle linee filoviarie urbane della
citta' di Livorno.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Arpy di Morgex, addi' 16 agosto 1952

                               EINAUDI

                                                           MALVESTITI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 aprile 1953
  Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 19. - PALLA