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LEGGE 21 marzo 1953, n. 161

Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2003)
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Testo in vigore dal: 16-4-1953
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 24 del  testo  unico  delle  leggi  sulla  Corte  dei  conti
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.  1214,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Qualora il consigliere delegato al controllo, dopo che  sia  stata
sentita l'Amministrazione interessata, ritenga che un atto o  decreto
non debba essere ammesso al visto o alla registrazione, lo  trasmette
al  Presidente  della  Corte,  informandone  nel  tempo   stesso   il
competente  presidente  di  Sezione  addetto  al  coordinamento.   Il
Presidente della Corte, udito  il  consigliere,  promuove,  nel  piu'
breve termine, una pronunzia  motivata  della  Sezione  di  controllo
costituita  dal  Presidente  della  Corte,  che  la   presiede,   dai
presidenti di Sezione addetti al coordinamento del  controllo  e  dai
consiglieri di cui al primo comma dell'art. 22. 
  "Al  di  fuori  dell'ipotesi  prevista  dal  comma  precedente,  il
Presidente della Corte puo', su segnalazione del consigliere delegato
al controllo o del presidente di Sezione addetto al  coordinamento  o
dell'Amministrazione interessata o di ufficio, deferire alla  Sezione
come sopra costituita la pronunzia sul visto e la registrazione degli
atti o decreti ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di
massima di particolare importanza. 
  "Nei casi di cui ai precedenti comma, del deferimento alla  Sezione
di controllo  e'  data  comunicazione  scritta  alla  Amministrazione
interessata e a quella del Tesoro  per  quanto  la  riguardi.  Queste
possono presentare deduzioni e farsi rappresentare avanti la  Sezione
stessa da funzionari di grado non inferiore  a  quello  di  direttore
capo divisione o equiparato. 
  "Le stesse norme si applicano per gli atti o decreti di  competenza
delle Delegazioni della Corte dei conti per la Regione sarda e per la
Regione Trentino-Alto Adige e degli  uffici  distaccati  della  Corte
stessa presso il Magistrato delle acque in Venezia e i Provveditorati
regionali alle opere pubbliche. 
  "Per gli atti o decreti di competenza della  Sezione  di  controllo
per la Regione siciliana spetta al Presidente di essa il  deferimento
alla Sezione regionale nei casi previsti dal primo comma del presente
articolo e al Presidente della Corte dei conti  il  deferimento  alla
Sezione centrale di controllo nei casi di cui al secondo comma".