stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 marzo 1953, n. 148

Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1954)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-8-1954
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Al  testo  unico  delle  leggi  per  l'elezione  della  Camera  dei
Deputati, approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  I.((PUNTO ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1954, N. 615)). 
  II.((PUNTO ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1954, N. 615)). 
  III.((PUNTO ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1954, N. 615)). 
  IV. ((PUNTO ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1954, N. 615)). 
  V. - Il numero dei componenti la Camera dei  Deputati,  determinato
in base alla popolazione residente al 4 novembre 1951, secondo i dati
pubblicati dall'Istituto centrale di statistica, e' di 590. 
  La  tabella  A  allegata  al  testo  unico  approvato  con  decreto
Presidenziale  5  febbraio  1948,  n.  26,   nella   parte   relativa
all'assegnazione dei seggi spettanti a  ciascuna  circoscrizione,  e'
sostituita da quella annessa alla presente legge. 
  La  presente  legge  entra  in  vigore   nel   giorno   della   sua
pubblicazione. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 31 marzo 1953 
 
                               EINAUDI 
 
                         DE GASPERI - SCELBA 
 
Visto, il Guardasigilli: ZOLI