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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1953, n. 39

Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/07/2016)
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vigente al 11/10/2024
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Testo in vigore dal: 25-2-1953
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 18 della legge 9 febbraio 1952, n. 49, il quale delega
il  Governo  della  Repubblica  a  procedere  entro un anno dalla sua
entrata  in  vigore,  alla  raccolta  in  un  testo unico di tutte le
disposizioni  vigenti  in  materia  di  tasse  automobilistiche  e ad
apportarvi  le modifiche ed aggiunte che si renderanno necessarie per
il  loro  coordinamento  e  per una piu' precisa formulazione tecnica
delle  disposizioni  stesse,  sentita  una  Commissione  parlamentare
composta di cinque senatori e di cinque deputati;
  Ritenuto  che la legge 9 febbraio 1952, n. 49, e' entrata in vigore
il 13 febbraio 1952;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sentita la Commissione parlamentare appositamente costituita;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  E'   approvato   il   testo   unico   delle   leggi   sulle   tasse
automobilistiche  che,  firmato  dal  Ministro  per  le  finanze,  e'
pubblicato in allegato al presente decreto.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 5 febbraio 1953

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI

                                                  Visto,           il
Guardasigilli: ZOLI
                                                    Registrato   alla
  Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1953
                                                    Atti del Governo,
  registro n. 75, foglio n. 19. - PALLA