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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951, n. 1829

Nuova regolamentazione per l'esercizio della pesca nel lago di Garda, suoi affluenti e suo emissario.

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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-7-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  2 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato
con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
  Visto il regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con
regio  decreto  22  novembre  1914,  n. 1486, ed il regolamento sulla
pesca  e  sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922,
n. 1647;
  Viste  le  norme regolamentari per l'esercizio della pesca nel lago
di  Garda,  suoi affluenti ed emissario, approvato con i regi decreti
13 novembre 1931, n. 1526, 11 ottobre 1934, n. 2060 e 14 luglio 1937,
n. 1405;
  Visto   l'art.   1,   comma   secondo,   dei   decreto  legislativo
luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 58;
  Considerato  che  la  Commissione  consultiva della pesca, prevista
dall'art.  2  del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931,
n. 1604, non e' stata ricostituita;
  Udito il Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e
per  le  foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per
le  finanze  e con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e la
giustizia;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il presente regolamento disciplina l'esercizio della pesca nel lago
di Garda, nel fiume Sarca, dalla foce nel Garda al ponte della strada
Riva-Torbole,  nel  fiume Mincio e suoi canali, dall'imbocco sul lago
al ponte della ferrovia Brescia-Verona.
  Per  quanto non e' in esso diversamente stabilito saranno osservate
le disposizioni contenute nei regolamenti 22 novembre 1914, n. 1486 e
29 ottobre 1922, n. 1647.