stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951, n. 1828

Modificazioni alle statuto del Consorzio delle cooperative fra lavoratori edili "Co.C.L.E.", con sede in Napoli.

nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 2-7-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato
con  regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di
essa;
  Visto  il  decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947,
con  il  quale  il  Consorzio  delle cooperative tra lavoratori edili
"Co.C.L.E."   con  sede  in  Napoli,  fu  riconosciuto  come  persona
giuridica e ne fu approvato lo statuto organico;
  Vista  la  deliberazione  dell'assemblea straordinaria dei delegati
dell'Ente  suddetto,  in  data  27  maggio 1951, con cui si apportano
alcune modificazioni statutarie;
  Udito  il  parere  del Comitato costituito in seno alla Commissione
centrale  per  le cooperative, espresso in via d'urgenza nella seduta
del  6  novembre  1951, ai sensi dell'art. 19, lettera b) del decreto
legislative  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

                              Decreta:

  Sono  approvate le modificazioni degli articoli 1, 10, 16, 19, 24 e
27 dello statuto del Consorzio delle cooperative fra lavoratori edili
"Co.C.L.E."   con   sede   in   Napoli,   deliberate   dall'assemblea
straordinaria  dei  delegati  in  data  27  maggio 1951, del seguente
tenore:
  Art.  1.  -  E' costituito, con sede in Napoli, un Consorzio fra le
cooperative  di  produzione  e  lavoro, operanti secondo il principio
della mutualita', ispirato al metodo della scuola sociale cristiana.
  Il  Consiglio  di  amministrazione  del Consorzio ha la facolta' di
istituire succursali ed agenzie anche in altre localita'.
  Il Consorzio aderisce alla Confederazione cooperativa italiana, con
sede centrale in Roma, attraverso l'Unione provinciale di Napoli.
  Art. 10. - L'assemblea e' costituita dai delegati delle cooperative
consorziate,  in  ragione  di  due  per ogni cooperativa che abbia un
numero  di  soci  da  25  a  99,  ed  in  ragione di quattro per ogni
cooperativa  che  abbia un numero di soci pari o superiore a cento. I
soci  ed  i  delegati  debbono  risultare  regolarmente iscritti alle
cooperative da almeno sei mesi.
  Art. 16. - Il Consiglio di amministrazione si convochera' quando il
presidente,  o  chi  ne  fa  le  veci,  lo  riterra' necessario, ed i
consiglieri  saranno informati con lettera raccomandata anche a mano,
contenente  l'ordine  del  giorno  della seduta, che sara' recapitata
almeno il giorno precedente a quello della convocazione.
  Art.  19.  - Il Consiglio di amministrazione nominera' uno od anche
due direttori tecnici, i cui emolumenti saranno fissati dal Consiglio
di  amministrazione.  Essi  parteciperanno  con  voto consultivo alle
adunanze   delle   assemblee   ed   alle   sedute  del  Consiglio  di
amministrazione,  il  quale ultimo di volta in volta stabilira' a chi
dei  due  direttori  tecnici dovra' essere affidata la direzione e la
responsabilita' di un determinato lavoro od incarico.
  Essi  direttori tecnici sono incaricati della progettazione e della
direzione  dei  lavori che il Consorzio potra' accettare dagli organi
statali,   parastatali,  comunali,  provinciali  e  da  privati,  sia
direttamente che in gestione.
  Art. 24. - L'ultimo periodo del comma c), che nella attuale dizione
dice:   "In   entrambi  i  casi  le  quote  di  partecipazione  delle
cooperative  escluse  o  recedute  andranno  ad incrementare il fondo
consortile", reste cosi' modificazioni: "In entrambi i casi, le quote
di  partecipazione  delle  cooperative  escluse  o  recedute  saranno
rimborsate".
  Art.  27.  - Alla fine del comma d), va aggiunto "oppure in ragione
dei contributi versati in relazione ai lavori avuti in assegnazione".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti delle Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 7 dicembre 1951

                               EINAUDI

                                                  RUBINACCI - ALDISIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1952
  Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 22. - FRASCA