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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1951, n. 1824

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Parma.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 28-6-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre 1927, n. 2797, modificato con i regi
decreti 30 ottobre 1930, n. 1772; 1 ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre
1933, n. 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423; 1 ottobre 1936, n. 2076; 20
aprile 1939, n. 1067; 1 agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330; 5
settembre  1942,  n.  1178  e  21  gennaio  1943,  n.  21,  con regio
decreto-legge   27   gennaio  1944,  n.  58,  con  decreto  del  Capo
provvisorio  dello  Stato  30 dicembre 1947, n. 1735, con decreti del
Presidente  della  Repubblica 27 marzo 1948, n. 458; 30 ottobre 1949,
n. 1002 e 30 maggio 1950, n. 615;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Parma  approvato e
modificato  con  i  decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato
come appresso:
    Attuale  art.  22. - Agli insegnamenti complementari del corso di
laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di:
      12) "Puericoltura".
    Attuale  art.  27. - Agli insegnamenti complementari del corso di
laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti:
      7) Matematiche superiori;
      8) Calcolo delle probabilita'.
    L'attuale  art.  30,  relativo  al  corso  di  laurea  in scienze
matematiche e' sostituito dal seguente:
    "Devonsi,  inoltre,  osservare le seguenti precedenze nell'ordine
degli esami:
      gli  esami  di  analisi  e geometria, 1° anno, devono precedere
l'esame di meccanica razionale;
      gli esami di analisi e geometria 1° e 2° anno, devono precedere
gli esami delle materie del secondo biennio stabilite dal piano degli
studi;
      gli  esami  di  meccanica  razionale  e  di fisica sperimentale
devono  precedere  gli  esami  di  fisica superiore, fisica teorica e
fisica matematica".
    Attuale   art.  32.  -  Le  parole  "almeno  venti  giorni"  sono
sostituite con quelle di "almeno dieci giorni".
  Attuale art. 33. - E' sostituito dal seguente:
  "L'esame di laurea comprende:
    1) una prova scritta e orale di cultura matematica;
    2) la discussione orale della tesi di laurea;
    3)  la  discussione  orale  di  due  su  tre argomenti scelti dal
candidato  in  materie  d'insegnamento della Facolta', diverse fra di
loro e da quella formante oggetto della tesi di laurea".
  Attuale  art.  34.  -  Agli insegnamenti complementari del corso di
laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:
    8) Onde elettromagnetiche;
    9) Meccanica statistica;
    10) Calcolo delle probabilita'.
  Attuale art. 37. - E' sostituito dal seguente:
  "Per essere ammesso all'esame di laurea in fisica, lo studente deve
avere  seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti
fondamentali  ed  almeno  in  due  da lui scelti fra i complementari.
Devonsi osservare le seguenti precedenze nell'ordine degli esami:
    gli  esami  di  analisi, 1° anno, e di geometria devono precedere
l'esame di meccanica razionale;
    gli  esami  di  analisi,  1°  e  2°  anno,  e di geometria devono
precedere  gli esami delle materie del secondo biennio, stabilite dal
piano degli studi;
    gli  esami di meccanica razionale e di fisica sperimentale devono
precedere  gli  esami  di  fisica  superiore, fisica teorica e fisica
matematica".
  Attuale  art. 39. - Le parole "almeno venti giorni" sono sostituite
con quelle di "almeno dieci giorni".
  Attuale art. 40. - E' sostituito dal seguente:
  "L'esame di laurea comprende:
    1)  una  prova  pratica di fisica per i candidati la cui tesi non
sia sperimentale;
    2) la discussione orale della tesi di laurea;
    3)  la  discussione  orale  di  due  su  tre argomenti scelti dal
candidato  in  materie  d'insegnamento della Facolta', diverse fra di
loro e da quella formante oggetto della tesi di laurea".
  Attuale  art.  41.  -  Agli insegnamenti complementari del corso di
laurea in matematica e fisica sono aggiunti i seguenti:
    9) Onde elettromagnetiche;
    10) Meccanica statistica;
    11) Matematiche superiori;
    12) Calcolo delle probabilita'.
  Attuale art. 44. - E' sostituito dal seguente:
  "Devonsi,  inoltre,  osservare  le  seguenti precedenze nell'ordine
degli esami:
    gli  esami  di  analisi  e  geometria,  1° anno, devono precedere
l'esame di meccanica razionale;
    gli  esami di analisi e geometria, 1° e 2° anno, devono precedere
gli esami delle materie del secondo biennio quali risultano dal piano
degli studi;
    gli  esami di meccanica razionale e di fisica sperimentale devono
precedere  gli  esami  di  fisica  superiore, fisica teorica e fisica
matematica".
  Attuale  art.  46.  -  Le parole "sopra un argomento riguardante la
matematica  e  la  fisica"  sono  sostituite  con quelle di "sopra un
argomento  riguardante la matematica o la fisica". Inoltre, le parole
"almeno  venti  giorni"  sono  sostituite con quelle di "almeno dieci
giorni".
  Attuale art. 47. - E' sostituito dal seguente:
  "L'esame di laurea comprende:
    1)  una prova pratica di fisica ed una scritta e orale di cultura
matematica;
    2) la discussione orale della tesi di laurea;
    3)  la  discussione  orale  di  due  su  tre argomenti scelti dal
candidato  in  materie  d'insegnamento della Facolta', diverse fra di
loro e da quella formante oggetto della tesi di laurea".
  All'attuale  art.  51, relativo al corso di laurea in chimica, dopo
le lettere a) e b) del n. 1 e' aggiunto:
    2) un colloquio di cultura chimica.
  E' variata conseguentemente la numerazione successiva.
  L'attuale  art. 53, relativo al corso di laurea in scienze naturali
e' sostituito dal seguente:

  Gli  insegnamenti  biennali  di  botanica e di zoologia comprendono
tanto la parte generale quanto la parte sistematica.
  Per  essere  ammesso  a conseguire la laurea in scienze naturali lo
studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli
insegnamenti  fondamentali  ed  almeno in quattro da lui scelti fra i
complementari.
  Gli  esami  di  chimica  generale  ed inorganica e chimica organica
devono  precedere  gli  esami  di  mineralogia, zoologia e fisiologia
generale.
  L'esame di zoologia deve precedere l'esame di anatomia comparata.
  L'esame  di  mineralogia  deve precedere gli esami di geologia e di
petrografia.
  Gli  esami  di  anatomia  umana  e  di  anatomia  comparata  devono
precedere gli esami di fisiologia generale e di chimica biologica.
  Gli  esami  di  zoologia  e di botanica devono precedere l'esame di
paleontologia.
  L'esame  di  fisica  deve  precedere  l'esame di fisica terrestre e
climatologia.
  L'esame di botanica deve precedere quello di fisiologia vegetale".
  Attuale art. 54. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Per  essere  ammesso  all'esame di laurea lo studente deve inoltre
aver  sostenuto  con  approvazione  un  colloquio di cultura generale
nelle scienze naturali davanti a una Commissione di cinque professori
ufficiali  della  Facolta',  fra  cui il preside, possibilmente prima
della assegnazione della tesi di laurea".
  All'attuale  art. 56, relativo al biennio di studi propedeutici per
la  laurea  in ingegneria, al terzo comma le parole "Gli insegnamenti
biennali di cui" sono sostituite con "Gli insegnamenti di cui".
  Attuale art. 57. - Sono aggiunti i seguenti nuovi comma:
  "L'insegnamento  biennale  di  disegno  importa un unico esame alla
fine del biennio con una prova alla fine del 1° anno.
  Gli  esami  di analisi e geometria 1° anno devono precedere l'esame
di meccanica razionale.
  L'esame  di chimica generale ed inorganica con elementi di organica
deve precedere l'esame di mineralogia e geologia".
  Art.  59.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
scienze biologiche e' aggiunto quello di:
    11) Patologia generale.
  Art.  60.  -  Il  terzo  ed  il  quarto  comma  sono sostituiti dal
seguente:
  "Per  le precedenze nell'ordine degli esami valgono le norme di cui
all'art.  53,  fatta  eccezione  per  le  materie  di  "mineralogia",
"petrografia" e "fisica terrestre e climatologia".
  Art.  61.  -  L'ultimo comma e' sostituito dal seguente "Per essere
ammesso  all'esame di laurea lo studente deve inoltre avere sostenuto
con  approvazione  un  colloquio  di  cultura  generale nelle scienze
biologiche  davanti ad una Commissione di cinque professori ufficiali
della   Facolta',   fra   cui   il   preside,   possibilmente   prima
dell'assegnazione della tesi di laurea".
  All'attuale  art.  65,  relativo  al  corso  di  laurea in medicina
veterinaria, e' aggiunto il seguente comma:
  "L'insegnamento   biennale   di   "patologia  generale  e  anatomia
patologica"  comporta due esami distinti e due distinte votazioni. La
patologia  generale viene svolta al 3° anno, l'anatomia patologica al
4° anno.
  Lo  studente  deve  seguire nelle prove di esame la propedeuticita'
delle materie secondo quanto e' stabilito dalla Facolta'".
  Attuale art. 83. - E' sostituito dal seguente:
    "Scuola di specializzazione in chirurgia generale.
  La Scuola ha la durata di cinque anni.
  Le materie di insegnamento sono:
    1° anno:
      1) Anatomia chirurgica;
      2) Patologia chirurgica (I);
      3) Semeiotica chirurgica;
      4) Batteriologia e sierologia;
      5) Clinica chirurgica (I).
  Alla fine dell'anno esami nelle materie 1), 3), 4).
    2° anno:
      1) Patologia chirurgica (II);
      2) Anatomia e istologia patologica;
      3) Medicina operatoria e chirurgia sperimentale (I);
      4) Anestesiologia e rianimazione;
      5) Clinica chirurgica (II).
  Alla fine dell'anno esami nelle materie 1), 2), 4).
    3° anno:
      1) Medicina operatoria e chirurgia sperimentale (II);
      2) Radiologia applicata alla chirurgia;
      3) Otorinolaringoiatria;
      4) Ginecologia;
      5) Clinica chirurgica (III).
  Alla fine dell'anno esami nelle materie 1), 2), 3), 4).
    4° anno:
      1) Ortopedia e traumatologia;
      2) Chirurgia infantile;
      3) Urologia;
      4)  Medicina  legale  e  delle  assicurazioni  in rapporto alla
chirurgia;
      5) Clinica chirurgica (IV).
  Alla fine dell'anno esami nelle materie 1), 2), 3), 4).
    5° anno:
      1) Chirurgia d'urgenza;
      2) Neurochirurgia;
      3) Chirurgia toracica;
      4) Clinica chirurgica (V).
  Alla fine dell'anno esami nelle materie 1), 2), 3), 4).
  Gli esami (debbono essere sostenuti per ogni singola materia, ed in
ogni  anno  di  corso  per  non incorrere nella mancata iscrizione al
nuovo anno.
  Gli  iscritti  dei  precedenti  anni  dovranno  attenersi  al nuovo
programma  sostenendo gli esami delle materie che sono state aggiunte
al programma".
  Attuale  art.  104.  -  Nel  primo comma le parole "La Scuola ha la
durata  di  tre  anni" sono sostituite con "La Scuola ha la durata di
due anni".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Gressoney, addi' 31 agosto 1951

                               EINAUDI

                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1952
  Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 18. - FRASCA