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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1747

Fissazione al 30 giugno 1952 del termine utile per l'ultimazione dei lavori di impianto della filovia Cava dei Tirreni Pompei (Santuario).

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Testo in vigore dal: 21-3-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  testo  unico delle disposizioni di legge per le ferrovie
concesse  all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le
automobili, approvato Con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
  Visto  il  regio  decreto 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella
legge 23 dicembre 1937, n. 2562;
  Visto   l'art.   3   dell'atto-capitolato  11  marzo  1917  per  1°
concessione alla Societa' per azioni agricola industriale meridionale
(S.A.I.M.)  dell'impianto  e  dell'esercizio  della filovia Cava, dei
Tirreni-Pompei  (Santuario),  col  quale  viene fissata in sei mesi -
dalla data del decreto di approvazione del suddetto atto-capitolato -
il termine per la ultimazione dei lavori di impianto della filovia;
  Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 12 aprile
1947,  n.  474,  col  quale  e'  stato approvato e reso esecutorio il
ripetuto atto-capitolato;
  Visto  il  decreto Ministeriale 19 gennaio 1950, n. 1, col quale la
Societa'  per azioni meridionale per trasporti pubblici (Sometra), e'
stata  riconosciuta  subingredita  alla  Societa' per azioni agricola
industriale  meridionale  (S.A.I.M.)  nelle  concessioni  governative
filotramviarie  assentite  a  quest'ultima  Societa', compresa quella
Cava  dei  Tirreni-Pompei (Santuario) Vista l'istanza 16 maggio 1950,
con  la  quale  la  "Sometra"  ha chiesto che, per le ragioni esposte
nell'istanza  stessa,  le  venga  accordata una proroga di circa otto
mesi  dalla data della suddetta istanza per la ultimazione dei lavori
della filovia;
  Visti  i  rapporti  30  giugno  1950, n. 5816, 19 dicembre 1950, n.
13072,  31  maggio  1951,  n.  7133 e 10 ottobre 1951, n. 8883, con i
quali l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei
trasporti  in  concessione  per la Campania e Basilicata, ha riferito
sulle  cause  di  forza  maggiore che hanno impedito alla Societa' di
completare  in  tempo utile i lavori ed ha espresso parere favorevole
all'accoglimento  dell'istanza  sociale  di proroga rilevando, pero',
l'insufficienza  del richiesto periodo di otto mesi in relazione alle
difficolta'  da  superare  per  l'ultimazione  dei  lavori  stessi  e
proponendo  di  fissare  il  nuovo  termine  per il completamento dei
ripetuti lavori al 30 giugno 1952;
  Ritenuto  che l'impianto della concessa filovia e stato eseguito in
tempo utile per il tratto Cava dei Tirreni-Pagani mentre non e' stato
costruito il tratto fino a Pompei a causa sia delle gravi difficolta'
incontrate con gli enti proprietari per il perfezionamento degli atti
di assenso relativi all'uso della strada statale n. 18 e delle strade
provinciali, sia per le riparazioni agli impianti filoviari costruiti
e  gravemente  danneggiati  in  dipendenza  di  eventi bellici che la
Societa'  ha  dovuto  eseguire  con  precedenza rispetto ai lavori di
nuova  costruzione e per i quali, solo di recente, ha potuto ottenere
il  finanziamento dello Stato ai sensi di legge Ritenuto che i motivi
del  mancato  compimento  dell'opera nei termini di contratto possono
ritenersi  dovuti a causa di forza maggiore e che di conseguenza, non
e' da farsi luogo all'applicazione della penalita' prevista dall'art.
7  del  citato  atto  di  concessione 11 marzo 1947 e che possa farsi
luogo all'accoglimento dell'istanza sociale di proroga per il periodo
di  tempo  indicato  dal suddetto Ispettorato compartimentale o cioe'
fino al 30 giugno 1952;
  Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

                              Decreta:

  Il  termine  utile  per  l'ultimazione dei lavori di impianto della
filovia   Cava   dei   Tirreni-Pompei   (Santuario),   concessa   con
atto-capitolato  11  marzo  1917,  approvato  con  decreto  del  Capo
provvisorio  dello  Stato  12  aprile 1947, n. 474, alla Societa' per
azioni  agricola  industriale  meridionale (S.A.I.M.) - alla quale e'
stata  riconosciuta  subingredita  la Societa' per azioni meridionale
per  trasporti  pubblici  (Sometra) - viene fissato al 30 giugno 1952
con  sanatoria  per il passato e con esonero della penalita' prevista
dall'art. 7 del suindicato atto di concessione.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
della  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 24 dicembre 1951

                               EINAUDI

                                                           MALVESTITI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 febbraio 1952
  Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 48. - FRASCA