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LEGGE 24 dicembre 1951, n. 1583

Abrogazione del divieto di transito sulla strada statale n. 35, disposto con l'art. 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2371, per gli autocarri di portata superiore ai 20 quintali.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal: 6-2-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  divieto di transito sulla strada statale n. 35, di cui all'art.
3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2371, convertito nella
legge  6  aprile  1936,  n.  795,  e'  soppresso per gli autocarri di
portata superiore ai 20 quintali.
  Rimane fermo il divieto per gli autotreni di qualsiasi portata.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 dicembre 1951

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - ALDISIO -
                                                    SCELBA - VANONI -
                                                MALVESTITI - CAMPILLI
                                                            - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI