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LEGGE 27 novembre 1951, n. 1403

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 300 milioni per la fornitura e per la riparazione dei mobili o degli impianti di alcuni uffici giudiziari.

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Testo in vigore dal: 15-1-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  deroga  al  disposto degli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile
1941,   n.  392,  lo  Stato  e'  autorizzato  a  provvedere,  in  via
straordinaria, a sue cure e spese, nel limite complessivo di lire 300
milioni,  alla  fornitura  ed  alla  riparazione  dei  mobili e degli
impianti degli uffici giudiziari che saranno indicati con decreti del
Ministro  per  la  grazia  e  giustizia di concerto con quello per il
tesoro.
  A  tal  fine  e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni che sara'
iscritta  nello  stato  di  previsione  della  spesa del Ministero di
grazia e giustizia per l'esercizio 1951-52.