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LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1402

Modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/08/1993)
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Testo in vigore dal: 15-1-1952
al: 23-1-1952
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Disposizione generale.

  Le  norme  per  i  piani di ricostruzione degli abitati danneggiati
dalla  guerra,  contenute  nei  decreti legislativi 3° marzo 1945, n.
154,  10  aprile  1947,  n.  261 e 17 aprile 1948, n. 740 (questi due
ultimi  ratificati con la legge 28 luglio 1950, n. 834) nonche' nella
legge  25  giugno 1949, n. 409, sono sostituite da quelle di cui alla
presente legge.
  Sono  abrogate  le  disposizioni degli articoli 59 e 72 del decreto
legislativo  10  aprile  1947, n. 261, e degli articoli 1, 2, 3 (sub.
72-quinquies 3°, 4°, 5°, 6°, 7° 8° comma; 72-sexies e 72-septies) del
decreto  legislativo  17 aprile 1948, n. 740, ratificati con la legge
28  luglio  1950,  n. 834, nonche' dell'art. 13 della legge 25 giugno
1949, n. 409.