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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1950, n. 1309

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 5-1-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato
con  regio  decreto  14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con i regi
decreti  13  ottobre  1927,  n.  2225, 20 settembre 1928, n. 2251, 31
ottobre  1929, n. 2473, 30 ottobre 1930, n. 1916, 22 ottobre 1931, n.
1339,  27 ottobre 1932, n. 2098, 13 dicembre 1934, n. 2408, 1 ottobre
1936,  n.  2462,  27 ottobre 1937, n. 2170, 9 maggio 1939, n. 1314, 5
ottobre  1939,  n. 1744, 26 ottobre 1940, n. 2071, 27 aprile 1942, n.
469, 24 ottobre 1942, n. 1652; con decreto del Capo provvisorio dello
Stato  del  30  dicembre  1947, n. 1689, e con decreti del Presidente
della  Repubblica  del  17 febbraio 1949, n. 97 e 30 ottobre 1949, n.
1169;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  di Pisa approvato e modificato con i
decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente modificato:
    Attuale  art.  38. - Agli insegnamenti complementari del corso di
laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
      14. Storia orientale antica;
      15. Paletnologia;
      16. Storia della letteratura latina medioevale;
      17. Paleografia e diplomatica.
    Attuale art. 97. - Agli insegnamenti complementari e' aggiunto il
seguente:
      15. Trazione elettrica.
  Dopo l'attuale art. 154 sono inseriti i seguenti nuovi articoli con
il   conseguente   spostamento   della   numerazione  degli  articoli
successivi:

                        Facolta' di farmacia.

  Art.  1555.  -  Alla  Facolta' di farmacia e' annessa una scuola di
specializzazione in scienza e tecnica delle piante medicinali.
  La scuola si propone di preparare un personale specializzato atto a
coprire l'ufficio di esperto erborista provinciale.
  Art.  156.  -  Possono  essere  ammessi  alla  scuola i laureati in
farmacia,  in chimica e farmacia, i laureati in scienze agrarie ed in
scienze  forestali  i  laureati  in  scienze  naturali  ed in scienze
biologiche.
  Art.  157.  -  Il  corso  della scuola ha la durata di due anni. Il
direttore  della  scuola,  eletto  a  maggioranza  fra  i  professori
ufficiali,  dura  in  carica  due  anni  e  puo' essere confermato il
Consiglio  direttivo  della scuola e' costituito dagli insegnanti dei
singoli corsi.
  Art. 158. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      1. Complementi di botanica farmaceutica;
      2.  Genetica,  con  speciale riguardo alle piante medicinali ed
aromatiche (semestrale);
      3. Botanica titognostica ed erboristica;
      4.  Ecologia e fitogeografia, con speciale riguardo alle piante
medicinali ed aromatiche (semestrale);
      5.  Complementi di agronomia e tecnica delle coltivazioni delle
piante medicinali ed aromatiche;
      6. Patologia delle piante medicinali ed aromatiche;
      7. Complementi di chimica organica vegetale.
    2° Anno:
      8. Farmacognosia generale e speciale;
      9. Farmacologia speciale delle droghe;
      10.  Tecnica farmaceutica speciale per le preparazioni ricavate
da droghe o da derivati di droghe;
      11.    Industrie    erboristiche    (raccolta,    preparazione,
conservazione e distillazione delle piante officinali);
      12.  Commercio  erboristico  - Statistica delle importazioni ed
esportazioni, legislazione;
      13. Sintesi relativa ai composti organici delle piante.
  Art.  159.  -  I corsi tenuti da professori ufficiali, col concorso
degli  assistenti effettivi dei singoli Istituti, e da liberi docenti
sono  integrati  da  esercitazioni  pratiche,  da  erborizzazioni  in
campagna e da gite d'istruzione.
  Art.  160.  -  Il  Consiglio  della  scuola  raccoglie e coordina i
programmi, determina l'orario dei singoli insegnamenti e degli esami.
  Art.  161.  - Tutti gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai
corsi, alle esercitazioni ed alle gite di istruzione.
  Art.  162.  -  Gli  esami  di profitto sono sostenuti per gruppi di
discipline  alla  fine  di ciascun anno, secondo l'ordine degli studi
segnato all'art. 158.
  Art.  163.  -  Gli  iscritti  sono  tenuti  a  pagare  le tasse e i
contributi  nella  misura  che  verra'  stabilita  dal  Consiglio  di
amministrazione  su  proposta  del Consiglio di Facolta' e del Senato
accademico.
  Art.  164.  - Alla fine del corso gli iscritti che abbiano superato
le  prove  di esame per gruppi di discipline sono ammessi a sostenere
l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione
scritta  su  argomento  attinente  e  connesso  alle  discipline  che
costituiscono  il  corso  ed  in  prove  pratiche  che  dimostrino la
maturita' dei candidati.
  Dopo  l'attuale  art.  204, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli
relativi   all'istituzione   della   Scuola   di  perfezionamento  in
nipiologia e paidologia.

        Scuola di perfezionamento in nipiologia e paidologia.

  Art.  205.  -  Il  corso  ha  la  durata di un anno. Possono essere
ammessi  i  laureati  in  medicina e chirurgia forniti del diploma di
specializzazione  in pediatria. Il direttore della clinica pediatrica
e' il direttore della scuola.
  Art. 206. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
    Eugenica ed eugenitica;
    Ortogenesi - Sviluppo fisico e sviluppo psichico;
    Pedagogia;
    Psicologia applicata;
    Assistenza all'infanzia - Legislazione sociale.
  Art.  207.  -  I  corsi  teorici  sono  integrati  da esercitazioni
pratiche. Tutti gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi
ed alle esercitazioni.
  Gli esami di profitto sono sostenuti alla fine del corso.
  Superati  tutti gli esami di profitto gli allievi per conseguire il
titolo  finale debbono superare l'esame conclusivo consistente in una
dissertazione scritta.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1950

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1951
  Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 49. - FRASCA