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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1950, n. 1307

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 5-1-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'universita'  degli  studi  di  Bologna,
approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con
i  regi  decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312;
10  ottobre 1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934,
n.  1315;  5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, n. 848; 11 luglio
1942,  n.  928;  24  ottobre  1942,  n.  1595;  con  decreto del Capo
provvisorio  dello  Stato  16  maggio  1947, n. 694 e con decreto del
Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo Statuto dell'Universita' di Bologna approvato e modificato con i
decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente modificato.
  Attuale art. 22. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  L'indicazione  scritta  del tema, col visto del professore che l'ha
approvato,  deve  depositarsi nella segreteria della Facolta', almeno
sei   mesi   prima   della   presentazione  della  dissertazione.  La
dissertazione,  in  doppio  esemplare,  deve  essere  consegnata alla
segreteria almeno un mese prima di quello fissato per la discussione.
  Al  titolo V ed all'art. 23 l'Istituto giuridico-politico assume la
denominazione di "Istituto giuridico".
  L'attuale art. 30, e' cosi' modificato:
  "L'Istituto  e'  retto  da  un direttore eletto dal Consiglio della
Facolta'  di giurisprudenza tra, i professori ordinari della Facolta'
medesima,  anche  fuori ruolo, e da due consiglieri, uno dei quali e'
il  preside  della  Facolta',  e  l'altro  e' eletto dal Consiglio di
Facolta', anche fra i professori fuori ruolo.
  Il  direttore  ed  il  consigliere  elettivo  durano  in carica, un
triennio e possono essere confermati".
  Attuale art. 31. - La parola, "discipline" e' sostituita con quella
di "materie".
  L'attuale art. 32, e' sostituito dal seguente:
    Presso l'Istituto possono tenersi anche, secondo la opportunita';
conferenze   ed   esercitazioni   speciali   in  altre  discipline  e
segnatamente nelle seguenti:
      Diritto del lavoro;
      Diritto tributario;
      Diritto internazionale privato;
      Amministrazione aziendale privata e pubblica;
      Ordinamento della proprieta' fondiaria;
      Arte notarile.
  Attuale   art.   33.   -   Il   primo  comma  ed  il  secondo  sono
rispettivamente sostituiti dai seguenti:
    1° comma. "Possono iscriversi ai corsi dell'Istituto, in qualita'
di praticanti i laureati in giurisprudenza".
    2°  comma.  "Gli  iscritti  non possono eccedere il numero di 30,
salvo diversa deliberazione del direttore dell'Istituto".
  L'attuale art. 34, e' sostituito dal seguente:
  "Le  tasse  annuali  di  iscrizione  e  i contributi accessori sono
stabiliti da norme interne".
  Attuale art. 35. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  rilascio  di  tale  certificato e' soggetto al pagamento di un
diritto fisso stabilito da norme interne".
  Attuale  art.  43.  -  Agli insegnamenti complementari del corso di
laurea in lettere e' aggiunto quello di:
    29 - "Storia e Geografia dell'Asia Orientale".
  All'attuale art. 72, e' aggiunto il seguente comma:
  "L'esame di laurea in scienze geologiche consiste nella discussione
di  una  dissertazione  scritta basata sopra un rilevamento geologico
originale  e  di  due  tesine  su  argomento geologico, mineralogico,
paleontologico  e  petrografico.  La  dissertazione  di laurea dovra'
essere presentata almeno quindici giorni prima del giorno fissato per
l'esame  di laurea. L'esame di laurea sara' preceduto da un colloquio
di cultura generale sulle materie geomineralogiche".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1950

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 novembre 1951
  Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 62. - FRASCA