stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1951, n. 1093

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 11-11-1951
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia,  approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con  i  regi
decreti 13 ottobre 1927, n.  2229;  30  ottobre  1930,  n.  1931;  22
ottobre 1931, n. 1463; 27 ottobre 1932, n. 2079; 27 dicembre 1934, n. 
2435; 1 ottobre 1936, n. 2472; 20 aprile 1939,  n.  1068;  2  ottobre
1940, n. 1470; 24 novembre  1941,  n.  1443;  con  decreto  del  Capo
provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702 e con i decreti del
Presidente della Repubblica 20 luglio 1948,  n.  1161  e  31  ottobre
1950, n. 1278; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia,  approvato  e
modificato  con  i  decreti  sopraindicati,  e'  cosi'  ulteriormente
modificato: 
 
  Attuale art. 39. - All'elenco delle lauree conferite dalla Facolta'
di scienze matematiche e' aggiunto quello di "scienze geologiche". 
  Dopo l'attuale art. 45, e' aggiunto  il  seguente  nuovo  articolo,
relativo all'istituzione del corso di laurea in  scienze  geologiche,
col  conseguente  spostamento  della   numerazione   degli   articoli
successivi: 
 
  Art. 46. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze
geologiche e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma  di
maturita' classica o di maturita' scientifica. 
  Sono insegnamenti fondamentali: 
    1) istituzioni di matematiche; 
    2) fisica sperimentale (biennale); 
    3) chimica generale ed inorganica con elementi di organica; 
    4) mineralogia; 
    5) geologia; 
    6) geologia applicata; 
    7) paleontologia; 
    8) geografia; 
    9) geografia fisica; 
    10) topografia e cartografia; 
    11) fisica terrestre; 
    12) petrografia. 
 
  Sono insegnamenti complementari: 
    1) chimica organica; 
    2) chimica fisica; 
    3) geochimica; 
    4) astronomia; 
    5) zoologia; 
    6) botanica; 
    7) antropologia; 
    8) geografia economica; 
    9) analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale); 
    10)  meccanica  razionale  con  elementi  di  statica  grafica  e
disegno. 
  Gli insegnamenti di "zoologia" e "botanica" debbono avere indirizzo
biogeografico. 
  L'insegnamento di "analisi  matematica"  verra'  impartito  da  due
professori, ciascuno dei quali insegnera'  alternativamente  "analisi
algebrica" per il 1° anno ed "analisi infinitesimale" per il 2° anno; 
lo studente dovra' sostenere due esami distinti. 
  Per essere ammesso all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  avere
seguito i corsi e  superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. 
  I corsi di geologia e geologia applicata comportano  un  gruppo  di
esercitazioni sul terreno. 
  Dopo l'attuale art. 59, relativo alle  scuole  di  specializzazione
nelle discipline medico-chirurgiche sono aggiunti  i  seguenti  nuovi
articoli concernenti la istituzione di una scuola di specializzazione
in "cardiologia". 
 
             Scuola di specializzazione in cardiologia. 
 
                              Art. 60. 
 
  La Scuola di specializzazione in  cardiologia,  che  conferisce  il
titolo di specialista in cardiologia, e' istituita presso  l'Istituto
di patologia speciale medica e metodologia clinica e posta  sotto  la
direzione del titolare di patologia medica. 
  La Scuola dispone di due sezioni di malati, dei laboratori  con  le
attrezzature per essa disposte e del materiale  clinico  e  didattico
dell'Istituto  di  patologia  medica   e   metodologia   clinica   ed
eventualmente dell'Istituto di clinica medica. 
 
                              Art. 61. 
 
  Il corso si svolge presso l'Istituto di  patologia  medica,  ha  la
durata di due anni e comporta i seguenti insegnamenti: 
    1) patologia e clinica cardiologica (corso biennale di 30 lezioni
annue); 
    2) semeiologia clinica cardiologica (corso biennale di 15 lezioni
annue); 
    3) semeiologia strumentale cardiologica  (corso  biennale  di  30
lezioni annue); 
    4) terapia medica cardiologica  (corso  biennale  di  15  lezioni
annue); 
    5) dimostrazioni di radiologia cardiologica (corso biennale di 15
lezioni annue). 
  Questi insegnamenti sono integrati da esercitazioni  al  letto  del
malato, e da esercitazioni teoriche pratiche di  elettrocardiografia,
di radiologia e di fisiopatologia sperimentale. A  complemento  degli
insegnamenti e delle esercitazioni sono tenuti cicli di conferenze su
argomenti di: 
 1) morfologia normale dell'apparato circolatorio 3 
 2) fisiologia....,.............................. 6 
 3) anatomia patologica.......................... 5 
 4) farmacologia................................. 3 
 5) terapia chirurgica dell'apparato circolatori. 5 
 6) igiene....................................... 2 
 7) medicina del lavoro.......................... 2 
 8) medicina dello sport......................... 2 
 9) medicina militare............................ 2 
10) idrologia.................................... 2 
11) neuropsichiatria............................. 2 
  Le conferme di cui ai numeri da 1) a  4)  sono  svolte  durante  il
primo anno e fanno parte delle materie di esame del 1° corso;  quelle
di cui ai numeri da 6) a 11) sono svolte durante il  secondo  anno  e
fanno parte delle materie di esame del 2° corso. 
 
                              Art. 62. 
 
  Alla Scuola sono ammessi dodici  medici  per  ogni  anno,  i  quali
abbiano conseguito la laurea entro gli ultimi cinque anni accademici. 
La Direzione della scuola si riserva di procedere ad  una  scelta  in
base ai titoli di studio ed eventualmente a mezzo di esami. Non  sono
ammesse abbreviazioni della durata del corso. L'internato in  clinica
e' obbligatorio. 
 
                              Art. 63. 
 
  L'iscritto al corso, alla fine di ogni anno deve sostenere un esame
di profitto complessivo il cui superamento e'  condizione  necessaria
per l'iscrizione all'anno successivo; al termine del corso  ha  luogo
l'esame di diploma consistente nella presentazione e  discussione  di
una dissertazione scritta su argomento cardiologico il cui  argomento
sia stato concordato tra il diplomando ed il direttore della  Scuola.
La  dissertazione  deve  essere  depositata  presso   la   segreteria
universitaria quindici giorni prima dell'esame. 
 
                              Art. 64. 
 
  La Commissione per gli esami di profitto e quella per gli esami  di
diploma saranno nominate secondo le norme generali vigenti. 
  La spesa relativa al funzionamento del corso di laurea  in  scienze
geologiche e della Scuola di specializzazione in  cardiologia,  e'  a
carico del bilancio ordinario dell'Universita' di Pavia. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Dogliani, addi' 19 giugno 1951 
 
                               EINAUDI 
 
                               GONELLA 
 
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1951 
  Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 38. - FRASCA