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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1950, n. 1301

Modificazioni al regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 gennaio 1907, n. 145.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 28-6-1951
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sullo stato dei sottufficiali
dell'Esercito,  approvato  con  regio  decreto  15 settembre 1932, n.
1514, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito,
approvato  con  regio  decreto  31 gennaio 3907, n. 145, e successive
modificazioni;
  Visti  i regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960 e 31 dicembre 1928,
n. 3458;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro
per il tesoro;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  Il  capitolo  IV  del  regolamento  sulla  stato  dei sottufficiali
dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

                             CAPITOLO IV
    Della sospensione dal servizio e della sospensione dal grado.

                              SEZIONE I
                   Della sospensione dal servizio.

                            Paragrafo 64

  La  sospensione  dal  servizio  e' una misura cautelare applicabile
soltanto nei confronti dei sottufficiali in carriera continuativa.
  La sospensione dal servizio:
    1)  deve  essere applicata al sottufficiale detenuto in attesa di
giudizio penale;
    2) puo' essere applicata al sottufficiale:
      a)  sottoposto  a procedimento penale - senza essere detenuto -
per  fatti  lesivi  del  decoro  o  dell'onore, in attesa di giudizio
penale;
      b)  sottoposto  ad inchiesta per conseguente deferimento ad una
Commissione di disciplina per grave mancanza disciplinare o per fatti
-  di  carattere indecoroso o lesivi dell'onore e della delicatezza -
che comportino la retrocessione dal grado.
  Il  provvedimento  di  sospensione  dal  servizio  e'  adottato dal
Ministro per la difesa.

                            Paragrafo 65

  La   sospensione   dal   servizio   inibisce   temporaneamente   al
sottufficiale le sue funzioni.
  Il  sottufficiale  sospeso  dal  servizio  ai  sensi  del  n. 2 del
paragrafo  precedente  sara' allontanato dal reparto e considerato in
licenza  straordinaria  fino  a  quando  non  sia  stata  pronunciata
sentenza  di  assoluzione  o  sentenza di condanna che in conformita'
delle  vigenti  disposizioni  -  non  comporti  l'adozione  di  alcun
provvedimento  di stato oppure fino a quando non sia stato sanzionato
dal  Ministro  per  la  difesa il giudizio favorevole espresso dalla,
Commissione di disciplina.

                          Paragrafo 65-bis

  Al sottufficiale sospeso dal servizio saranno corrisposti solamente
lo  stipendio o paga ridotti a meta', l'indennita' carovita ridotta a
meta',  con  esclusione  di  qualsiasi  altra indennita'. Nel caso di
sentenza  di  assoluzione  o  sentenza  di  condanna che non comporti
l'adozione  di  alcun  provvedimento  di  stato  oppure  di  verdetto
favorevole espresso dalla Commissione di disciplina, il sottufficiale
ha diritto alla parte di assegni e supplementi non percepiti.
  Resta  pero'  salva  ed impregiudicata, nel caso di giudizio penale
conclusosi  con  sentenza  di  assoluzione  che  non sia per non aver
commesso  il  fatto o perche' il fatto non sussiste o con sentenza di
condanna che non comporti alcun provvedimento di stato, l'adozione di
quei provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari.

                             SEZIONE II
                     Della sospensione dal grado

                            Paragrafo 66

  La  sospensione  dal  grado  priva  temporaneamente  del  grado  il
sottufficiale e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato,
facendogli   perdere,  per  tutta  la  sua  durata,  l'autorita',  le
attribuzioni,  l'anzianita',  i  distintivi  di  grado,  la carica, i
diritti  ed  i vantaggi inerenti allo stato di sottufficiale, nonche'
tutti gli assegni.
  Il  provvedimento  della  sospensione  dal  grado  e'  adottato dal
Ministro per la difesa.

                          Paragrafo 66-bis

  La  sospensione dal grado deve essere applicata al sottufficiale in
carriera  continuativa  detenuto  per  espiazione  di  pena,  che non
implichi  la  degradazione,  la rimozione o la perdita del grado, per
tutta la durata della detenzione.
  Alla  moglie  ed  ai  figli minorenni del sottufficiale in carriera
continuativa  sospeso  dal grado potra' essere corrisposto un assegno
alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio o paga.

                          Paragrafo 66-ter

  La sospensione dal grado a carico del sottufficiale delle categorie
in congedo:
    1) deve essere applicata:
      a)  se  detenuto  in  espiazione  di  pena, che non implichi la
degradazione,  la  rimozione  o  la  perdita  del grado, per tutta la
durata della detenzione;
      b)  se  detenuto  in  attesa di giudizio penale. In tal caso la
sospensione e' applicata, quale misura cautelare;
    2) puo' essere applicata quale misura cautelare:
      a)  se  sottoposto a procedimento penale, senza essere detenuto
per reati di indole indecorosa;
      b)  se  sottoposto  ad inchiesta per conseguente deferimento ad
una  Commissione  di disciplina per grave mancanza disciplinare o per
fatti  lesivi del decoro o dell'onore che comportino la retrocessione
dal grado.

                         Paragrafo 66-quater

  Oltre agli effetti di cui al paragrafo 64, la sospensione dal grado
comporta  nei  confronti  dei  sottufficiali in servizio appartenenti
alle  categorie  in  congedo  l'immediato  collocamento in congedo se
detenuti  in  espiazione  di  pena  o  l'immediato  invio  in licenza
straordinaria  senza  assegni  se  in  attesa  di  giudizio  penale o
disciplinare.
  Il periodo di tempo, trascorso dal sottufficiale in sospensione dal
grado  disposto  ai  sensi  del n. 2 del paragrafo precedente, non e'
computato  ai  fini  della  anzianita'  e degli obblighi di leva o di
richiamo  alle  armi,  qualora  il giudizio penale o disciplinare sia
seguito  rispettivamente  da  condanna  passata  in  giudicato  o  da
retrocessione dal grado.
  Nel  caso  di sentenza di assoluzione o di sentenza di condanna che
non  comporti  l'adozione  di  un  provvedimento  di  stato oppure di
verdetto  favorevole  espresso  dalla  Commissione  di disciplina, il
sottufficiale viene reintegrato nel grado e nella sua anzianita'.
  Resta  pero'  salva  ed impregiudicata, nel caso di giudizio penale
conclusosi  con  sentenza  di  assoluzione  che  non sia per non aver
commesso  il  fatto o perche' il fatto non sussiste o con sentenza di
condanna che non comporti alcun provvedimento di stato, l'adozione di
quei provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari.
  Il  sottufficiale  delle  categorie  in  congedo,  che mentre e' in
servizio  incorra  nella  sospensione  dal  grado perche' detenuto in
attesa  di  giudizio  per reato previsto dai codici penali militari o
comunque  connesso  con  la  prestazione  del  servizio,  in  caso di
assoluzione  acquista  diritto  agli assegni non percepiti qualora la
ordinanza   o   la   sentenza  definitiva  di  assoluzione  escludono
l'esistenza   del   fatto   o,   confermandola,   escludano   che  il
sottufficiale vi abbia partecipato.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Caprarola, addi' 15 luglio 1950

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - PACCIARDI
                                                              - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1951
  Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 80. - CARLOMAGNO