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LEGGE 18 maggio 1951, n. 328

Attribuzioni e funzionamento degli organi delle Amministrazioni provinciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 23-5-1951
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti dall'art.
1  della  legge  8  marzo 1951, n. 122, sono regolati dalle norme del
testo  unico  della  legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n.
148,  modificato  col  regio  decreto  30  dicembre 1923, n. 2839, in
quanto siano applicabili e non sia diversamente disposto con la legge
medesima.
  Alla   denominazione   di   "Deputazione   provinciale"   s'intende
sostituita quella di "Giunta provinciale".