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LEGGE 2 aprile 1951, n. 253

Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato di cinque milioni di lire a favore dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

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Testo in vigore dal: 11-5-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  concessione a favore dell'Ente nazionale casse
rurali,  agrarie ed enti ausiliari, di un contributo straordinario di
lire  5.000.000  per la ripresa della sua normale attivita' nel campo
dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.