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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1950, n. 1127

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

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Testo in vigore dal: 18-2-1951
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo  statuto  dell'Universita',  degli  studi  di  Firenze,
approvato  con  regi decreti 5 maggio 1939, n. 1165; 12 ottobre 1939,
n.  1712;  27  aprile  1942,  n.  467; 24 ottobre 1942, n. 1439 e con
decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Firenze  e'  cosi'
ulteriormente modificato:
  Attuale  art.  9.  -  Agli  insegnamenti complementari del corso di
laurea in giurisprudenza, e' aggiunto quello di:
    "Diritto bizantino".
  All'art. 78, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
scienze matematiche, sono aggiunti i seguenti:
    "Matematiche superiori";
    "Teoria delle funzioni".
  All'art. 80, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
matematica e fisica sono aggiunti i seguenti:
    "Matematiche superiori";
    "Teoria delle funzioni".
  Dopo  l'art.  91,  e'  aggiunto  il seguente nuovo articolo, con il
conseguente spostamento della numerazione degli articoli, successivi:
  "Alle  cattedre  di  analisi matematica, di geometria, di meccanica
razionale,  di matematiche complementari, sono corrispondenti quattro
istituti  diretti  dai  professori di ruolo titolari o incaricati dei
rispettivi insegnamenti.
  Tali  istituti  formano  l'istituto  matematico dell'Universita' di
Firenze;  il  materiale librario e bibliografico e' comune ai quattro
istituti ed e' indivisibile.
  I   direttori   dei   singoli   istituti   scelgono   il  direttore
dell'istituto    matematico,    la    cui    nomina   e'   sottoposta
all'approvazione  della  Facolta'.  Il  direttore  sta  in  carica un
triennio   ed   e'   rieleggibile.  L'Istituto  matematico,  oltre  a
collaborare  col  Seminario matematico-fisico-astrofisico, secondo il
disposto dei successivi articoli (attuali 92, 93 e 94), ha il compito
di  promuovere  studi  e ricerche di matematica pura e applicata e di
contribuire  al  perfezionamento  scientifico e didattico dei giovani
laureati.
  L'amministrazione dei fondi dell'Istituto e' fatta collegialmente.
  Gli  atti  amministrativi saranno firmati dal direttore. L'Istituto
matematico e' intitolato al nome di:
    "Ulisse Dini".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1950

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: SEGNI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1951
  Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 40. - CARLOMAGNO