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LEGGE 21 ottobre 1950, n. 991

Ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/1973)
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Testo in vigore dal: 5-1-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella
legge 25 gennaio 1934, n. 233, e' abrogato.
  Il  Parco  d'Abruzzo  e'  ricostituito  in  ente autonomo nella sua
attuale consistenza.