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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1950, n. 895

Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.

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Testo in vigore dal: 7-12-1950
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  concernenti il sequestro, il
pignoramento  e  la  cessione  degli  stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

                              Decreta:

  E'  approvato  nell'unito  testo  sottoscritto  dal Ministro per il
tesoro  il regolamento per l'esecuzione del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 28 luglio 1950

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 novembre 1950
  Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 42. - CARLOMAGNO

Regolamento  per l'esecuzione del testo unico delle leggi concernenti
  il  sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari
  e   pensioni   dei   dipendenti  dalle  pubbliche  Amministrazioni,
  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 5 gennaio
  1950, n. 180.
                               Art. 1.
                      (Casi di inapplicabilita)

  Le  disposizioni  concernenti  il  sequestro,  il pignoramento e la
cessione  degli  stipendi,  dei  salari  e  delle pensioni e di altri
emolumenti,  contenute nel testo unico di leggi approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1950,  n. 180, non si
applicano  alle  somme  che dallo Stato e dagli altri enti od imprese
pubbliche  siano dovute in compenso di prestazioni eseguite in base a
rapporti che non implicano un vincolo di dipendenza.