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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2006)
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Testo in vigore dal: 16-9-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Ai militari delle Forze armate, agli appartenenti a Corpi o servizi
ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, che
abbiano  in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermita',
da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita', di lavoro,
ed  alle  loro famiglie, quando da tali ferite, lesioni o infermita',
sia  derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennita'
di guerra, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
  Le  equiparazioni fra i gradi dei personali appartenenti ai Corpi o
servizi ausiliari e quelli dell'Esercito sono determinate con decreti
del Capo dello Stato, udito il Consiglio di Stato.
  Ai  militari  addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati
od  assunti  da  Enti  pubblici  o  da  privati, ancorche' vi abbiano
prestato  servizio  in  qualita'  di  comandati, si applica il regime
delle  pensioni  di  guerra, quando trattisi di decesso o invalidita'
direttamente derivanti da azioni belliche.