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LEGGE 10 agosto 1950, n. 646

Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 16-9-1950
al: 29-7-1952
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  Ministri  per  l'agricoltura  e  le  foreste, per il tesoro, per
l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per il lavoro e la
previdenza  sociale, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  o  di un Ministro all'uopo designato dal Consiglio dei
Ministri,  formulano  un piano generale per la esecuzione, durante il
decennio 1950-60, di opere straordinarie dirette in modo specifico al
progresso  economico e sociale dell'Italia meridionale, coordinandolo
con i programmi di opere predisposti dalle Amministrazioni pubbliche.
  Il  piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti
alla  sistemazione  dei  bacini montani e dei relativi corsi d'acqua,
alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in
dipendenza  dei  programmi  di  riforma  fondiaria,  alla  viabilita'
ordinaria non statale, agli acquedotti e fognature, agli impianti per
la  valorizzazione  dei  prodotti  agricoli e alle opere di interesse
turistico.
  Restano  ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti
per  le  opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con
carattere  di  generalita',  al  cui finanziamento viene fatto fronte
mediante  stanziamenti  dei singoli stati di previsione dei Ministeri
suddetti.