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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1950, n. 622

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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Testo in vigore dal: 9-9-1950
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato
con  regio  decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato con i regi
decreti  13  ottobre  1927,  n.  2819, 20 settembre 1928, n. 3018, 31
ottobre  1929,  n. 2483, 30 ottobre 1930, n. 1828, 1 ottobre 1931, n.
1329,  22 ottobre 1931, n. 1754, 22 ottobre 1932, n. 2090, 26 ottobre
1933, n. 2391, 27 dicembre 1934, n. 2419, 1 ottobre 1936, n. 2498, 27
ottobre  1937,  n. 2619, 20 aprile 1939, n. 1350, 26 ottobre 1939, n.
1734,  26  ottobre  1940,  n.  2069, 4 maggio 1942, n. 562, 24 luglio
1942,  n.  949,  24 agosto 1942, n. 1098, 24 ottobre 1942, n. 1672, e
con  i  decreti  del  Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n.
461,  31 dicembre 1947, n. 1758, e con i decreti del Presidente della
Repubblica  24  dicembre  1948,  n.  1619, 18 luglio 1949, n. 882, 20
ottobre 1949, n. 989, n. 991 e n. 1178;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute le proposte modifiche allo statuto formulate dalle autorita'
accademiche della predetta Universita';
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma,  approvato e
modificato  con i decreti anzidetti, e' ulteriormente modificato come
appresso:
  L'art. 17. - E' sostituito dal seguente:
    "Sono   annessi   alla  Facolta'  di  giurisprudenza  i  seguenti
Istituti:
      1. Istituto di filosofia del diritto;
      2. Istituto di diritto penale;
      3.   Istituto   di   diritto   romano  e  diritti  dell'Oriente
mediterraneo,  suddiviso  nelle  sezioni  di:  a)  diritto romano; b)
diritti dell'Oriente mediterraneo;
      4. Istituto di storia del diritto italiano;
      5. Istituto di diritto pubblico;
      6.  Istituto  di  diritto privato e diritto processuale civile,
suddiviso   nelle   sezioni   di:   a)  diritto  civile;  b)  diritto
commerciale;  c)  diritto  agrario;  d) diritto comparato; e) diritto
processuale civile;
      7. Istituto di diritto della navigazione.
  All'art. 19. - E' aggiunto il seguente comma:
  "L'esame di istituzione di diritto privato deve precedere quello di
diritto ecclesiastico".
  All'art.  59.  -  Nell'elenco  degli insegnamenti complementari del
corso  di  laurea  in  materie  letterarie  e'  soppresso  quello  di
"filologia germanica".
  All'art.  60.  -  Nell'elenco  degli insegnamenti complementari del
corso  di  laurea  in  pedagogia  e'  soppresso  quello di "filologia
germanica".
  Agli  articoli  89  e  91.  -  Il  primo comma, dopo l'elenco degli
insegnamenti complementari, e' cosi' modificato:
  "Gli   esami   degli  insegnamenti  biennali  di  "botanica"  e  di
"zoologia",  comprendenti  tanto  la  parte  generale  quanto  quella
sistematica, vengono sostenuti alla fine del corso biennale".
  L'attuale  art.  126.  - E' sostituito dal seguente "La Facolta' di
architettura comprende quattro Istituti:
    1. Istituto di architettura;
    2. Istituto di storia di architettura;
    3. Istituto di tecnica delle costruzioni;
    4. Istituto di urbanistica.
  L'attuale art. 199. - All'elenco degli insegnamenti fondamentali e'
aggiunto  quello  di  "diritto  sindacale  italiano" ed e' modificato
l'insegnamento  di  "economia  del  sindacalismo"  in  "economia  del
lavoro".
  Gli attuali articoli 262-276 sono sostituiti dai seguenti:
  Art.  262.  - La Scuola di perfezionamento in scienze biologiche si
propone  di  allargare  e  completare  la  cultura  di  coloro che si
dedicano allo studio delle varie discipline biologiche.
  Art. 263. - La Scuola comprende i seguenti insegnamenti:
    1. Anatomia comparata;
    2. Anatomia umana;
    3. Antropologia;
    4. Biologia delle razze umane;
    5. Botanica;
    6. Chimica agraria;
    7. Chimica biologica;
    8. Demografia;
    9. Entomologia agraria;
    10. Etnologia;
    11. Fisiologia generale;
    12. Fisiologia umana;
    13. Fisiologia vegetale;
    14. Genetica;
    15. Istologia ed embriologia;
    16. Meteorologia;
    17. Microbiologia;
    18. Paleontologia;
    19. Peletnologia;
    20. Patologia generale;
    21. Patologia vegetale;
    22. Psicologia;
    23. Statistica;
    24. Zoologia;
    25. Storia delle scienze biologiche.
  Altri  corsi  potranno essere seguiti dagli iscritti alla Scuola su
loro  domanda  alla  presentazione  del  programma,  degli  studi che
desiderano seguire.
  La  Scuola  e'  retta da un direttore assistito da un Consiglio. Il
direttore  della Scuola e' nominato dal rettore su designazione della
Facolta'  di  scienze e dura in carica un biennio. Il Consiglio della
scuola e' costituito da tutti gli insegnanti i cui insegnamenti fanno
parte della medesima, ed e' presieduto dal direttore.
  Art. 264. - La Scuola conferisce il diploma di perfezionamento in:
    a) biologia vegetale;
    b) biologia animale;
    c) scienze antropologiche.
  All'atto  dell'iscrizione  alla Scuola il perfezionando presenta il
programma degli studi che desidera seguire.
  Il  Consiglio  della  scuola,  presa  visione di questo programma e
degli  esami superati per il conseguimento della laurea, stabilisce i
corsi che il perfezionando stesso deve frequentare.
  Gli  insegnamenti  a  cui  ogni allievo deve iscriversi e dei quali
deve superare gli esami non possono essere in numero minore di sei.
  Gli  allievi  devono  superare  prove  pratiche  dimostrative nelle
materie che sono state loro assegnate.
  Il  corso di studi per il conseguimento di uno dei suddetti diplomi
dura due anni.
  Art.  265.  -  Alla Scuola di perfezionamento in scienze biologiche
sono  ammessi  per  il  diploma  in  biologia  vegetale e in biologia
animale:
    a) i laureati in scienze naturali e in scienze biologiche;
    b) i laureati in medicina e chirurgia;
    c) i laureati in farmacia, chimica e farmacia e chimica;
    d) i laureati in medicina veterinaria;
    e) i laureati in scienze agrarie e scienze forestali.
  Per il diploma in scienze antropologiche:
    a) i laureati in scienze naturali e in scienze biologiche;
    b) i laureati in medicina e chirurgia;
    c) i laureati in geografia.
  Art.  266.  - Le Commissioni per gli esami di profitto sono formate
dal professore della materia e da due altri insegnanti della Scuola.
  Art.  267.  -  La  Commissione esaminatrice per il conferimento del
diploma e' presieduta dal direttore della Scuola e composta almeno di
nove membri del Consiglio.
  Art.  268.  -  Per  conseguire  il  diploma il candidato, dopo aver
superato  tutte  le  prove  di  esame  nelle  materie  stabilite  dal
Consiglio della scuola, deve presentare e discutere una dissertazione
scritta originale di carattere sperimentale.
  Art. 269. - Alla Scuola di perfezionamento in scienze biologiche e'
annesso un Seminario biologico.
  Art.  270.  -  Il  Seminario  biologico  ha lo scopo di assistere i
giovani  che  intendono  educarsi  alle scienze biologiche sopratutto
mirando  a  collegare  con una educazione armonica i vari campi della
biologia,   finalita'   precipua  del  Seminario  essendo  quella  di
annullare i limiti schematici tra le varie materie biologiche che pur
debbono trovare nei vari insegnamenti una sede naturale di necessaria
specializzazione.
  Art. 271. - Il Seminario biologico svolge la sua attivita':
    a)  con conferenze tenute dai professori e dagli assistenti degli
Istituti  biologici  oppure  di  altri Istituti o da noti studiosi su
argomenti che possano interessare la biologia;
    b)   con  conferenze  tenute  da  studenti  sotto  la  guida  dei
professori.
  Art.  272.  -  L'attivita'  del  Seminario e' affidata al Consiglio
direttivo della scuola di perfezionamento in scienze biologiche.
  Art.  273.  -  Possono  prendere  parte  ai  lavori  del  Seminario
biologico:
    a)  i  professori  ed  assistenti  degli  Istituti scientifici di
biologia e di materie attinenti alla biologia;
    b)  i  laureati  in  scienze naturali e in scienze biologiche, in
medicina  ed  anche  i laureati in altre branche che abbiano compiuto
ricerche attinenti alla biologia;
    c)  gli  studenti  che  si  siano gia' distinti negli esami e che
diano affidamento sulle loro attitudini alla ricerca scientifica.
  Art.  274.  -  Il  Seminario  pubblica  gli atti che comprendono le
pubblicazioni,   le   conferenze  e  le  discussioni  di  particolare
interesse.
  Art.  275.  -  I  fondi  assegnati  al Seminario o le donazioni che
possono pervenire debbono essere impiegati:
    a) per la stampa degli atti di cui all'articolo precedente;
    b) per escursioni scientifiche;
    c) per borse di studio.
  Art.  276. - Il Rettore della Universita' di Roma puo' rilasciare a
coloro   che  ne  facciano  domanda  un  certificato  comprovante  il
contributo  apportato  ai  lavori  del Seminario. Agli studenti sara'
rilasciato un certificato di frequenza al Seminario.
  Attuale  art.  329.  - L'elenco delle materie di insegnamento della
Scuola di ostetricia e ginecologia e' sostituito dal seguente:
    "1. Fisiologia umana;
    2. Igiene e batteriologia;
    3. Anatomia umana, normale;
    4. Patologia generale;
    5. Anatomia patologica;
    6. Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
    7. Fisiologia della gravidanza, del parto e del puerperio;
    8. Fisiologia dell'embrione, del feto e del neonato;
    9. Patologia funzionale dell'apparato genitale femminile;
    10. Radioterapia nel campo ginecologico;
    11. Patologia della gravidanza del parto e del puerperio;
    12. I processi progressivi dell'apparato genitale femminile;
    13. Le flogosi dell'apparato genitale femminile;
    14. Medicina legale;
    15. Urologia ginecologica;
    16. Operazioni ostetriche;
    17. Operazioni ginecologiche.
  La  distribuzione  delle  materie  nei  vari  anni  di studio sara'
stabilita negli avvisi annuali".
  L'attuale art. 331. - E' sostituito dal seguente:
  "L'iscritto  deve  prendere  parte  alle  esercitazioni pratiche di
anatomia  ed  istologia patologica e di batteriologia che si eseguono
nei rispettivi Istituti e nei laboratori della clinica".
  All'attuale  art.  339,  relativo alla Scuola di perfezionamento in
pediatria, e' aggiunto il seguente comma:
  "Il  numero  di  iscritti  alla  Scuola e' fissato in un massimo di
quindici iscritti per ogni anno di corso".
  L'iscrizione  alla  Scuola  avviene  in seguito ad esame interno di
ammissione.
  Possono  iscriversi  direttamente  al  2°  anno solo gli assistenti
effettivi  di  clinica  pediatrica che abbiano gia' esercitato questo
ufficio da un anno.
  Attuale  art.  340.  -  L'elenco degli insegnamenti della Scuola di
perfezionamento in pediatria e' sostituito dal seguente:
    1. Morfologia dell'eta' dell'accrescimento;
    2. Peculiarita' fisiologiche del bambino;
    3. Patologia e clinica pediatrica (biennale);
    4. Semeiotica e tecnica pediatrica (biennale);
    5. Igiene e alimentazione del bambino;
    6. Malattie infettive del bambino;
    7. Anatomia patologica delle malattie del bambino;
    8. Elementi di farmacologia, dell'eta' dello sviluppo;
    9. Terapia delle malattie del bambino;
    10. Nozioni di neuro-psichiatria infantile;
    11. Nozioni di chirurgia infantile;
    12. Nozioni di oculistica;
    13. Nozioni di dermatologia;
    14. Nozioni di otorinolaringoiatria infantile;
    15. Nozioni di odontoiatria infantile;
    16. Nozioni di parassitologia.
  All'attuale  art.  354,  relativo alla Scuola di perfezionamento in
clinica medica, e' aggiunto quanto appresso:
  "Il  numero  di iscritti alla Scuola e' fissato in numero di trenta
(sei per ogni corso).
  L'accoglimento  di iscritti al 1° corso oltre i sei di cui sopra e'
concesso solo qualora il numero totale degli iscritti alla Scuola sia
inferiore a trenta.
  Qualora  il  numero  delle  domande  d'iscrizione  al  1° corso sia
superiore  a  sei,  la scelta degli iscritti viene fatta in seguito a
concorso interno per esame.
  L'iscrizione diretta al 4° e 5° corso della Scuola e' assolutamente
proibita.
  In via provvisoria un terzo dei posti disponibili per le iscrizioni
viene riservata ai prigionieri di guerra".
  Attuale  art.  355.  -  L'elenco degli insegnamenti della Scuola di
perfezionamento in clinica medica e' sostituito dal seguente:
    1. Le costituzioni in clinica;
    2. Anatomia patologica (biennale);
    3. Batteriologia e sierologia (annuale);
    4. Chimica clinica;
    5. Parassitologia medica (annuale);
    6. Patologia speciale medica;
    7. Semeiotica fisica (annuale);
    8. Radiologia (annuale);
    9. Semeiologia del sistema nervoso vegetativo;
    10. Semeiologia oculare;
    11. Semeiologia dermatologica;
    12. Semeiologia dell'orecchio e delle prime vie respiratorie;
    13. Semeiologia boccale;
    14. Clinica medica generale (biennale);
    15. Neuropatologia (annuale);
    16. Malattie contagiose;
    17. Malattie del ricambio materiale;
    18. Malattie dell'apparato respiratorio;
    19. Malattie dell'apparato cardiovascolare;
    20. Malattie dell'apparato renale;
    21. Malattie allergiche;
    22. I principali farmaci;
    23. Dietetica;
    24. Climatologia e idrologia; acque minerali.
  Dopo  l'attuale  art.  372.  --  Sono  aggiunti  i  seguenti  nuovi
articoli,   col   conseguente  spostamento  della  numerazione  degli
articoli successivi.

       Scuola di perfezionamento in idroclimatologia clinica.

  Art. 373. - Il corso degli studi della Scuola di perfezionamento in
idroclimatologia, clinica ha la durata di due anni.
  Art. 374. - Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:
    1. Clinica medica generale (biennale);
    2. Clinica e terapia delle malattie che presentano indicazioni di
cure idroclimatiche (biennale);
    3.    Le   acque   minerali   (classificazione,   caratteristiche
fondamentali, azioni sull'organismo);
    4.  Chimica  e  chimica  fisica  delle acque minerali. Nozioni di
geochimica;
    5.  Microbiologia  delle  acque  minerali.  Igiene delle stazioni
termali e climatiche;
    6. Fisiopatologia del ricambio idrico;
    7. Patologia articolare e reumatismo;
    8.   Malattie   ginecologiche   che   si   giovano   delle   cure
idroclimatiche;
    9.  Malattie  dell'orecchio, del naso e della gola che si giovano
delle cure idroclimatiche;
    10. Fisiopatologia della pelle e cure idroclimatiche;
    11. Nozioni di climatologia in generale;
    12. Climatologia medica e talassoterapia;
    13.  Idroterapia  e  mezzi  complementari di terapia fisica nelle
cure idroclimatiche (con esercitazioni di radiologia) (biennale);
    14. Dietetica nelle stazioni di cura;
    15. Cure idroclimatiche e medicina preventiva. Colonie climatiche
e termali;
    16.  Le  stazioni termali e climatiche. Impianti e organizzazione
di una stazione idroclimatica. Legislazione.
  Art.  375.  -  I  corsi potranno essere integrati da esercitazioni,
conferenze, viaggi di studio.
  La  suddivisione  delle  materie  nei  due  anni  di  corso  verra'
stabilita:  negli  avvisi  annuali.  Gli  esami  di  profitto vengono
sostenuti  alla fine di ogni anno; possono essere stabiliti per essi,
dal direttore della Scuola, raggruppamenti di materie.
  Art.  376. - L'esame di diploma si svolge con le norme dell'attuale
art. 302.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 11 giugno 1950

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 agosto 1950
  Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 51. - CARLOMAGNO