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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 283

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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Testo in vigore dal: 21-6-1950
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con  regio  decreto 22 maggio 1939, n. 1166, e modificato con legge 1
giugno  1939,  n.  872,  con  i decreti 26 ottobre 1940, n. 2056 e 15
aprile  1942,  n. 423, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato
27 luglio 1947, n. 1138 e con decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1949, n. 942;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Viste   le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' predetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita' di approvare le modifiche
proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  Lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' cosi' ulteriormente modificato.
  E' istituito presso la Facolta' di lettere e filosofia un "Corso di
perfezionamento in filologia classica".
  Dopo  l'attuale  art. 69 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli
col   conseguente   spostamento   della  numerazione  degli  articoli
successivi.

           Corso di perfezionamento in filologia classica.

  Art. 70. - Alla Facolta' di lettere e filosofia e' annesso un corso
di  perfezionamento  in  filologia  classica,  che ha la durata di un
anno. Al corso possono iscriversi i laureati in lettere.
  Art. 71. - Gli iscritti devono seguire le lezioni, partecipare alle
esercitazioni e superare gli esami orali delle seguenti materie:
    letteratura  latina,  letteratura  greca,  glottologia, filologia
greco-latina, papirologia, paleografia classica.
  Negli  esami  orali  i  candidati  devono  anche dar prova di saper
leggere  correntemente opere filologiche scritte in francese, inglese
e tedesco.
  Art.  72. - Alla fine del corso i candidati devono inoltre superare
un  esame  scritto  consistente  nella versione di un passo di autore
greco in latino, corredandolo di note filologiche in latino.
  Art.  73.  -  Per  conseguire  il certificato di studio i candidati
devono  infine  presentare  una dissertazione intorno ad un argomento
riferentesi a una delle materie insegnate nel corso.
  La   discussione   della  dissertazione  ha  luogo  davanti  a  una
Commissione di sette membri, composta dal preside della Facolta', dai
professori  della  materia seguita nel corso e da altri componenti la
Facolta'.
  Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti sono le seguenti:
    tassa iscrizione, L. 3000;
    sopratassa d'esame, L. 1000.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 13 marzo 1950

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 giugno 1950
  Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 67. - CARLOMAGNO