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LEGGE 6 marzo 1950, n. 108

Creazione presso l'Istituto di credito fondiario delle Venezie - Verona - di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

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Testo in vigore dal: 4-4-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Istituto  di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona,
e'  autorizzato  ad  istituire  una  propria  Sezione autonoma per il
finanziamento  di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita',
nell'ambito  delle  Province  venete e di quella di Mantova, mediante
l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici e dei loro consorzi e
aziende autonome nonche' di imprese private di nazionalita' italiana,
concessionarie delle opere e degli impianti anzidetti.