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LEGGE 20 febbraio 1950, n. 49

Riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale volontari italiani del sangue (A.V.I.S.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 26-3-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  riconosciuta  a  tutti  gli  effetti  giuridici  l'Associazione
nazionale  volontari  italiani  del  sangue  (A.V.I.S.),  con sede in
Milano.
  Essa  promuove,  coordina  e  disciplina le attivita' delle sezioni
provinciali e comunali dei volontari del sangue.