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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1152

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 01/05/2024
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Testo in vigore dal: 26-3-1950
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di  Roma,  approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319 e modificato  con  i  regi
decreti 13 ottobre 1927, n. 2819, 20  settembre  1028,  n.  3018,  31
ottobre 1929, n. 2483, 30 ottobre 1930, n. 1828, 1 ottobre  1931,  n.
1329, 22 ottobre 1931, n. 1754, 22 ottobre 1932, n. 2090, 26  ottobre
1933, n. 2391, 27 dicembre 1934, n. 2419, 1 ottobre 1936, n. 2498, 27
ottobre 1937, n. 2619, 20 aprile 1939, n. 1350, 26 ottobre  1939,  n.
1734, 26 ottobre 1940, n. 2069, 4 maggio  1942,  n.  565,  24  luglio
1942, n. 949, 24 agosto 1942,  n.  1098,  decreto  luogotenenziale  8
febbraio 1946, n. 242, e con i decreti  del  Capo  provvisorio  dello
Stato 12 aprile 1917, n. 461, 31 dicembre 1947, n. 1758 e con decreto
del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
Istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso. 
  Gli articoli dal n. 106 al n. 119 vengono sostituiti dai seguenti: 
 
                              TITOLO XI 
                       Facolta' di ingegneria 
 
  Art. 106. - Presso la Facolta' di ingegneria si segue  il  triennio
di  studi  di  applicazione  in   tre   sezioni   che   danno   adito
rispettivamente alle seguenti lauree: 
    a) laurea in ingegneria civile (sottosezioni:  edile,  idraulica,
trasporti); 
    b) laurea in ingegneria industriale  (sottoscrizioni:  meccanica,
elettrotecnica, chimica); 
    c) laurea in ingegneria mineraria. 
  Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione  lo  studente
deve avere seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in  tutti  gli
insegnamenti fissati per il biennio  di  studi  propedeutici  e  deve
inoltre avere superato una prova  attestante  la  conoscenza  di  due
lingue straniere moderne a sua scelta. 
  Art. 107. - Fanno parte della Facolta' i seguenti Istituti: 
    1 - Istituto di architettura e urbanistica  presso  il  quale  si
svolgono i seguenti insegnamenti: 
      a) architettura tecnica; 
      b) architettura e composizione architettonica; 
      c) tecnica urbanistica. 
    2. - Istituto di chimica applicata ed industriale presso il quale
si svolgono i seguenti insegnamenti: 
      a) chimica applicata con laboratorio; 
      b) chimica industriale con laboratorio; 
      c) chimica analitica con laboratorio; 
      d) chimica organica con laboratorio; 
      e) chimica fisica; 
      f) elettrochimica; 
      g) impianti industriali chimici; 
      h) tecnologie generali. 
    3. - Istituto di costruzioni stradali  e  ferroviarie  presso  il
quale si svolge l'insegnamento di costruzioni stradali e  ferroviarie
con laboratorio. 
    4. - Istituto di elettrotecnica (con laboratorio) presso il quale
si svolgono i seguenti insegnamenti: 
      a) comunicazioni elettriche; 
      b) costruzione di macchine elettriche; 
      c) elettrotecnica; 
      d) impianti industriali elettrici; 
      e) misure elettriche; 
      f) radiotecnica. 
    5. - Istituto  di  fisica  tecnica  presso  il  quale  si  svolge
l'insegnamento di fisica tecnica con laboratorio. 
    6. - Istituto di geologia applicata (con laboratorio)  presso  il
quale si svolgono i seguenti insegnamenti: 
      a) geofisica mineraria; 
      b) geologia applicata; 
      c) giacimenti minerari. 
    7. - Istituto di idraulica (con laboratorio) presso il  quale  si
svolgono i seguenti insegnamenti: 
      a) costruzioni idrauliche; 
      b) costruzioni marittime; 
      c) idraulica; 
      d) impianti speciali idraulici. 
    8. -  Istituto  di  macchine  e  di  tecnologie  meccaniche  (con
laboratorio) presso il quale si svolgono i seguenti insegnamenti: 
      a) costruzione di macchine; 
      b) disegno di macchine e progetti; 
      c) impianti industriali meccanici; 
      d) macchine; 
      e) meccanica applicata alle macchine; 
      h tecnologie speciali meccaniche. 
    9. - Istituto di metallurgia (con laboratorio) presso il quale si
svolgono i seguenti insegnamenti: 
      a) metallurgia e metallografia; 
      b) tecnologie speciali chimiche. 
    10. - Istituto di miniere (con laboratorio) presso  il  quale  si
svolge l'insegnamento di arte mineraria. 
    11. - Istituto di scienza  delle  costruzioni  (con  laboratorio)
presso il quale si svolgono i seguenti insegnamenti: 
      a) costruzioni di legno, ferro, cemento armato; 
      b) costruzioni di ponti; 
      c) scienza delle costruzioni. 
    12. - Istituto di topografia geodesia (con laboratorio) presso il
quale  si  svolge  l'insegnamento  di  topografia  con  elementi   di
geodesia. 
  13. - Istituto di trasporti presso il quale si svolgono i  seguenti
insegnamenti: 
    a) tecnica ed economia dei trasporti; 
    b) trazione elettrica. 
  Art. 108. - La sezione di ingegneria civile,  suddivisa  nelle  tre
sottosezioni, edile, idraulica  e  trasporti,  comprende  i  seguenti
insegnamenti fondamentali: 
    A. - Insegnamenti comuni a tutte e tre le sottosezioni: 
      1) architettura, tecnica, (biennale per  la  sola  sottosezione
edile); 
      2) chimica applicata; 
      3) costruzioni di legno ferro, cemento armato; 
      4) costruzioni stradali e ferroviarie; 
      5) elettrotecnica; 
      6) estimo civile e rurale; 
      7) fisica tecnica; 
      8) idraulica; 
      9) macchine; 
      10) materie giuridiche ed economiche; 
      11) meccanica applicata alle macchine; 
      12) scienza delle costruzioni; 
      13) tecnologie generali; 
      14) topografia con elementi di geodesia. 
    B. - Insegnamenti particolari per le singole sottosezioni: 
      a) sottosezioni edile; 
        15) architettura e composizione architettonica; 
        16) tecnica urbanistica; 
      b) sottosezione idraulica; 
        15) costruzioni idrauliche; 
        16) impianti speciali idratilici; 
      c) sottosezione trasporti: 
        15) costruzione di ponti; 
        16) tecnica ed economia dei trasporti. 
  Art. 109. - La sezione di ingegneria industriale,  suddivisa  nelle
tre sottosezioni, chimica, elettrotecnica e  meccanica,  comprende  i
seguenti insegnamenti fondamentali: 
    A. - insegnamenti comuni alle tre sottosezioni: 
      1) architettura tecnica; 
      2) chimica applicata; 
      3) chimica industriale; 
      4) costruzione di macchine; 
      5) elettrotecnica; 
      6) fisica tecnica; 
      7) idraulica; 
      8) macchine; 
      9) materie giuridiche ed economiche; 
      10) meccanica applicata alle macchine; 
      11) scienza delle costruzioni; 
      12) tecnologie generali; 
      13) topografia con elementi di geodesia. 
    B. - Insegnamenti particolari per le singole sottosezioni: 
      a) sottosezione chimica: 
        14) chimica fisica; 
        15) impianti industriali chimici; 
      b) sottosezione elettrotecnica: 
        14) costruzione di macchine elettriche; 
        15) impianti industriali elettrici; 
      c) sottosezione meccanica: 
        14) disegno di macchine e progetti; 
        15) impianti industriali meccanici. 
  Art. 110.  -  La  sezione  di  ingegneria,  mineraria  comprende  i
seguenti insegnamenti fondamentali: 
    1) architettura tecnica; 
    2) arte mineraria; 
    3) chimica applicata; 
    4) elettrotecnica; 
    5) fisica tecnica; 
    4) geologia; 
    7) giacimenti minerari; 
    8) idraulica; 
    9) macchine; 
    10) materie giuridiche ed economiche; 
    11) metallurgia e metallografia; 
    12) meccanica applicata alle macchine; 
    13) paleontologia; 
    14) petrografia; 
    15) scienza delle costruzioni; 
    16) tecnologie generali; 
    17) topografia con elementi di geodesia. 
  Art. 111. - Sono insegnamenti complementari i seguenti: 
    1) Architettura e composizione architettonica - 2) Arte mineraria
- 3) Chimica analitica - 4) Chimica fisica - 5) Chimica industriale -
6) Chimica organica - 7) Comunicazioni elettriche - 8) Costruzione di
macchine - 9) Costruzione di macchine elettriche - 10) Costruzione di
ponti - 11) Costruzioni idrauliche - 12) Costruzioni di legno, ferro,
cemento armato - 13) Costruzioni marittime - 14) Costruzioni stradali
e  ferroviarie  -  15)  Disegno  di  macchine  e   progetti   -   16)
Elettrochimica - 17) Estimo civile e rurale - 18) Geofisica mineraria
- 19) Geologia applicata -  20)  Giacimenti  minerari  -  21)  Igiene
applicata  -  22)  Impianti  industriali  chimici  -   23)   Impianti
industriali elettrici - 24)  Impianti  industriali  meccanici  -  25)
Impianti speciali idraulici - 26) Metallurgia e metallografia  -  27)
Misure elettriche  -  28)  Paleontologia  -  29)  Petrografia  -  30)
Radiotecnica - 31) Tecnica ed economia dei trasporti  -  32)  Tecnica
urbanistica - 33) Tecnologie speciali (meccaniche) -  34)  Tecnologie
speciali (chimiche) - 35) Trazione elettrica. 
  Per ogni sezione o sottosezione sono da considerarsi  complementari
tutti gli insegnamenti di cui sopra il  eccezione,  naturalmente,  di
quelli che figurano fra i fondamentali della sezione  o  sottosezione
medesima. 
  Art. 112. - Gli insegnamenti fondamentali e complementari  sono  di
regola integrati da esercitazioni. 
  Art. 113. - All'atto dell'iscrizione al 1° corso lo  studente  deve
dichiarare quali siano la  sezione  e  la  sottosezione  che  intende
seguire. 
  Art. 114. - Ai fini della propedeuticita' degli esami delle diverse
materie di insegnamento vale la seguente tabella: 
  Non si puo essere am- Se non si e superato l'e 
messi a sostenere l'e- same di: 
same di: 
 
Architettura e composi- Architettura tecnica I 
 zione architettonica 
Architettura tecnica I Scienza delle costruzioni 
Architettura tecnica II Architettura e composizione ar- 
                                         chitettonica, Costruzioni di 
                                      legno, ferro, cemento armato 
Chimica applicata Tecnologie generali - Fisica 
                                      tecnica 
Chimica industriale Chimica applicata e, per la sot- 
                                       tosezione chimica, Chimica fi- 
                                      sica 
Comunicazioni elettriche Elettrotecnica 
Costruzione di macchine Scienza delle costruzioni, Mac- chine 
Costruzione di macchine Elettrotecnica 
 elettriche 
Costruzione di ponti Scienza delle costruzioni 
Costruzioni idrauliche Idraulica, Scienza delle costru- zioni 
Costruzioni di legno, Scienza delle costruzioni 
 ferro, cemento armato 
Costruzioni marittime Idraulica, Scienza delle costru- zioni 
 
Costruzioni stradali e Scienza delle costruzioni,  Topo-  ferroviarie
grafia con elementi di geodesia 
Elettrochimica Chimica fisica 
Elettrotecnica Fisica tecnica 
Geologia Petrografia 
Giacimenti minerari Petrografia 
Idraulica Fisica tecnica 
 
Impianti industriali chi- Chimica applicata, Chimica fisi-  mici  ca,
Chimica industriale, Elet- 
                                        trotecnica, Macchine, Scienza 
                                      delle costruzioni 
Impianti industriali e- Macchine, Elettrotecnica 
 lettrici 
Impianti industriali Macchine 
 meccanici 
Impianti speciali idraulici Idraulica, Macchine 
               Macchine Idraulica, Meccanica applicata 
                                      alle macchine, Scienza delle 
                                      costruzioni, Tecnologie gene- 
                                      rali 
Metallurgia e metallogra- Chimica applicata e, per le sot- fia 
                                      tosezioni chimica e meccanica, 
                                      Chimica fisica 
Misure elettriche Elettrotecnica 
Paleontologia Petrografia 
Radiotecnica Elettrotecnica 
Tecnica ed economia dei Macchine, Elettrotecnica 
 trasporti 
 
Tecnologie speciali (mec- Chimica fisica, Meccanica  appli-  caniche)
cata alle macchine, Scienza 
                                        delle costruzioni, Tecnologie 
                                      generali 
Tecnologie speciali chi- Chimica applicata 
 miche 
Trazione elettrica Tecnica ed economia dei traspor- ti 
 
  Art. 115. - Gli  esami  speciali  consistono  in  prove  orali  che
possono essere integrate  da  prove  scritte,  grafiche  e  pratiche,
secondo modalita'  che  per  ciascuna  prova  vengono  stabilite  dal
Consiglio di facolta'. 
  Nella votazione deve essere tenuto conto dei disegni e dei progetti
compiuti durante l'anno accademico, dei risultati delle prove scritte
e grafiche, dei colloqui, delle esercitazioni  di  laboratorio  e  di
campagna. 
  Art. 116. - Per essere ammessi agli esami di  laurea  gli  studenti
sono tenuti a frequentare i corsi ed a superare  gli  esami  relativi
agli insegnamenti fondamentali indicati negli articoli 108, 109,  110
ed a quelli complementari nel numero minimo di  due  per  la  sezione
civile, sei per la sezione  industriale  e  quattro  per  la  sezione
mineraria. 
  I laureandi in ingegneria mineraria,  salvo  eccezioni  debitamente
autorizzate dal Consiglio di  facolta',  debbono  aver  trascorso  un
periodo di almeno un mese  di  tirocinio  pratico  presso  un'azienda
mineraria ed esibire una relazione del tirocinio fatto. 
  Art. 117. - L'esame di laurea consiste: 
    a) nella redazione di  un  progetto  di  un'opera  di  ingegneria
civile, industriale o mineraria (tesi di laurea); 
    b) nella esecuzione di due prove, l'una  di  carattere  generale,
l'altra specifica  nel  campo  degli  insegnamenti  della  sezione  e
sottosezione cui appartiene il candidato. 
  Le  modalita'  delle  prove  vengono  stabilite  dal  Consiglio  di
facolta'; 
    c) in una prova orale comprendente la  discussione  sul  progetto
presentato come tesi di laurea, nonche' sulle prove di cui in b)  con
richiami ai vari insegnamenti della (Facolta'. 
  Art. 118. -  La  Facolta'  puo'  avvalersi  degli  insegnamenti  di
geologia, paleontologia e petrografia che si svolgono negli  Istituti
di mineralogia e di geologia della Facolta' di scienze. 
  Art. 119. - Il programma degli studi che devono essere  compiuti  e
degli esami che devono essere  sostenuti  presso  la  Facolta'  dagli
ingegneri del Corpo statale delle miniere viene per ciascuno di  essi
determinato dal Consiglio di facolta' con l'intervento del  capo  del
Corpo delle miniere. 
  Gli articoli 120, 121, 122, 123, 124 sono abrogati. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Dogliani, addi' 30 ottobre 1949 
 
                               EINAUDI 
 
                                                              GONELLA 
 
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 marzo 1950 
  Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 11. - FRASCA