stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1949, n. 1132

Classificazione, quale comprensorio di bonifica, della zona fra il comprensorio di bonifica delle paludi del Vignola presso Vasto ed il territorio del bacino montano del medio Sinello.

nascondi
vigente al 30/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 11-3-1950
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  regio  decreto  in data 9 novembre 1923, n. 2658, con il
quale  fu  classificato  il  comprensorio di bonifica idraulica delle
paludi del Vignola, in provincia di Chieti;
  Vista  la  domanda  16  marzo  1947, con la quale il presidente del
Consorzio  stradale  fra  i comuni della Valle del Sinello ha chiesto
l'ampliamento del comprensorio di bonifica delle paludi del Vignola a
tutta  la  parte bassa della Valle del Sinello, fino a raggiungere il
territorio  del  medio  Sinello, gia' incluso fra i bacini montani da
sistemare ai sensi del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3267;
  Visti gli atti posti a corredo della domanda stessa;
  Considerato   che   la   bassa   Valle   del  Sinello  presenta  le
caratteristiche  volute  dalla  legge  per  la  sua  inclusione fra i
comprensori  di  bonifica,  ricadendo in essa terre paludose, terreni
dissestati nei riguardi idrogeologici e zone coltivate estensivamente
e suscettibili di una trasformazione dell'ordinamento produttivo;
  Visto  il  voto  2 aprile 1948, n. 56, del Comitato speciale per la
bonifica;
  A termini dell'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
  Sulla  proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di
concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

                              Decreta:

  La  zona ricadente fra il comprensorio di bonifica delle paludi del
Vignola  presso  Vasto  ed il territorio del bacino montano del medio
Sinello   e'  classificata  quale  comprensorio  di  bonifica  ed  e'
aggregata  allo  stesso  comprensorio  di  bonifica  delle paludi del
Vignola  presso  Vasto,  in  provincia  di  Chieti,  sulla base della
corografia che, munita del visto del Ministro proponente, forma parte
integrante del presente decreto.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 9 novembre 1949

                               EINAUDI

                                               SEGNI - PELLA - TUPINI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1950
  Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 131. - FRASCA