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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1059

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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Testo in vigore dal: 14-2-1950
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939, n. 1162, e modificato con regi
decreti  25 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre
1942,  n.  1120;  con  il  decreto del Presidente della Repubblica 26
febbraio 1949, n. 612;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche della predetta Universita';
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Napoli, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso.
  Dopo l'art. 211 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

           Scuola di perfezionamento in medicina interna.

  Art.  212. - La scuola di perfezionamento in medicina interna ha la
durata  di  cinque  anni;  essa  ha sede presso l'Istituto di clinica
medica generale ed e' diretta dal direttore della clinica.
  Art.  213.  -  Gli  iscritti  hanno  l'obbligo di prestare servizio
esclusivo  e continuativo nella clinica in qualita' di medico interno
per tutta la durata della scuola.
  Art. 214. - Ogni anno potranno essere iscritti alla scuola non piu'
di  otto  candidati, scelti in base al risultato di una prova scritta
che  sara'  tenuta  all'inizio  dell'anno accademico nell'Istituto di
clinica  medica.  Qualora uno degli otto candidati riusciti vincitori
del concorso chieda di essere ammesso ad un corso superiore al primo,
dovra'  presentare  istanza  motivata  al direttore della scuola, cui
spetta ogni decisione in merito. Nel caso che l'istanza venga accolta
per  uno  o piu' candidati, il numero degli iscritti al primo anno di
corso  verra'  corrispondentemente diminuito. In nessun caso la nuova
iscrizione potra' essere fatta oltre il 3° anno di corso.
  Art.  215.  -  Per  l'iscrizione  all'anno  successivo occorre aver
superato tutti gli esami dell'anno precedente.
  Art. 216. - Le materie di insegnamento, tutte obbligatorie, sono le
seguenti:
    1° anno:
      1) farmacologia;
      2) elementi di semeiotica boccale;
      3) elementi di semeiotica otorinolaringoiaitrica;
      4) elementi di semeiotica dermatologica;
      5) batteriologia e sierologia.
    2° anno:
      1) semeiotica fisica e funzionale;
      2) elementi di semeiotica oculare;
      3) chimica clinica;
      4) patologia speciale medica;
      5) anatomia patologica.
    3° anno:
      1) neuropatologia;
      2) malattie infettive;
      3) endocrinologia;
      4) tisiologia.
    4° anno:
      1) ematologia;
      2) malattie dell'apparato uropoietico;
      3) malattie dell'apparato digerente;
      4) malattie del ricambio.
    5° anno:
      1) clinica medica generale;
      2) malattie dell'apparato respiratorio;
      3) malattie dell'apparato cardio-vascolare;
      4) radiologia.
  Non  ottemperando all'obbligo di frequenza ai corsi di insegnamento
non  si  potra'  ottenere  l'attestato necessario per l'ammissione ai
singoli esami.
  Art.  217.  - Al termine dei cinque anni, per conseguire il diploma
di  perfezionamento  che  da'  diritto  al  titolo  di specialista in
medicina  interna, gli iscritti dovranno presentare una dissertazione
scritta,  elaborata  nell'Istituto di clinica medica, su argomento di
medicina  interna, e dovranno sostenere un esame pratico dinanzi alla
Commissione formata da almeno sette insegnanti della scuola.

                      Disposizioni transitorie.

  In   linea   transitoria,   e   limitatamente   al  primo  anno  di
funzionamento  della  scuola,  potranno  essere  accettate domande di
ammissione  direttamente  al  secondo  ed  al terzo corso da parte di
coloro che ne hanno i titoli sufficienti, e per un numero complessivo
di otto per ogni corso.
  La  spesa  relativa  al funzionamento della predetta scuola sara' a
carico del bilancio ordinario dell'Universita' di Napoli.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Dogliani, addi' 30 ottobre 1949

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1950
  Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 58. - FRASCA