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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1002

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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Testo in vigore dal: 31-1-1950
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Parma approvato
con  regio  decreto  13  ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regi
decreti 30 ottobre 1930, n. 1772, 1 ottobre 1931, n. 1380, 26 ottobre
1933, n. 2401, 13 dicembre 1934, n. 2423, 1 ottobre 1936, n. 2076, 20
aprile 1939, n. 1067, 1 agosto 1941, n. 893, 26 marzo 1942, n. 330, 5
settembre  1942, n. 1178, 21 gennaio 1943, numero 21, con decreto del
Capo  provvisorio  dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735, con decreto
del  Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458, ed aggiornato
in base al regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58;
  Veduto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche;
  Sentito   il   parere   del  Consiglio  superiore  della  pubblica,
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Parma  approvato e
modificato  con  i  decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Sono   istituite   presso  la  Facolta'  di  medicina  e  chirurgia
dell'Universita'  di  Parma, scuole di specializzazione in "chirurgia
generale",   "medicina   generale",   "oculistica",   "ostetricia   e
ginecologia",   "pediatria  e  puericoltura",  "radiologia  medica  e
radioterapia",  "idrologia,  crenologia  e climatoterapia", "anatomia
patologica  e  tecniche  di  laboratorio",  "malattie veneree e della
pelle"  e  in  "otorinolaringoiatria";  presso la Facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali una "Scuola di specializzazione sulle
conserve  alimentari  di  origine  vegetale";  presso  la Facolta' di
medicina  veterinaria  una  "Scuola  di  specializzazione  in tecnica
conserviera e igiene degli alimenti di origine animale".

                              CAPO VI.
         Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.

                              Art. 65.

  Alla  Facolta'  di  medicina  e  chirurgia sono annesse la seguenti
scuole di specializzazione:

  Chirurgia   generale  Medicina  generale  Oculistica  Ostetricia  e
ginecologia Pediatria e puericoltura Radiologia medica e radioterapia
Idrologia, crenologia e climatoterapia Anatomia patologica e tecniche
di  laboratorio  Malattie  veneree e della pelle Otorinolaringoiatria
Tali   scuole   hanno  lo  scopo  di  condurre  gli  allievi  ad  una
approfondita  conoscenza  della  materia  e ad una completa capacita'
tecnica  e  di  conferire  loro  il  diploma di "specialista" a norma
dell'art. 4 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

                              Art. 66.

  Il  direttore  di  ciascuna  scuola e' il professore di ruolo della
cattedra  alla  quale si intitola la scuola. Nel caso che il titolare
di  detta  cattedra  non sia professore di ruolo, la direzione verra'
affidata  dalla  Facolta' ad un professore di ruolo di materia affine
confermabile di anno in anno.
  Il  Consiglio  di  ciascuna scuola si compone dei professori che vi
tengono gli insegnamenti prescritti ed e' presieduto dal direttore.

                              Art. 67.

  Alle  scuole  di  specializzazione  sono  ammessi  coloro che hanno
conseguito  la laurea in medicina e chirurgia e siano in possesso del
titolo   di   abilitazione   allo   esercizio  della  professione  di
medico-chirurgo.
  Non  e' permesso iscriversi contemporaneamente a piu' di una scuola
di specializzazione.

                              Art. 68.

  Il   numero  massimo  degli  allievi  che  possono  essere  accolti
annualmente  da  ciascuna  scuola  e'  fissato  anno  per  anno dalla
Facolta',  su  proposta della Direzione della scuola in rapporto alle
possibilita' didattiche dei vari istituiti presso i quali gli allievi
debbono compiere gli internati.
  In  tale  numero  non sono compresi gli stranieri, il cui titolo di
studio sia stato dalla Facolta' riconosciuto equipollente alla laurea
in  medicina  e  chirurgia,  anche  se  non  abilitati  all'esercizio
professionale in Italia.
  Per  ciascuna  scuola  puo'  essere  stabilito  un numero minimo di
iscrizioni;  qualora  questo numero non venga raggiunto, il direttore
della  scuola  ha  facolta'  di  non  iniziare  i corsi. Ma se questi
verranno iniziati, dovranno essere portati a termine qualunque sia il
numero degli iscritti.

                              Art. 69.

  La  domanda di ammissione ad una scuola e' diretta al rettore della
Universita',  corredata del diploma originale di maturita' classica o
scientifica,   dei  diploma  originale  di  laurea,  del  certificato
dell'esame  di  Stato di abilitazione all'esercizio della professione
di   medicochirurgo,   con  le  relative  votazioni,  della  carriera
scolastica   e   degli   altri  titoli  che  l'aspirante  ritenga  di
presentare.

                              Art. 70.

  Le  domande  sono rimesse al direttore della scuola, il quale, dopo
aver  valutato  i titoli degli aspiranti, sottopone ognuno di essi ad
un  colloquio per accertare le attitudini e la preparazione a seguire
i corsi della scuola.
  In  base  a  questi  elementi il direttore procede alla graduatoria
degli  aspiranti,  che  deve  essere  approvata e resa, esecutiva dal
preside della Facolta'.

                              Art. 71.

  Le  discipline  specifiche  di  insegnamento  e le esercitazioni di
laboratorio  sono  stabilite  dalle  norme  particolari  di  ciascuna
scuola,  la  cui  Direzione,  anno per anno, stabilisce i turni degli
internati prescritti.
  Per  le  materie  proprie  della scuola debbono essere tenuti corsi
appositi,  per  le  discipline  che  non formano direttamente oggetto
della  specializzazione  i  corsi  di insegnamento e le esercitazioni
possono  essere  sostituiti  da  periodi  di internato nei rispettivi
istituti.

                              Art. 72.

  Gli  esami  speciali  vengono  sostenuti dagli allievi alla fine di
ogni  anno  di  corso  per  le  singole  discipline  o  per gruppi di
discipline  strettamente  affini  tra loro, secondo il piano di studi
stabilito dalle norme particolari di ogni scuola.
  Le  commissioni  per gli esami speciali sono composte di tre membri
nominati  dal  preside della Facolta' su proposta del direttore della
scuola.
  Non  puo' essere ammesso al nuovo anno di corso chi non ha superato
gli esami prescritti per il precedente.

                              Art. 73.

  Gli  insegnamenti  vengono  conferiti per incarico della Facolta' a
professori  di  ruolo,  incaricati,  a  liberi  docenti,  ad aiuti ed
assistenti  ed  anche  a  persona  di  riconosciuta  competenza nella
specialita'.

                              Art. 74.

  Il   Consiglio  della  scuola  puo',  su  proposta  del  direttore,
concedere  una  abbreviazione del corso di studi di specializzazione,
non  superiore ad un anno, e limitatamente alle scuole aventi piu' di
due  anni  di  corso,  a  quegli aspiranti che, oltre alle condizioni
prescritte   per  l'ammissione  normale,  documentino  una  specifica
attivita' e diano prova della loro preparazione tecnica e culturale.
  Coloro  che  eventualmente  usufruiscono  della agevolazione di cui
sopra  sono sempre tenuti a sostenere gli esami speciali previsti per
l'anno di corso del quale sono stati dispensati.

                              Art. 75.

  Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'orario delle
lezioni  e  delle  esercitazioni  ed  a compiere i turni di internato
stabiliti dall'ordinamento di ciascuna scuola.
  Il   servizio   di  internato  comporta,  sotto  la  vigilanza  del
direttore, l'adempimento di tutte le funzioni di assistente.
  A  controllo della presenza degli allievi e' prescritto un registro
a firma.

                              Art. 76.

  Gli   allievi   possono  ottenere  un  mese  all'anno  di  vacanze,
preferibilmente nel periodo estivo.
  Un numero di assenze superiore, nel complesso, a sessanta giorni in
un anno, rende non valido l'anno accademico.

                              Art. 77.

  Gli  allievi,  durante  gli anni del corso di specializzazione, non
possono,   sotto  pena  di  esclusione  dalla  scuola,  tenere  altre
occupazioni  anche  non di carattere professionale, che li distolgano
dai loro doveri verso la scuola stessa.

                              Art. 78.

  Agli allievi piu' meritevoli il rettore puo' conferire, su proposta
del direttore della scuola e con il parere favorevole della Facolta',
le funzioni e la qualifica di asistente o di aiuto volontario.

                              Art. 79.

  Per  essere  ammessi  all'esame di diploma gli iscritti devono aver
superati  tutti gli esami speciali di profitto stabiliti per ciascuna
scuola.  Dovranno  inoltre  aver  pagate tutte le tasse, sopratasse e
contributi.

                              Art. 80.

  La  Commissione  per l'esame di diploma e' composta di sette membri
scelti  dal  preside  della  Facolta'  fra gli insegnanti di ciascuna
scuola.  Ove  questi  fossero  in  numero  inferiore, sono scelti fra
insegnanti di scuole di materie affini.

                              Art. 81.

  L'esame   di   diploma   consiste  in  una  discussione  sopra  una
dissertazione  originale  scritta,  ed in una prova teorica e pratica
stabilita dalla Commissione giudicatrice.
  A  coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il
"diploma di specialista".

                              Art. 82.

  Le tasse e sopra-tasse ed i contributi che gli iscritti sono tenuti
a  pagare  sono  fissati dal Consiglio di amministrazione su proposta
della Facolta'.

        I. - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE

                              Art. 83.

  La scuola ha la durata di cinque anni.
  Le materie di insegnamento sono:
    1° anno:
      Anatomia chirurgica delle regioni
      Patologia chirurgica generale
      Semeiotica chirurgica (I)
      Tecnica   di  laboratorio  (istologia,  batteriologia,  chimica
clinica, ematologia e sierologia)
    2° anno:
      Anatomia e istologia patologica (I)
      Patologia speciale chirurgica (I)
      Semeiotica chirurgica (II)
      Medicina operatoria (I)
      Clinica chirurgica (I)
    3° anno:
      Anatomia e istologia patologica (II)
      Patologia speciale chirurgica (II)
      Medicina operatoria (II)
      Tecnica chirurgica sperimentale (sul cadavere e sugli animali)
      Radiologia (I)
      Clinica chirurgica (II)
    4° anno:
      Ortopedia e traumatologia
      Tecnica degli apparecchi gessati
      Chirurgia infantile
      Endoscopia ed operazioni endoscopiche
      Radiologia (II)
      Clinica chirurgica (III)
    5° anno:
      Medicina legale in rapporto alla chirurgia.
      Chirurgia d'urgenza
      Neurochirurgia
      Urologia generale e speciale
      Clinica chirurgica (IV)

                              Art. 84.

  Gli   allievi   praticheranno  i  turni  di  internato  secondo  le
disposizioni della Direzione della scuola.
  Per  adire  all'esame  di  diploma  occorre aver superato i singoli
esami  speciali  e presentare una dissertazione scritta su di un tema
assegnato dal direttore o da altro insegnante della scuola.

        II. - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA GENERALE

                              Art. 85.

  La scuola ha la durata di quattro anni.
  Le materie di insegnamento sono:

    1° anno:
      Semeiologia medica diretta
      Patologia medica (I)
      Diagnostica radiologica e delle malattie interne
      Anatomia e istologia patologica (I)
    2° anno:
      Semeiologia medica strumentale e funzionale
      Patologia medica (II)
      Anatomia e istologia patologica (II)
      Chimica clinica
      Batteriologia clinica
    3° anno:
      Clinica medica (I)
      Terapia (I)
      Sierologia
      Microscopia clinica
    4° anno:
      Clinica medica (II)
      Terapia (II)

                              Art. 86.

  Gli  allievi  frequenteranno  in  qualita'  di  interni,  con turni
stabiliti  di anno in anno, gli istituti delle singole discipline del
corso.

                              Art. 87.

  La  Direzione  della scuola potra' integrare i corsi con conferenze
su argomenti speciali.

           III. - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OCULISTICA

                              Art. 88.

  La scuola ha la durata di tre anni.
  Le materie di insegnamento sono:
    1° anno:
      Embriologia, anatomia e fisiologia dell'apparato visivo
      Semeiotica oculare Patologia oculare (I)
      Oftalmoscopia (I)
      Clinica oculistica (I)
    2° anno:
      Terapia delle malattie oculari (I)
      Clinica oculistica (II)
      Oftalmoscopia (II)
      Profilassi e igiene oculare
      Patologia oculare (II)
      Rinologia nei rapporti con le malattie oculari
      Radiologia e malattie oculari
      Tecnica operatoria (I)
      Ottica fisiologica
    3° anno:
      Terapia delle malattie oculari (II)
      Clinica oculistica (III)
      Neuropatologia oculare
      Tecnica operatoria (II)
      Medicina legale e infortunistica oculare
      Istologia oculare
      Medicina interna e malattie oculari.

                              Art. 89.

  Il  corso sara' integrato da conferenze su argomenti attinenti alla
specialita' (patologia oculare infantile, dermosifilopatica e occhio,
malattie  oculari  da cause ginecologiche, ecc.). Durante il corso si
svolgeranno  esercitazioni  di  laboratorio  di istologia patologica,
microbiologia, sierologia e chimica biologica.

            IV. - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OSTETRICA
                            E GINECOLOGIA

                              Art. 90.

  La  scuola  ha la durata di quattro anni Le materie di insegnamento
sono:
    1° anno:
      Anatomia, embriologia dell'apparato urogenitale femminile
      Anatomia del feto e degli annessi fetali
      Fisiologia ostetrico-ginecologica.
    2° anno:
      Anatomia patologica ostetrica e ginecologica
      Patologia ostetrico-ginecologica
      Igiene e legislazione sanitaria in rapporto alla gravidanza
      Puericoltura pre e post-natale
    Nei  primi  due  anni  verranno  inoltre  svolte esercitazioni di
laboratorio   di  istologia  patologica,  microbiologia,  sierologia,
chimica biologica, ematologia, ecc.
    3° anno:
      Clinica ostetrica e ginecologica
      Terapia ostetrica e ginecologica
      Chirurgia addominale
      Urologia ostetrico-ginecologica
      Radiologia e radioterapia ostetrica e ginecologica
      Medicina legale in rapporto all'ostetricia (ostetricia forense)
      Venereologia
    4° anno:
    Le stesse materie stabilite per il terzo anno.

                              Art. 91.

  La  Direzione della scuola potra' integra re i corsi con conferenze
su   argomenti   di   altre  specialita'  o  discipline  che  offrono
particolare interesse ostetrico e ginecologico, oppure di attualita'.

                              Art. 92.

  Durante  il  terzo  e  il  quarto  anno  gli  allievi compiranno un
internato  nella  clinica ostetrico-ginecologica, secondo i turni che
saranno stabiliti dal direttore della scuola.

            V. - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA
                           E PUERICULTURA

                              Art. 93.

  La scuola ha la durata di due anni Le materie di insegnamento sono:
    1° anno:
      Accrescimento,  allattamento  ed alimentazione infantile (cenni
di anatomia e fisiologia)
      Semeiologia e patologia
      Clinica e terapia
      Tecnica   diagnostica   e  terapeutica  (con  esercitazioni  di
laboratorio)
      Anatomia patologica
      Psicologia e neuropsichiatria infantile
    2° anno:
      Clinica e terapia
      Patologia e diagnostica
      Puericoltura
      Legislazione sanitaria, scolastica e sociale

                              Art. 94.

  L'insegnamento e' integrato da conferenze di ortopedia, oculistica,
otorinolaringoiatria,  odontoiatria,  dermatologia,  medicina legale,
radiologia, fissate anno per anno dalla Direzione della scuola.

                              Art. 95.

  Gli  allievi  dovranno  seguire  i turni di internafo e redigere un
numero di cartelle cliniche stabilito dal direttore della scuola.

                 VI. - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE -
                 IN RADIOLOGIA MEDICA E RADIOTERAPIA

                              Art. 96.

  La scuola ha la durata di due anni.
  Le materie di insegnamento sono:
    1° anno:
      Fisica dei raggi
      Tecnica radiologica
      Radiodiagnostica pediatrica, ortopedica, traumatologica
      Radiodiagnostica delle malattie interne (I)
    2° anno:
      Radiodiagnostica delle malattie interne (II)
      Trattazione di casi clinici esaminati radiologicamente
      Rontgenterapia e raggi ultravioletti
      Fisica delle radiazioni del radium e sostanze radioattive
      Radiumterapia

                              Art. 97.

  Gli  allievi  dovranno prestare servizio di internato nell'Istituto
di radiologia, secondo quanto verra' stabilito dal direttore.

           VII. - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IDROLOGIA
                     CRENOLOGIA E CLIMATOTERAPIA

                              Art. 98.

  la scuola ha la durata di due anni.
  Le materie di insegnamento sono:
    1° anno:
      Nozioni di geologia
      Le    acque   minerali   (classificazione   e   caratteristiche
fondamentali)
      Nozioni di meteorologia e climatologia medica
      Meteoropatie e reazioni meteoropatiche climatoterapia e colonie
climatiche
      Crenoterapia  e  idroterapia  (azione  biologica  e terapeutica
dell'acqua, comune e delle acque minerali, tecnica di applicazione)
    2° anno:
      Medicina generale
      Ginecologia
      Dermatologia
      Pediatria
      Otorinolaringoiatria
      Organizzazione delle stazioni di cure
      Igiene nelle stazioni di cure
      Dietoterapia nelle stazioni di cure
      Fisioterapia

                              Art. 99.

  In  ambedue  gli anni gli iscritti dovranno partecipare a viaggi di
istruzione  e  di  esercitazioni  nelle  principali  stazioni di cure
termo-minerali della provincia di Parma.
  I   corsi   saranno   integrati  da  esercitazioni  di  laboratorio
microscopiche  e  batteriologiche,  e  potranno essere integranti con
conferenze che offrono particolare interesse, o di attualita'.

                              Art. 100.

  Durante   il  corso  gli  iscritti  dovranno  compiere  periodi  di
internato nelle cliniche medica, chirurgica, ostetrico-ginecologica e
dermosifilopatica secondo le disposizioni che saranno impartite dalla
Direzione della scuola.

           VIII. - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANATOMIA
                PATOLOGICA E TECNICHE DI LABORATORIO

                              Art. 101.

  La scuola ha la durata di tre anni.
  Le materie di insegnamento sono:
    1° anno:
      Tecnica delle autopsie
      Anatomia patologica microscopica (I)
      Ematologia fisiologica e patologica (I)
      Batteriologia e sierologia (I)
      Esercitazioni di chimica
    2° anno:
      Anatomia patologica microscopica (II)
      Anatomia patologica macroscopica (I)
      Ematologia fisiologica e patologica (II)
      Batteriologia e sierologia (II)
      Biochimica ed esercitazioni (I)
      Medicina legale (I)
    3° anno:
      Anatomia patologica microscopica (III)
      Anatomia patologica macroscopica (II)
      Biochimica ed esercitazioni (II)
      Medicina legale (II)
      Igiene e bromatologia
      Elettrocardiografia e tecnica fisiopatologica

                              Art. 102.

  Gli  allievi  frequenteranno  in  qualita' di interni l'Istituto di
anatomia  patologica,  facendo  turni presso gli istituti delle altre
discipline,  secondo  quanto  sara'  stabilito  dalla Direzione della
scuola.

                              Art. 103.

  Gli esami consisteranno in prove teoriche e pratiche.

                  IX. - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
                  IN MALATTIE VENEREE E DELLA PELLE

                              Art. 104.

  La scuola ha la durata di tre anni.
  Le materie di insegnamento sono:
    1° anno:
      Anatomia    della    cute,    delle    mucose,    dell'apparato
genito-urinario
      Fisiologia,    della    cute,   delle   mucose,   dell'apparato
genito-urinario
      Fisiopatologia   della   cute,   delle   mucose,  dell'apparato
genito-urinario
      Semeiotica generale delle malattie cutanee e veneree
      Storia della specialita'
      Tecnica dei principali esami di laboratorio
    2° anno:
      Anatomia e istologia patologica della specialita'
      Clinica delle malattie veneree (blenorragia, streptobacillosi)
      Clinica della sifilide recente
      Clinica delle malattie cutanee
      Profilassi
      Nozioni introduttive di terapia
    3° anno:
      Clinica  delle  malattie  veneree  (IV malattia e forme rare in
genere)
      Clinica della sifilide tardiva
      Clinica delle malattie cutanee piu' rare
      Chimica biologica in rapporto con la specialita'
      Igiene disposizioni legislative
      Medicina legale della specialita'
      Patologia   medica,  in  rapporto  alla  dermatologia  ed  alle
malattie veneree
      Patologia  chirurgica  in  rapporto  alla  dermatologia ed alle
malattie veneree.

                              Art. 105.

  I   corsi   sono   integrati  da  esercitazioni  di  microbiologia,
istopatologia,  parassitologia,  sierologia  e chimica biologica, che
fanno parte delle materie di esami.

                              Art. 106.

  I  corsi  potranno  essere  integrati  con  conferenze su argomenti
collaterali di particolare interesse od attualita'.

                              Art. 107.

  Gli   allievi  dovranno  eseguire  turni  di  internato,  esami  di
laboratorio, esami di ammalati, redazione di cartelle cliniche, ecc.,
secondo quanto verra' stabilito dal direttore.

       X. - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA

                              Art. 108.

  La scuola ha la durata di tre anni Le materie di insegnamento sono:
    1° anno:
      Anatomia dell'orecchio e delle vie aeree superiori e medie
      Fisiologia dell'orecchio e delle vie aeree superiori e medie
      Fisica acustica
      Semeiotica otorinolaringoiatrica
      Patologia e clinica otorinolaringoiatrica (I)
    2° anno:
      Anatomia  ed  istologia  patologica  dell'orecchio  e delle vie
aeree superiori e medie
      Medicina operativa della specialita' e anestesia
      Patologia e clinica otorinolaringoiatrica (II)
      Stomatologia in rapporto alla otorinolaringoiatria
      Radiologia in otorinolaringoiatria
      Pediatria in rapporto alla otorinolaringoiatria
    3° anno:
      Patologia e clinica otorinolaringologica (III)
      Terapia medica e fisica
      Neurologia in rapporto alla otorinolaringoiatria
      Oculistica in rapporto alla otorinolaringoiatria
      Medicina legale ed infortunistica otorinolaringoiatrica.

                              Art. 109.

  Fanno parte dell'insegnamento esercitazioni tecniche di laboratorio
di istologia, microbiologia, sierologia e chimica biologica.

                              Art. 110.

  Gli  allievi  dovranno  seguire  i turni di internato nella clinica
otorinolaringoiatrica  e  nelle  cliniche  ed  istituti  degli  altri
insegnamenti secondo i turni fissati dalla Direzione della scuola.

                              CAPO VII.
              Scuola di specializzazione sulle conserve
                   alimentari di origine vegetale.

                              Art. 111.

  Alla  Facolta'  di  scienze  -  matematiche - fisiche - naturali e'
annessa  una  scuola di specializzazione sulle conserve alimentari di
origine  vegetale,  la  quale  ha  lo  scopo  di conferire diplomi di
specialista  a norma dello art. 4 del regio decreto 31 dicembre 1923,
n. 2909 in conserve alimentari di origine vegetale.

                              Art. 112.

  Il  direttore della scuola e' un professore di ruolo della Facolta'
di scienze della Universita' di Parma che vi abbia insegnamento.
  Il  Consiglio della scuola si compone dei professori che vi tengono
gli insegnamenti prescritti ed e' presieduto dal direttore.

                              Art. 113.

  Alla scuola di specializzazione per il conseguimento del diploma di
specialista  in  conserve  alimentari  di  origine  vegetale  possono
iscriversi  i  laureati  in agraria, chimica industriale, ingegneria,
medicina, veterinaria e scienze naturali.
  Per la scuola puo' essere stabilito un numero minimo di iscrizioni;
qualora  questo numero non venga raggiunto, il direttore della scuola
ha  la  facolta'  di  non  iniziare  i  corsi.  Ma se questi verranno
iniziati,  dovranno essere portati a termine, qualunque sia il numero
degli iscritti.
  Del  pari puo' essere fissato il numero massimo di inscritti, oltre
il quale non saranno accettate ulteriori iscrizioni.

                              Art. 114.

  Gli  insegnamenti  della  scuola  sono  quelli  propri della scuola
stessa.
  Gli  insegnamenti  vengono  conferiti  dal  rettore a professori di
ruolo  e  incaricati,  a  liberi docenti, ad aiuti ed assistenti ed a
persone di riconosciuta competenza nella specialita'.
  Gli   insegnamenti   si   svolgono  con  indirizzo  prevalentemente
dimostrativo e colle modalita' e nei luoghi fissati dal Consiglio dei
professori della scuola.

                              Art. 115.

  Oltre  alla  frequenza  dei  corsi,  indispensabile  per  tutti gli
iscritti  l'internato  negli  Istituti  scientifici,  nella  Stazione
sperimentale  per  l'industria  delle  conserve alimentari di Parma e
negli   stabilimenti   di   lavorazione  all'uopo  prescelti  per  le
dimostrazioni ed esercitazioni pratiche.

                              Art. 116.

  La  sorveglianza  sugli iscritti, per tutto quanto riguarda la loro
attivita'  spetta  al  direttore della scuola, mentre la frequenza ai
singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti.

                              Art. 117.

  Le  Commissioni  per  gli  esami  di  profitto sono composte di tre
membri nominati dal direttore.

                              Art. 118.

  Per  essere  ammessi  all'esame di diploma gli iscritti devono aver
superato  tutti  gli  esami  di profitto stabiliti per ciascun corso.
Dovranno   inoltre   esser   pagate  tutte  le  tasse,  sopratasse  e
contributi.

                              Art. 119.

  La  Commissione  per l'esame di diploma e' composta di sette membri
scelti  dal rettore fra gli insegnanti della scuola, nominati a norma
dell'art. 86 del regolamento generale universitario.
  L'esame   di   diploma   consiste  in  una  discussione  sopra  una
dissertazione  originale  scritta,  ed in una prova teorica e pratica
stabilita dalla Commissione esaminatrice.
  A  coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il
diploma di specialista.

                              Art. 120.

  Le  tasse  e  sopratasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono
stabilite dal Consiglio della scuola. La misura dei contributi per le
esercitazioni pratiche e' fissata dal Consiglio di amministrazione su
proposta del Consiglio della scuola.

                              Art. 121.

  La scuola ha la durata di un anno.
  Le materie di insegnamento sono:

  Tecnologia delle conserve.
    1)  Teoria e tecnica della conservazione - Metodi di preparazione
e confezione delle conserve (a).
    2) Recipienti ed imballaggi (b).
    3) Utilizzazione dei cascami nell'industria delle conserve.
  La chimica nell'industria conserviera.
    1) Chimica degli alimenti conservati.
    2) Chimica applicata alla industria delle conserve.
    3) Analisi chimica delle conserve (c).
  Determinazioni  fisiche  sui  prodotti  conservati (d) - Biologia e
batteriologia.
    1) Biologia delle conserve.
    2) Batteriologia e igiene delle lavorazioni (e).
    3) Controllo igienico delle lavorazioni.
  Materie   prime  destinate  all'industria  conserviera  di  origine
vegetale  -  Legislazione  delle conserve - Ordinamento corporativo -
Nuovi impianti.
  Assicurazioni - Contratti di lavoro - Contabilita' di fabbrica.
  Conferenze di chimica organica.
  Conferenze varie e visite a fabbriche di conserve e di scatole.

  ESERCITAZIONI DI LABORATORIO

  a) Confezione delle conserve.
  b) Esame tecnico e chimico dei recipienti per conserve.
  c) Analisi delle conserve.
  d) Polorimetria e rifrattometria.
  e) Laboratorio di batteriologia.

                             CAPO VIII.
          Scuola di specializzazione in tecnica conserviera
             e igiene degli alimenti di origine animale.

                              Art. 122.

  Alla  Facolta'  di  medicina  veterinaria  e' annessa una scuola di
specializzazione  sulle  conserve  alimentari  di origine animale, la
quale  ha  lo  scopo  di  conferire  diplomi  di  specialista a norma
dell'art.  4  del  regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 in tecnica
conserviera e igiene degli alimenti di origine animale.

                              Art. 123.

  Il  direttore della scuola e' un professore di ruolo della Facolta'
di  medicina  veterinaria della Universita' di Parma e viene nominato
dal rettore su proposta del Consiglio della stessa Facolta'.
  Il  Consiglio della scuola si compone dei professori che vi tengono
gli insegnamenti prescritti ed e' presieduto dal direttore.

                              Art. 124.

  Alla scuola di specializzazione per il conseguimento del diploma di
specialista in tecnica conserviera e igiene degli alimenti di origine
animale possono iscriversi i laureati in medicina veterinaria.
  Per   la   scuola,  puo'  essere  stabilito  un  numero  minimo  di
iscrizioni;  qualora  questo numero non venga raggiunto, il direttore
della  scuola  ha  la facolta' di non iniziare il corso, ma se questo
verra'  iniziato,  dovra'  essere portato a termine, qualunque sia il
numero degli iscritti.
  Del  pari puo' essere fissato il numero massimo di inscritti, oltre
il quale non saranno accettate ulteriori iscrizioni.

                              Art. 125.

  Gli  insegnamenti  della  scuola  sono  quelli  propri della scuola
stessa.
  Gli   insegnamenti   vengono  conferiti  dal  rettore,  sentito  il
direttore  della scuola, a professori di ruolo e incaricati, a liberi
docenti,  ad  aiuti  ed  assistenti  ed  a  persone  di  riconosciuta
competenza nella specialita'.
  Gli   insegnamenti   si   svolgono  con  indirizzo  prevalentemente
dimostrativo e colle modalita' e nei luoghi fissati dal Consiglio dei
professori della scuola.

                              Art. 126.

  Oltre  alla  frequenza  ai  corsi,  e' indispensabile per tutti gli
iscritti  l'internato  negli  Istituti  scientifici,  nella  Stazione
sperimentale  per  la  industria delle conserve alimentari di Parma e
negli   stabilimenti   di  lavorazione,  all'uopo  prescelti  per  le
dimostrazioni ed esercitazioni pratiche.

                              Art. 127.

  La  sorveglianza  sugli iscritti, per tutto quanto riguarda la loro
attivita',  spetta  ai direttore della scuola, mentre la frequenza ai
singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti.

                              Art. 128.

  Le  Commissioni  per  gli  esami  di  profitto sono composte di tre
membri nominati dal direttore.

                              Art. 129.

  Per  essere  ammessi  all'esame di diploma gli iscritti devono aver
superato tutti gli esami di profitto stabiliti per ciascun corso.
  Dovranno  inoltre  essere  pagate  tutte  le  tasse,  sopratasse  e
contributi.

                              Art. 130.

  La  Commissione  per l'esame di diploma e' composta di sette membri
scelti  dal  rettore fra gli insegnanti della scuola nominati a norma
dell'art. 86 del regolamento universitario.
  L'esame   di   diploma   consiste  in  una  discussione  sopra  una
dissertazione  originale  scritta,  ed in una prova teorica e pratica
stabilita dalla Commissione esaminatrice.
  A  coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il
diploma,  di  specialista  in  tecnica  conserviera  e  igiene  degli
alimenti di origine animale.

                              Art. 131.

  Le tasse e le sopratasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono
stabilite dal Consiglio della scuola. La misura dei contributi per le
esercitazioni pratiche e' fissata dal Consiglio di amministrazione su
proposta del Consiglio dei professori della scuola.

                              Art. 132.

  La scuola ha la durata di un anno.
  Le materie di insegnamento sono:
    1)  Anatomia  topogratica del bovino e del suino, specialmente in
relazione ai diversi tagli delle carni.
    2) Approvvigionamenti annonari.
    3) Chimica dell'industria conserviera.
    4)   Igiene   (con   particolare   riguardo  al  controllo  delle
lavorazioni, alle persone addette ai laboratori ed alle acque).
    5) Ingegneria sanitaria con particolare riguardo alla costruzione
dei  macelli,  frigoriferi  e  stabilimenti  per la lavorazione delle
carni.
    6) Ispezione sanitaria degli animali macellati.
    7) Ispezione sanitaria dei prodotti di origine animale.
    8)  Legislazione  sanitaria sugli stabilimenti, sulle lavorazioni
delle carni e del pesce, sulle conserve.
    9)  Microbiologia  delle  sostanze  alimentari di origine animale
(con   particolare   riguardo   agli   agenti   sarcotossici   e  con
esercitazioni di batteriologia).
    10) Semiologia e clinica dei bovini e suini.
    11) Tecnica della lavorazione delle carni fresche e
    12) Tecnologia delle conserve congelate.
    13) Zoologia riferita ai prodotti della pesca.

                              Art. 133.

  Le  spese relative al funzionamento delle predette scuole saranno a
carico del bilancio ordinario della Universita' di Parma.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Dogliani, addi' 30 ottobre 1949

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 gennaio 1950
  Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 20. - FRASCA