stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 994

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 27-1-1950
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania approvato
con  il  regio  decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regi
decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre
1942, numero 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596, e con i decreti del Capo
provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, numero 393; 22 ottobre 1946,
n. 423 e 20 luglio 1948, n. 1116;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Catania, approvato e
modificato  con  i  decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Sono   istituite   presso  la  Facolta'  di  medicina  e  chirurgia
dell'Universita'  di  Catania  le seguenti scuole di specializzazione
"malattie  dell'apparato cardiovascolare", "ostetricia e ginecologia"
"oculistica" "chirurgia generale".
  Dopo l'art. 98 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

                  Facolta' di medicina e chirurgia.

                              Art. 99.

  Sono  istituite,  presso  la  Facolta'  di medicina e chirurgia, le
seguenti Scuole di specializzazione:
    1. Malattie dell'apparato cardio-vascolare;
    2. Ostetricia e ginecologia;
    3. Oculistica;
    4. Chirurgia generale.

                              Art. 100.

  Alle Scuole di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina
e chirurgia che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della
professione di medicochirurgo.
  La  domanda di ammissione ad una scuola, diretta al rettore, dovra'
essere  corredata  del  diploma di maturita' classica, o scientifica,
del   diploma  originale  di  laurea,  del  certificato  di  carriera
scolastica,  del  certificato  di  abilitazione  all'esercizio  della
professione  di  medico-chirurgo con le relative votazioni e di tutti
quei titoli che l'aspirante ritenga di presentare.

                              Art. 101.

  Le  domande  sono  rimesse dal rettore al direttore della Scuola il
quale,  dopo aver valutato comparativamente le carriere scolastiche e
gli  altri eventuali titoli, procede alla graduatoria degli aspiranti
che  deve  essere  approvata  e  resa  esecutiva  dal  preside  della
Facolta'.

                              Art. 102.

  Per  ciascuna  Scuola  di  specializzazione  e' stabilito il numero
massimo di allievi che vi possono essere accolti.

                              Art. 103.

  Tutte  le questioni che riguardano il funzionamento delle scuole di
specializzazione  comprese  quelle concernenti la carriera scolastica
degli  allievi,  sono deferite all'esame della Facolta' di medicina e
chirurgia ed alla decisione del rettore.

                              Art. 104.

  La  vigilanza  sul  funzionamento  della  Scuola compete al preside
della Facolta' di medicina e chirurgia.
  Il  direttore  di  ogni  Scuola  dovra'  vigilare  sulla frequenza,
l'attivita'  e la disciplina degli allievi, controllando l'osservanza
degli  orari  delle  lezioni,  delle  esercitazioni  e  dei  turni di
servizio interno.

                              Art. 105.

  La  direzione  delle  Scuole  di  specializzazione  e'  normalmente
affidata  al  professore  che tiene a titolo ufficiale l'insegnamento
che forma oggetto della specializzazione. Ove cio' non sia possibile,
il rettore, su proposta della Facolta', la affida ad un professore di
ruolo  il  cui  insegnamento  sia compreso fra quelli impartiti nella
Scuola stessa.

                              Art. 106.

  Gli insegnamenti delle materie che sono nel programma della scuola,
sono  affidati, per incarico, a professori titolari, a liberi docenti
o  a  persona  di  riconosciuta  competenza,  con deliberazione della
Facolta'.

                              Art. 107.

  A  quegli  aspiranti  che,  oltre  alle  condizioni  prescritte per
l'ammissione  normale,  documentino il possesso di titoli comprovanti
speciale preparazione tecnica e culturale, possono essere consentite,
con  motivata  deliberazione  della Facolta', abbreviazioni di corso,
non  superiori  ad  un  terzo  degli anni prescritti per ogni ramo di
specializzazione.
  Chi ottiene l'abbreviazione del corso e' tenuto inoltre a sostenere
e  superare  gli  esami speciali che siano eventualmente previsti per
gli  anni  di  corso  dai  quali  e'  stato  dispensato e a pagare le
relative tasse.
  Con tali ammissioni non puo' essere in ogni caso superato il numero
degli allievi assegnati alla Scuola.

                              Art. 108.

  Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'orario delle
lezioni  e  delle  esercitazioni  ed  a compiere i turni di internato
stabiliti  per  ciascuna  Scuola.  Essi  non  potranno, sotto pena di
esclusione  dall'esame di diploma, tenere altre occupazioni, anche di
carattere  professionale,  che li distolgano dai loro doveri verso la
Scuola.
  La frequenza ai corsi, alle esercitazioni cliniche e di laboratorio
e' obbligatoria e deve essere attestata dai singoli insegnanti su uno
speciale  libretto sul quale il direttore della Scuola dovra' apporre
il  visto  per  la validita' di ciascun anno di corso. L'iscritto che
non  abbia soddisfatto in tutto o in parte agli obblighi suddetti non
viene ammesso all'anno successivo.

                              Art. 109.

  La  sorveglianza  sugli  iscritti per tutto quanto riguarda la loro
attivita' spetta al direttore della Scuola.

                              Art. 110.

  Agli allievi piu' meritevoli il rettore puo' conferire, su proposta
del  direttore  della Scuola, e col parere favorevole della Facolta',
le funzioni e la qualifica di assistente o di aiuto volontario.

                              Art. 111.

  Gli    insegnamenti    e   le   esercitazioni   delle   scuole   di
specializzazione  sono tenuti distinti da quelli per gli studenti del
corso di laurea in medicina e chirurgia.

                              Art. 112.

  Gli  insegnamenti  possono  avere,  oltreche'  carattere di lezioni
cattedratiche,  quella diversa forma che e' consentita dall'indole di
ciascuna disciplina.

                              Art. 113.

  Il programma di ogni Scuola viene compilato ogni anno dal direttore
della  scuola  e deve essere approvato dalla Facolta', cosi' pure gli
orari  settimanali  di  insegnamento  e  di esercitazioni dopo essere
stati concordati dal direttore della scuola con gli altri insegnanti.

                              Art. 114.

  I    corsi    di   insegnamento   si   uniformano   al   calendario
dell'Universita';  per quanto riguarda, invece, le esercitazioni ed i
servizi  interni, l'attivita' delle Scuole si estende all'intero anno
solare.

                              Art. 115.

  Gli  esami di profitto vengono sostenuti dagli allievi alla fine di
ogni anno di corso e si svolgono per singole discipline.
  Le Commissioni relative vengono nominate dal direttore della Scuola
e  gli  esami  si  svolgono secondo le norme vigenti per gli esami di
profitto delle Facolta' universitarie.

                              Art. 116.

  Per  le  materie a corso pluriennale l'esame e' unico e deve essere
sostenuto alla fine del corso.

                              Art. 117.

  Gli   esami   di   diploma  consistono  nelle  discussione  di  una
dissertazione  originale  scritta e di prove pratiche stabilite dalla
Commissione,  e si svolgono secondo le norme vigenti per gli esami di
laurea delle Facolta' universitarie.

                              Art. 118.

  La Commissione per l'esame di diploma e' nominata dal rettore. Essa
e' composta di cinque membri di cui uno e' il direttore della scuola,
due  sono  scelti  dal  rettore  fra i professori titolari, emeriti e
onorari    della    disciplina    o   di   discipline   affini   alla
specializzazione; uno e' scelto in una terna proposta dall'Ordine dei
medici,  tratta  fra  primari  ospedalieri o sanitari di riconosciuta
dottrina  e  capacita' nella materia; uno scelto tra i liberi docenti
della   disciplina  o  di  disciplina  affine  alla  specializzazione
designata dalla Facolta'.

                              Art. 119.

  Di  ogni  Commissione esaminatrice presidente e' il direttore della
scuola.
  Il rettore designa chi deve sostituirlo in caso di impedimento o di
assenza  e  nomina due supplenti, di cui uno puo' essere scelto fra i
liberi docenti.

                              Art. 120.

  Non  possono  far  parte della Commissione esaminatrice persone che
siano  fra  loro  o con alcuno dei candidati parenti o affini sino al
quarto grado incluso.

                              Art. 121.

  Tutti  gli atti e documenti relativi agli esami di specializzazione
sono  conservati  dalla  Segreteria  della  Universita',  che  con la
procedura  normale  rilascia  i certificati che siano richiesti dagli
interessati.

                              Art. 122.

  In  base ai risultati degli esami di diploma, il rettore dispone la
compilazione  dei  diplomi di specialista, che dovranno essere muniti
della sua firma, di quella del direttore della scuola e del direttore
amministrativo, oltreche' del timbro a secco dell'Universita'.

                              Art. 123.

  Per la carriera scolastica, gli esami e la disciplina degli allievi
delle  Scuole  di  specializzazione valgono, in quanto applicabili, e
per  quanto  non  prescritto dai presente ordinamento le disposizioni
del Regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

                              Art. 124.

  Le  tasse e sopratasse sono ragguagliate a quelle sta bilite per il
corso  di laurea in medicina e chirurgia, mentre i contributi clinici
e  di  laboratorio  sono  stabiliti  dal Consiglio di amministrazione
dell'Universita', udita la Facolta' di medicina e chirurgia.
  Tasse,   sopratasse   e   contributi   sono   versati   alla  Cassa
dell'Universita'.
  La tassa diploma in L. 800 va versata all'Erario.

                              Art. 125.

  Le   disposizioni   vigenti   relative   all'esonero  dalle  tasse,
sopratasse  e  contributi  a  qualsiasi titolo, non si applicano agli
iscritti alle scuole di specializzazione.

Scuola     di     specializzazione    in    malattie    dell'apparato
                          cardio-vascolare.

                              Art. 126.

  Il  corso  di  studi  della  scuola di specializzazione in malattie
dell'apparato cardio-vascolare ha la durata di tre anni.
  La  Scuola  non  puo'  accogliere piu' di otto iscritti per ciascun
anno di corso.

                              Art. 127.

  Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
    1. Anatomia clinica dell'apparato cardio-vascolare;
    2. Fisiopatologia del circolo (triennale);
    3. Batteriologia;
    4. Patologia speciale (biennale);
    5.   Clinica   delle   malattie   dell'apparato  cardio-vascolare
(triennale);
    6. Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (biennale);
    7. Elettro cardiografia e metodi grafici;
    8.  Malattie  dell'apparato  cardio-vascolare  dal punto di vista
medico-legale, infortunistico e assicurativo;
    9. Radiologia speciale;
    10. Chirurgia dell'apparato cardio-vascolare.

       Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia.

                              Art. 128.

  Il  corso di studi della Scuola di specializzazione in ostetricia e
ginecologia ha la durata di quattro anni.
  La  Scuola  non puo' accogliere piu' di cinque iscritti per ciascun
anno di corso.

                              Art. 129.

  Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
    1. Anatomia ed embriologia dell'apparato urogenitale femminile;
    2. Fisiologia ostetrico-ginecologica;
    3. Igiene e legislazione sanitaria in rapporto alla gravidanza;
    4. Patologia ostetrica e ginecologia (biennale);
    5. Semeiotica ostetrica e ginecologica (biennale);
    6. Puericoltura pre e postnatale;
    7. Venereologia;
    8. Medicina legale in rapporto all'ostetricia;
    9. Clinica ostetrica e ginecologica (triennale);
    10. Terapia ostetrica e ginecologia (biennale);
    11. Chirurgia addominale;
    12. Urologia ostetrica e ginecologica;
    13. Radiologia e radioterapia ostetrica e ginecologica;
    14. Anatomia ed istologia patologica (triennale);
    15. Esercitazioni di chimica;
    16. Esercitazioni di microbiologia;
    17. Esercitazioni di sierologia.

              Scuola di specializzazione in oculistica.

                              Art. 130.

  Il corso di studi della Scuola di specializzazione in oculistica ha
la durata di tre anni.
  La  Scuola  non puo' accogliere piu' di quattro allievi per ciascun
anno di corso.

                              Art. 131.

  Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
    1. Embriologia ed anatomia dell'occhio ed annessi;
    2.  Fisiologia dell'occhio ed annessi. Ottica fisiologica e vizio
di rifrazione;
    3. Semeiotica oculare-tecnica oftalmosconia;
    4. Patologia e clinica oculistica (biennale);
    5.  Terapia  medica  e  chirurgia  e  profilassi  delle  malattie
oculari;
    6. Patologia oculare in rapporto alla patologia generale;
    7. Oftalmologia esotica;
    8. Medicina legale ed infortunistica oftalmica;
    9. Neuropatologia oculare;
    10. Patologia oculare in rapporto alla otorinologia;
    11. Radiologia e radioterapia nelle loro applicazioni oftalmiche;
    12. Tecnica operativa;
    13. Esercitazioni di istologia patologica oculare;
    14. Esercitazioni di microbiologia oculare;
    15. Esercitazioni di sierologia nei rapporti oculari;
    16. Esercitazioni di chimica biologica nei rapporti oculari.

          Scuola di specializzazione in chirurgia generale.

                              Art. 132.

  Il  corso  di  studi  della Scuola di specializzazione in chirurgia
generale e' di cinque anni.
  La  Scuola  non  puo' accogliere piu' di cinque allievi per ciascun
anno di corso.

                              Art. 133.

  Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
    1. Clinica chirurgica (quinquennale);
    2. Patologia chirurgica (biennale);
    3. Semeiotica chirurgica;
    4. Anatomia chirurgica;
    5. Anestesiologia;
    6. Traumatologia;
    7. Radiologia applicata alla chirurgia;
    8. Anatomia patologica;
    9. Chirurgia infantile;
    10. Urologia;
    11. Chirurgia d'urgenza;
    12. Ginecologia;
    13. Otorinolaringoiatria;
    14. Neurochirurgia;
    15. Ortopedia;
    16. Tecnica chirurgica;
    17. Chirurgia toracica;
    18. Chirurgia cranica;
    19. Medicina legale in rapporto alla chirurgia;
    20. Esercitazioni di chimica biologica;
    21. Esercitazioni di batteriologia e sierologia.

                              Art. 134.

  Le  spese relative al funzionamento delle predette Scuole saranno a
carico del bilancio ordinario della Universita' di Catania.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Dogliani, addi' 30 ottobre 1949

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 gennaio 1950
  Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 11. - FRASCA