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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949, n. 989

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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Testo in vigore dal: 25-1-1950
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n. 1350 e modificato con regi
decreti  26 ottobre 1939, n. 1734, 26 ottobre 1940, n. 2069, 4 maggio
1942,  n.  565,  24  luglio 1942, n. 949, 24 agosto 1942, n. 1098, 24
ottobre  1942,  n. 1672, con decreti del Capo provvisorio dello Stato
12 aprile 1947, n. 461 e 31 dicembre 1947, n. 1758, e con decreto del
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma,  approvato e
modificato  con  i  decreti  sopraindicati,  e'  cosi'  ulteriormente
modificato:

  Dopo  l'art.  142  vengono  inseriti  i seguenti nuovi articoli col
conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
  Gli articoli dal 238 al 245 vengono abrogati.

                             TITOLO XV.
       Scuola speciale per bibliotecari e archisti paleografi.

  Art.  143.  -  La  scuola  speciale  per  bibliotecari e archivisti
paleografi  si  propone  di  fornire  la  preparazione  scientifica e
tecnica,   particolarmente   paleografica,  a  coloro  che  intendano
dedicarsi  al  governo  delle biblioteche e degli archivi pubblici, e
altresi'  di  perfezionare  coloro  che, appartenendo al personale di
quegli istituti, gia' abbiano iniziato tale preparazione.
  Art.  144. - Alla scuola possono iscriversi i laureati in lettere o
in  filosofia  o  in  giurisprudenza  o  in scienze politiche (questi
ultimi purche' provvisti del diploma di maturita' classica).
  Agli   iscritti  si  applicano  per  quanto  concerne  le  tasse  e
sopratasse, le disposizioni stabilite per gli studenti della Facolta'
di lettere e filosofia.
  Art.  145.  -  Il  corso della scuola ha la durata di due anni e si
distingue in due indirizzi, i quali conducono ai diplomi:
    a) di bibliotecario-paleografo;
    b) di archivista-paleografo.
  All'atto dell'iscrizione gli allievi debbono dichiarare l'indirizzo
prescelto.  Durante  il  corso  e'  consentito  il  passaggio  da  un
indirizzo all'altro su conforme parere del Consiglio della scuola.
  Art.  146.  -  Gli  insegnamenti  costitutivi  della  scuola sono i
seguenti:
    1) antichita' medioevali;
    2) archivistica con esercitazioni;
    3) bibliografia e biblioteconomia con esercitazioni;
    4) diplomatica;
    5) filologia romanza;
    6) istituzioni giuridiche medioevali e moderne;
    7) lingua e letteratura latina medioevale;
    8) paleografia greca e papirologia;
    9) paleografia latina;
    10) papirologia giuridica;
    11) storia della lingua italiana;
    12) storia della tradizione manoscritta;
    13) storia delle arti decorative del manoscritto e del libro;
    14)  storia  dell'ordinamento  amministrativo  e  giudiziario dei
singoli Stati italiani;
    15) storia del Risorgimento;
    16) storia medioevale;
    17) storia moderna.
  Questi  insegnamenti  sono  impartiti o come corsi ufficiali o come
parte  dei  corsi  ufficiali  di  altri insegnamenti piu' comprensivi
delle Facolta' di lettere e filosofia e di giurisprudenza.
  Il  Consiglio  della scuola deve controllare e approvare i piani di
studio  presentati  dagli  allievi,  al  quali  puo'  prescrivere,  o
semplicemente  raccomandare,  la  frequenza di corsi di insegnamenti,
anche  diversi da quelli sopra enumerati, impartiti nella Facolta' di
lettere  e  filosofia  o  in  altra Facolta', che abbiano particolare
interesse ai fini della scuola.
  Art. 147. - Sono insegnamenti fondamentali:
    a)    per    gli    allievi    che   aspirino   al   diploma   di
bibliotecario-paleografo:
      1) bibliografia e biblioteconomia con esercitazioni (biennale);
      2) paleografia, latina (biennale);
      3) paleografia greca e papirologia;
      4) storia delle arti decorative del manoscritto e del libro;
      5) lingua e letteratura, latina medioevale;
      6) storia della tradizione manoscritta;
      7) archivistica con esercitazioni;
    b)    per    gli    allievi    che   aspirino   al   diploma   di
archivista-paleografo;
      1) archivistica con esercitazioni (biennale);
      2) paleografia latina (biennale);
      3) diplomatica (biennale);
      4) istituzioni giuridiche medioevali e moderne (biennale);
      5)  storia  dell'ordinamento  amministrativo  e giudiziario dei
singoli Stati italiani;
      6) antichita' medioevali;
      7) bibliografia e biblioteconomia con esercitazioni.
  Sono insegnamenti complementari comuni ai due indirizzi i rimanenti
e  quelli  fra  i  fondamentali  che  non siano propri dell'indirizzo
prescelto.
  Per  essere  ammessi  a  sostenere  l'esame  di diploma gli allievi
debbono  aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti
fondamentali  propri  dell'indirizzo  prescelto  e  almeno  in uno od
eventualmente due o tre o quattro dei complementari, con l'obbligo di
includere  fra  questi,  qualora  non  ne  abbiano  seguito i corsi e
superato  gli  esami  come  studenti  delle  Facolta'  da  lettere  e
filosofia o di giurisprudenza:
    a) se aspiranti al diploma di bibliotecario-paleografo: filologia
romanza, storia medioevale e storia moderna;
    b)  se  aspiranti  al diploma di archivista paleografo: lingua, e
letteratura  latina  medioevale,  storia medioevale, storia moderna e
storia del Risorgimento.
  Gli  allievi  possono  sostenere  al  termine  del  primo  anno  di
iscrizione esami biennali negli insegnamenti costitutivi della scuola
di  cui  abbiano  seguito  i  corsi  durante  l'anno  precedente come
studenti della Facolta' di lettere e filosofia e di giurisprudenza.
  L'esame  di  paleografia latina e' preceduto dalla trascrizione con
illustrazione critica e, se il caso, transunto di un testo letterario
o  documentario,  a  seconda  che trattasi di aspiranti al diploma di
bibliotecariopaleografo o a quello di archivista-paleografo.
  Le  esercitazioni pratiche di bibliografia, di biblioteconomia e di
archivistica  (lavori  di  ordinamento, catalogazione, ecc.) si fanno
presso  biblioteche  e  archivi  pubblici,  da  designarsi a cura del
Consiglio della scuola previa intese con i capi di tali istituti.
  Gli allievi debbono pure dimostrare con titoli o con esami:
    a)  se  aspiranti  al  diploma  di  bibliotecario-paleografo,  di
conoscere la lingua francese e la lingua inglese o tedesca, di sapere
adoperare  materiali  bibliografici inglesi, tedeschi e spagnoli e di
avere nozioni pratiche di schedatura in altre lingue;
    b) se aspiranti al diploma di archivista-paleografo, di conoscere
la  lingua  francese  e di avere elementi di altre due lingue estere,
fra le quali l'inglese o la tedesca.
  Art.  148.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione orale di una dissertazione scritta su di un tema:
    di  bibliografia  o  di  biblioteconomia  o  di storia delle arti
decorative  del  manoscritto e del libro per gli aspiranti al diploma
di bibliotecario-paleografo;
    di  archivistica  o  di  diplomatica o di storia dell'ordinamento
amministrativo  e  giudiziario  dei  singoli  Stati  italiani per gli
aspiranti al diploma di archivista-paleografo;
    di  paleografia  latina o di paleografia greca o di papirologia o
di storia della tradizione manoscritta per gli uni e per gli altri.
  Art.  149.  -  Agli  iscritti  che  durante  gli studi universitari
abbiano seguito un corso di paleografia latina e superato il relativo
esame  o  che siano provvisti di diploma, rilasciato da una scuola di
paleografia  italiana o estera, puo' eccezionalmente essere concessa,
a  domanda,  l'abbreviazione di un anno di corso, quando il Consiglio
della   scuola  lo  riconosca  giustificato  in  rapporto  ai  titoli
presentati  dai  richiedenti  a  documento  della  loro  preparazione
specifica.
  A  coloro  che, essendo provvisti di uno dei due diplomi rilasciati
dalla  scuola  o  dalla scuola speciale per bibliotecari e archivisti
paleografi   dell'Universita'   degli   studi  di  Firenze,  aspirino
all'altro,  e a coloro che appargano ai ruoli del personale di gruppo
A   delle   biblioteche  governative  o  degli  archivi  di  Stato  e
rispettivamente  aspirino al diploma di bibliotecario -paleografo o a
quello  di  archivista-paleografo,  l'abbreviazione  e'  concessa  di
diritto.
  Agli effetti del terzo comma dell'art. 147 gli allievi ai quali sia
concessa  l'abbreviazione,  debbono  seguire  i  corsi e superare gli
esami   negli   insegnamenti   fondamentali   propri   dell'indirizzo
prescelto, sostenendo come annuali gli esami biennali; e, su conforme
parere del Consiglio della scuola, possono essere dispensati in tutto
o  in  parte  dal  seguire  i  corsi  e  sostenere  gli  esami  negli
insegnamenti  complementari, se in questi stessi insegnamenti abbiano
seguito  i corsi e superato gli esami durante gli studi universitari.
Hanno   di  diritto  tale  dispensa  coloro  ai  quali  sia  concessa
l'abbreviazione ai sensi del comma precedente.
  Art.  150.  - Agli allievi e ai diplomati possono essere conferiti,
su   proposta  del  Consiglio  della  scuola,  sussidi  per  visitare
biblioteche o archivi, italiani o esteri, e borse di perfezionamento.
  Il  numero  e  la misura delle borse e dei sussidi sono determinati
annualmente   dal   Consiglio   della   scuola   in   relazione  alle
disponibilita' finanziarie.
  Il  concorso alle borse e' per titoli, secondo le norme che saranno
fissate dal Consiglio della scuola.
  Gli attuali articoli dal 214 al 221 vengono sostituiti dai seguenti
col relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

                       Scuola di archeologia.

  Art.  214.  -  La  scuola  di  archeologia si propone il compito di
promuovere  il  perfezionamento  nelle  discipline archeologiche e di
fornire  la  preparazione  scientifica  e  l'addestramento pratico ai
giovani  che intendono dedicarsi allo studio della storia dell'arte e
delle  antichita' classiche e al governo del monumenti, musei e scavi
di antichita'.
  Art.  215.  - Alla scuola possono iscriversi i laureati in lettere.
Il corso della scuola ha la durata di tre anni.
  Art.  216.  -  Gli  insegnamenti  costitutivi della Scuola sono: 1)
archeologia  e  storia dell'arte greca e romana; 2) Storia romana con
esercitazioni  di epigrafia romana; 3) Epigrafia greca; 4) Antichita'
greche   e   romane;  5)  Etruscologia,  e  archeologia  italica;  6)
Topografia    romana;    7)   Topografia   dell'Italia   antica;   8)
Paleontologia; 9) Numismatica; 10) Archeologia dell'Africa romana.
  Art. 217. - La scuola potra' inoltre promuovere lezioni speciali ed
esercitazioni  pratiche  di:  1)  Elementi  di  disegno, cartografia,
architettura  e  rilievo  di  monumenti; 2) Elementi di mineralogia e
geologia applicati all'archeologia 3) Tecnica degli scavi; 4) Tecnica
del restauro; 5) Catalogo e ordinamento dei musei.
  Art.  218.  - Il corso di studio si distingue in quattro indirizzi:
1)  Storia dell'arte antica; 2) Epigrafia e antichita'; 3) Topografia
archeologica; 4) Preistoria e protostoria.
  Ciascun  indirizzo comprende sette insegnamenti. Il Consiglio della
scuola  indichera', all'inizio del corso di studi di ciascun allievo,
in  rapporto  con  l'indirizzo da lui prescelto e previo un esame del
precedente  curricolo,  di  studi,  i  sette insegnamenti costitutivi
della scuola nei quali egli dovra' compiere il suo perfezionamento.
  Gli  prescrivera'  inoltre  le  lezioni speciali e le esercitazioni
pratiche che riterra' opportune.
  Art.  219.  -  Al  termine  di  ciascuno dei primi dei due anni gli
allievi  dovranno dimostrare la loro preparazione attraverso prove di
maturita'  nei  sette  insegnamenti indicati a ciascuno dal Consiglio
della scuola. Di tali prove quattro saranno sostenute nel primo anno;
tre  nel secondo anno. Esse potranno avere carattere di colloquio sia
sopra  il  corso,  sia  sopra  un  argomento  speciale  assegnato dal
professore  o  proposto dall'allievo ed accettato dal professore. Due
di sette prove, indicate a ciascun allievo dal Consiglio della scuola
una  nel primo e l'altra nel secondo anno, avranno la forma di saggio
scritto.
  Art.  220.  -  Il Consiglio della scuola si riserva di prendere gli
opportuni  accordi  con  le Soprintendenze e le Direzioni dei musei e
degli scavi per agevolare il tirocinio degli allievi e di determinare
i  programmi  dei  saggi  di  scavo,  dei  sopraluoghi  e  dei viaggi
d'istruzione  da  compiere di preferenza durante i periodi di vacanza
dei primi due anni.
  Art.  221.  -  Nel  terzo  anno  gli  allievi debbono a loro scelta
recarsi  in  Grecia,  a  compiere  il  loro perfezionamento presso la
Scuola  archeologica  italiana di Atene, oppure svolgere in Italia un
programma  di  studio  concordato  con  il  Consiglio  della  scuola,
consistente   nella   partecipazione   ad   uno  scavo  appositamente
organizzato   e,   a   seconda  dei  casi,  in  viaggi,  ricognizioni
archeologiche  od  epigrafiche,  lavori  di  catalogazione nei musei,
ricerche  bibliografiche,  ecc.  Gli allievi sono tenuti a presentare
una relazione scritta dell'attivita' da loro svolta.
  Il viaggio in Grecia per il perfezionamento e' obbligatorio per gli
allievi  che  siano  forniti  di una delle borse di studio concesse a
norma  del regio decreto 24 maggio 1926, n. 1113. In caso di assoluta
impossibilita'  il  Consiglio  della scuola si riserva di indicare il
modo di sostituirlo.
  Art.  222. - Compiuto il terzo anno, gli allievi debbono presentare
una  dissertazione scritta, di carattere critico, che dia prova della
loro maturita' scientifica.
  Se  questa  dissertazione  e  la  relativa  discussione orale hanno
l'approvazione   della   Commissione   giudicatrice,   e'  rilasciato
all'allievo il diploma di perfezionamento.
  Art.  223. - Il Consiglio della scuola si riserva, in via del tutto
eccezionale,  la  facolta'  di concedere l'ammissione al secondo anno
della  scuola  a  quegli  aspiranti che per gli studi precedentemente
compiuti ne siano meritevoli a parere unanime del Consiglio stesso.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 20 ottobre 1949

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 gennaio 1950
  Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 5. - FRASCA