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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1949, n. 942

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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Testo in vigore dal: 13-1-1950
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con  regio  decreto  22 maggio 1939, n. 1166, e modificato con i regi
decreti  26  ottobre  1940,  n.  2056 e 26 aprile 1942, n. 123, e con
decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 21 agosto 1933, n. 1592;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto,  formulate dalle
autorita' accademiche della predetta Universita';
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  lo  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita',  degli  studi di Milano, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Gli  articoli  dell'attuale  statuto  dal  n.  78  al n. 86 vengono
sostituiti  dai  seguenti, col relativo spostamento della numerazione
degli articoli successivi.
  Art.  78.  -  Presso  la  Facolta'  di  medicina  e  chirurgia sono
istituite  scuole  di  perfezionamento  che  conferiscono  diplomi di
specialista  nelle  discipline  professionali  medico-chirurgiche, ai
sensi dell'art. 4 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.
  Art.  79.  - li direttore di ciascuna, scuola di perfezionamento e'
di  diritto  il  professore  di ruolo che copre la cattedra da cui si
intitola,  la  scuola. Nel caso in cui la cattedra non sia coperta da
un  professore  di  ruolo,  il direttore della scuola e' scelto dalla
Facolta'.  Il  Consiglio di ciascuna scuola si compone dei professori
che  vi  tengono  gli  insegnamenti  prescritti  ed e' presieduto dal
direttore.
  Art.  80.  -  Alle  scuole  di  perfezionamento  della  Facolta' di
medicina  e  chirurgia,  possono  iscriversi i laureati in medicina e
chirurgia  (ad eccezione di quella in farmacia industriale alla quale
sono  ammessi  i  laureati  in  chimica  e farmacia ed i diplomati in
farmacia) entro il numero dei posti stabiliti per ciascuna, scuola.
  Ogni  anno,  entro  il mese di maggio, la Facolta', su proposta del
Consiglio  dei direttori delle scuole, stabilisce il numero dei posti
disponibili del primo corso di ciascuna scuola.
  Gli  aspiranti  all'iscrizione al primo corso di ciascuna scuola di
perfezionamento  dovranno presentare entro e non oltre il 30 novembre
alla  segreteria domanda di ammissione in bollo competente, corredata
dei  documenti  prescritti  e  di  quei  titoli che ciascun candidato
ritenga   opportuno   presentare   nel  proprio  interesse  (carriera
scolastica,  titoli  scientifici  e  pratici, conoscenza delle Lingue
estere, ecc.). I documenti prescritti per l'immatricolazione sono:
    a)   certificato   di   nascita  in  carta,  legale,  debitamente
legalizzato per i nati fuori della giurisdizione di Milano;
    b) diploma originale di maturita' classica o scientifica;
    c)  diploma originale di laurea in medicina e chirurgia per tutte
le  scuole, ad eccezione di quella in farmacia industriale alla quale
sono  ammessi  i  laureati  in  chimica  e farmacia ed i diplomati in
farmacia;
    d)  un  certificato  di laurea con tutti i voti riportati in ogni
singolo esame di profitto;
    e)   tre   fotografie,   di   cui  una  autenticata,  debitamente
legalizzata per i residenti fuori della giurisdizione di Milano;
    f)   foglio   di   iscrizione   ai  corsi  su  modulo  rilasciato
dall'ufficio di economato della Universita' di Milano.
  Coloro che non presenteranno tutti i documenti di cui sopra saranno
esclusi dagli esami di concorso.
  Gli  aspiranti  alla  ammissione  al primo corso dovranno sostenere
presso  la  scuola  prescelta  un  concorso  per  titoli e per esami,
secondo le particolari esigenze didattiche di ciascuna scuola.
  I  posti  disponibili per ciascuna scuola saranno contenuti in base
alla graduatoria del concorso.
  I   prescelti   debbono  immediatamente  regolarizzare  la  propria
posizione, presentando alla segreteria i seguenti documenti:
    a) quietanza del pagamento delle tasse, sopratasse e contributi;
    b)  libretto  e  tessera  che  si  ritirano  presso  l'ufficio di
economato dell'Universita' di Milano.
  Art.  81.  -  Agli  anni  successivi  al  primo saranno ammessi gli
allievi  che  abbiano  regolarmente  frequentato il primo corso e che
abbiano  ottenuto giudizio favorevole negli esami annuali di profitto
in programma.
  Le  iscrizioni  a  tutti  gli  anni di corso successivi al primo si
aprono il primo agosto e si chiudono improrogabilmente il 5 novembre.
  Per  le  iscrizioni  agli  anni  di  corso  successivi al primo, la
domanda,   redatta,   su  carta  da  bollo  competente,  deve  essere
corredata:
    a) del libretto personale di iscrizione;
    b)  della,  quietanza  del  pagamento  delle  tasse, sopratasse e
contributi;
    c)  del  foglio  di  iscrizione  ai  corsi  da  ritirarsi  presso
l'ufficio di economato dell'Universita' di Milano;
    d)  della  scheda  anagrafica  da  ritirarsi  presso l'ufficio di
economato della Universita' di Milano.
  Coloro  che  non hanno ottenuto le firme di frequenza annuali e che
non  hanno  superato,  ove  prescritto,  l'esame  annuale di profitto
dovranno  ripetere  l'anno  di  corso con il conseguente pagamento di
tutte le tasse, sopratasse e contributi.
  Coloro che hanno ottenuto le firme di frequenza annuali, ma che non
hanno  superato  l'esame  di  profitto,  ove prescritto, non potranno
essere  iscritti  all'anno  di  corso  successivo, ma dovranno essere
iscritti fuori corso.
  Art.  82.  -  Le  domande  di  passaggio da una scuola ad un' altra
debbono  essere  presentate  alla  segreteria  dal  1  agosto  al  31
dicembre.
  Il  Consiglio  di  facolta',  sentito  il  direttore  della  scuola
interessata, e tenuto conto della disponibilita' dei posti, decide in
merito al passaggio.
  Art.   83.   -  Coloro  che  chiedono  il  trasferimento  da  altra
universita'  sono  ammessi  alla scuola prescelta, sempreche' i posti
siano  disponibili,  il  direttore della scuola stessa abbia espresso
parere favorevole, ed il Consiglio di facolta' abbia approvato.
  Se   non   concorrono   queste  condizioni,  i  documenti  verranno
restituiti d'ufficio alla universita' di provenienza.
  Art. 84. - Le abbreviazioni di corso non sono consentite per nessun
motivo.
  Art.  85.  -  La  sorveglianza  su  gli  iscritti, per tutto quanto
riguarda la loro attivita', spetta al direttore della scuola.
  Art.  86.  -  Le  tasse  e  sopratasse per gli iscritti alle scuole
suddette  sono  quelle  stabilite  per  la  Facolta'  di  medicina  e
chirurgia.
  L'ammontare dei contributi vari e scuola verra' reso noto ogni anno
con apposito manifesto.
  Le  tasse, sopratasse e contributi possono essere pagati in quattro
rate:  la  prima  all'atto  della  iscrizione; la seconda entro il 31
gennaio; la terza entro il 31 marzo; la quarta entro il 31 maggio. Lo
studente  che  ha  ottenuto  l'iscrizione  ad un anno di corso non ha
diritto  in  nessun  caso alla restituzione delle tasse, sopratasse e
contributi pagati.
  Art.   87.  -  L'insegnamento  si  svolge  normalmente  secondo  il
calendario  universitario durante il periodo delle lezioni. La durata
del corso si prolunga tuttavia per l'anno solare, senza interruzione,
per la, pratica clinica, che si applica attraverso l'internato.
  La  frequenza ai corsi e l'internato sono obbligatori e gli allievi
non  possono  avere  impegni  tali  da  limitare  l'obbligo  di  tale
frequenza.
  Possono   essere   esonerati  da,  tale  internato  unicamente  gli
assistenti   effettivi  nelle  rispettive  specialita'  cliniche  che
prestino   servizio   regolare   nelle   cliniche  o  negli  istituti
universitari  o  in istituti ospitalieri riconosciuti idonei, volta a
volta, a giudizio insindacabile della Facolta'.
  Art.  88.  -  Le  domande  di  esame  di  profitto  dovranno essere
presentate  nei  termini  che  saranno  stabiliti  all'inizio di ogni
sessione,  con apposito manifesto, e dovranno essere accompagnate dal
libretto d'iscrizione con le prescritte attestazioni di frequenza. Ai
termine  di  ogni  anno  gli  iscritti dovranno sostenere un esame di
profitto,   ove   prescritto,   secondo   le   norme   dello  statuto
universitario.
  Art. 89. - Per essere ammesso all'esame di diploma il perfezionando
deve aver seguito i corsi e superato gli esami annuali di profitto.
  L'esame   di  diploma  consiste  nella  discussione  orale  di  una
dissertazione   scritta  su  un  tema  approvato  in  precedenza  dal
professore della materia, corredata da rilievi clinici o sperimentali
personali.
  Per   essere   ammesso  all'esame  di  diploma  il  candidato  deve
presentare   alla   segreteria  nei  termini  che  saranno  stabiliti
all'inizio  di ogni sessione con apposito manifesto, domanda in bollo
competente   al   Magnifico   Rettore  e  contenente,  oltre  i  dati
anagrafici, il titolo della tesi e la firma del professore relatore.
  La  dissertazione,  in  quattro copie, deve essere depositata nella
segreteria almeno quindici giorni prima dell'esame.
  I  candidati  riprovati  all'esame di diploma possono ripresentarsi
alla prova soltanto dopo due anni.
  Art.  90.  -  Le Commissioni per gli esami di profitto, composte di
non meno di tre membri, compreso un libero docente, sono nominate dal
direttore della scuola.
  La  Commissione  per  l'esame  di  diploma  e'  costituita da sette
membri, nominati dal preside della Facolta', udito il direttore della
scuola.
  I  commissari  devono rivestire la qualita' di professori ufficiali
ed e' chiamato a far parte della Commissione anche un libero docente.
  Art.  91.  -  Dopo  la  scuola  di  perfezionamento in tisiologia e
malattie  dell'apparato  respiratorio  vengono  aggiunte  le seguenti
nuove scuole:
    a) Scuola di perfezionamento in igiene e tecnica ospedaliera;
    b)  Scuola  di  specializzazione  in  idrologia,  climatologia, e
talassologia;
    c) scuola di perfezionamento in anestesia.

      Scuola di perfezionamento in igiene e tecnica ospedaliera
  Vengono  aboliti  gli articoli dal n. 70 al n. 77 relativi al corso
teorico  pratico di perfezionamento in igiene tecnica ospedaliera per
aspiranti direttori sanitari di ospedali ed istituti affini.
  La  scuola  di perfezionamento in igiene e tecnica ospedaliera, ha,
la durata di due anni.
  a)   La   scuola   fa   parte   integrante  dell'Istituto  d'igiene
dell'Universita'  e  dispone  della  biblioteca, dei laboratori e del
materiale  didattico  nonche'  dei  reparti  e servizi degli Istituti
ospitalieri della citta'.
  b)  La  scuola  e'  diretta  dal  direttore  dell'Istituto d'igiene
dell'Universita'.
  c)  Durante  il  corso  vengono  tenute  lezioni  ed  esercitazioni
pratiche  presso  l'Istituto  d'igiene  e gli Istituti ospitalieri di
Milano.  Il  corso  e'  integrato  da  tirocini  presso i reparti e i
servizi  di  detti  Istituti,  da  visite  ad  ospedali e ad impianti
sanitari interessanti la specialita'.
  d)  La  frequenza  sia  alle  lezioni  che  alle esercitazioni ed i
tirocini sono obbligatori.
  e)  Alla  scuola  si  possono  inscrivere  i laureati in medicina e
chirurgia;  non  sono  ammessi  piu' di quindici iscritti per ciascun
anno.  A  nessun titolo sono ammesse abbreviazioni di corso. Nel caso
che  il  numero  degli  aspiranti  alla,  inscrizione sia superiore a
quindici, si provvede alla scelta da parte della Direzione in base ai
titoli di studio e di carriera ed eventualmente mediante esami.
  f)  Il  termine  per la, presentazione delle domande di inscrizione
alla  scuola  e'  stabilito  inderogabilmente  al 30 novembre di ogni
anno.
  g)  Alla,  fine  di  ciascun  anno  scolastico  i perfezionandi che
abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di
profitto il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione
all'anno  successivo e per quelli che sono stati inscritti al secondo
corso per accedere all'esame di diploma.
  h) Alla fine del secondo anno del corso ha luogo l'esame di diploma
consistente  nella  presentazione  e discussione di una dissertazione
originale  scritta  su  argomento  di  igiene  e tecnica ospedaliera,
concordato  fra, il diplomando e il direttore della scuola all'inizio
del  secondo  anno  del corso. La dissertazione deve essere approvata
dal direttore stesso e depositata presso la segreteria della Facolta'
di medicina almeno quindici giorni prima dell'esame.
  i)   La   Commissione  giudicatrice  degli  esami  di  profitto  e'
costituita dal direttore della scuola, da un insegnante della scuola,
e da un professore della Facolta' designato dal preside.
  l)  La  Commissione  dell'esame  di diploma e' costituita da, sette
membri,  e'  presieduta dal preside della Facolta' o da un professore
da  lui  delegato.  Di essa fanno parte il direttore e tre insegnanti
della  scuola.  Gli  altri  membri  sono  scelti  dal  preside  tra i
professori e i liberi docenti dell'Universita' di Milano.
  m)  Gli  iscritti sono tenuti al pagamento delle tasse e sopratasse
stabilite  per legge per gli studenti del corso di laurea in medicina
e  chirurgia  nonche'  ad  un  contributo  di  internato nella misura
stabilita anno per anno dal Consiglio di amministrazione.
  n) Durata del corso anni due.
  Anno   1°:   a)  igiene  generale  e  speciale;  b)  batteriologia,
immunologia, e microbiologia applicata all'igiene; c) parassitologia;
d)  legislazione  sanitaria,  statistica  e  demografia; e) zoonosi -
ispezioni   delle   carni;   f)  nozioni  di  anatomia,  e  istologia
patologica.
  Anno 2°: a) igiene, generale speciale; b) patologia e clinica delle
malattie  da  infezioni, da intossicazione, da carenza, da, eredita',
morbosa;,   ecc.   e   ingegneria  sanitaria;  c)  chimica  applicata
all'igiene; d) geologia applicata all'igiene.
  Conferenze  su  argomenti speciali e internati presso l'istituto di
igiene e l'ufficio municipale d'igiene.

              Scuola di specializzazione in idrologia,
                    climatologia e talassoterapia
  a)  La  scuola  di  specializzazione  in  idrologia, climatologia e
talassoterapia,  ha  sede  presso  l'Istituto  di  farmacologia della
Universita',   dove   il   "Centro  di  studi  medici  di  idrologia,
climatologia  e talassologia" ha i propri laboratori attrezzati e una
propria biblioteca Specializzata.
  b)  La  direzione  della, scuola di specializzazione e' affidata al
professore   che   tiene  a  titolo  ufficiale  l'insegnamento  della
idrologia   nella   Facolta'  medica,  di  Milano.  Gli  insegnamenti
specializzati  saranno  tenuti  dai  docenti  designati  dalla stessa
Facolta'.
  c)  Il  materiale  didattico  della  scuola  di specializzazione e'
costituito  oltre  che dai laboratori e dalla biblioteca del a Centro
di  studi  medici  di idrologia e climatologia, e talassologia" dagli
ammalati  delle  cliniche  generali  e  speciali della Universita' di
Milano,   e  da  quelli  frequentanti  gli  ambulatori  specializzati
dell'Istituto  di  farmacologia o degenti nel reparto clinico "Victor
De Marchi" annesso al medesimo Istituto.
  d)  Il  corso avra' la durata di due anni e non verranno concesse a
nessun titolo abbreviazioni di corso.
  e) Durante il biennio verranno impartiti i seguenti insegnamenti:
    Anno 1°:
      nozioni di geologia, geofisica, metereologia;
      nozioni  di  fisiologia e farmacologia applicate alla idrologia
climatologica, e talassologia, mediche;
      idrologia;
      metodologia termale;
      climatologia, e climatoterapia;
      talassotologia e talassoterapia;
      fisioterapia;
      dietetica generale e speciale;
      organizzazione  impianto  delle  stazioni termali, talassiche e
climatiche;
      funzionamento delle colonie marine, montane e termali.
    Anno 2°:
      clinica e terapeutica, idrotalassoclimatologica in:
        a)  medicina  generale;  b)  ginecologia;  c)  pediatria;  d)
dermatologia;   e)   tisiologia;   f)  cardiologia;  g)  ortopedia  e
traumatologia; h) otorinolaringoiatria.
  f)  Durante  il  biennio,  oltre  i  sopracitati  corsi di lezioni,
verranno   tenute   delle   esercitazioni   pratiche  per  gli  esami
chimico-clinici  di  laboratorio  piu'  comuni  connessi  con le cure
climatologiche e idrotermali, ed inoltre avranno luogo anche:
    1)  esercitazioni  pratiche  di  applicazioni  idro-lutoterapiche
negli  ambulatori  e al letto dei degenti nelle corsie ricordate alla
lettera c);
    2)  esercitazioni  pratiche  di  meteorologia, e climatologia con
rilievi diretti dei dati meteriologici e climatici;
    3)   visite   alle   principali  stazioni  termali  climatiche  e
talassiche;
    4)  conferenze,  su  argomenti  da,  determinarsi e da tenersi da
studiosi  italiani  o stranieri di particolare competenza, in qualche
ramo nel campo idrologico e climatologico.
  g)  Gli  allievi  dovranno  fare  inoltre  un  periodo di internato
pratico,  con  funzioni  di  medico residente, in una o piu' stazioni
termali climatiche e talassiche fra quelle autorizzate dalla Facolta'
medica e per la, durata complessi va non inferiore a due mesi.
  h) Alla scuola di specializzazione potranno essere ammessi per ogni
anno  non  piu'  di  dieci  medici.  Nel  caso  che  i richiedenti la
iscrizione  fossero  in  numero superiore, il direttore della, scuola
provvedera'  alla  scelta fra gli aspiranti in base ai loro titoli ed
eventualmente per esami.
  i) Le iscrizioni alla scuola si chiuderanno entro il 30 novembre di
ogni anno.
  l)  La  frequenza  sia  alle  lezioni  che alle conferenze che alle
esercitazioni  teorico-pratiche  negli ambulatori, nelle corsie e nei
laboratori  e'  strettamente obbligatoria. Durante gli anni del corso
di   specializzazione,   gli   allievi   non  potranno  tenere  altre
occupazioni,  anche di carattere professionale, che li distolgano dai
loro doveri verso la scuola.
  m)  Alla  fine  di  ciascun  anno gli allievi dovranno sostenere un
esame  di  profitto  mediante  prove  orali,  pratiche,  scritte,  e,
soltanto  superate  queste,  potranno ottenere la iscrizione all'anno
successivo oppure presentarsi all'esame di diploma.
  n) Alla fine del secondo anno di corso, lo specializzando sosterra'
l'esame di diploma che consistera' nel presentare e nel discutere una
dissertazione  scritta  riguardante  argomenti della specialita', che
dimostri  nel candidato sia una buona cultura, scientifica, e clinica
nel campo specialistico sia una soddisfacente capacita' di ricerca, e
di critica.

               Scuola di perfezionamento in anestesia
  a)  Il  direttore della scuola e' designato dalla Facolta' anno per
anno.
  b)  Sono  ammessi  alla scuola, in numero non superiore a dodici, i
laureati in medicina e chirurgia delle Universita' italiane.
  c)  Il termine per la presentazione delle domande e' tassativamente
fissato al 30 novembre di ogni anno.
  d)  La  selezione  dei  richiedenti  la  iscrizione, al fine della,
ammissione  entro  il  numero  dei  posti disponibili, e' fatta dalla
facolta'  sentito  il  direttore  della  scuola  che provvedera' alla
valutazione  degli  aspiranti  in  base  ai  titoli e, occorrendo, ad
esame.
  e) La durata del corso e' di un anno; in questo periodo gli allievi
sono   tenuti   a  prestare  servizio  di  internato  nella,  clinica
chirurgica generale.
  f) Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1) i fondamenti anatomici delle anestesie;
    2) i fondamenti fisiologici delle anestesie;
    3) i fondamenti farmacologici delle anestesie;
    4) le anestesie generali;
    5) le anestesie loco-regionali;
    6) trattamenti pre e post-anestetici.
  g)  Gli  insegnanti  della  scuola sono designati dalla Facolta' su
proposta del direttore.
  h) Al termine del corso gli allievi dovranno superare:
    un esame speciale sulla materia degli insegnamenti fondamentali;
    un    esame    speciale   sulla   materia,   degli   insegnamenti
teorico-pratici un esame di diploma, consistente in una dissertazione
orale  su  argomento  attinente all'anestesia, scelto dall'allievo ed
approvato dal direttore.
  i)  Le  Commissioni  degli esami speciali saranno costituite di tre
membri,  nominati  dal  preside  della  Facolta'  e  scelti  fra  gli
insegnanti della scuola, su proposta del direttore.
  La  Commissione  dell'esame di diploma e' composta di cinque membri
ed  e'  presieduta  dal preside od in sua assenza dal direttore della
scuola, il quale ne fa parte di diritto.
  l)  Gli  iscritti sono tenuti al pagamento delle tasse e sopratasse
stabilite  per legge per gli studenti del corso di laurea in medicina
e  chirurgia,  nonche'  ad  un  contributo  di internato nella misura
stabilita,  anno  per  anno,  dal  Consiglio di amministrazione della
universita'.
  Le  spese relative al funzionamento delle predette scuole saranno a
carico del bilancio ordinario della Universita' di Milano.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 23 settembre 1949

                               EINAUDI

                                                             GONNELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 Dicembre 1949
  Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 139. - FRASCA