stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 agosto 1949, n. 638

Concessione di anticipazioni a favore di imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/1951)
nascondi
Testo in vigore dal: 21-9-1949
al: 12-2-1952
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria
e  commercio,  e'  autorizzato  a concedere ad Istituti di credito di
diritto  pubblico  e  ad  Enti  esercenti  il  credito  mobiliare, la
garanzia,  sussidiaria  dello  Stato, entro i limiti del 70 per cento
delle  perdite accertate, fino ad un ammontare complessivo di lire un
miliardo,  per anticipazioni da concedersi ad imprese industriali che
intendono  riattivare  o  ricostruire  i loro impianti, danneggiati o
distrutti  da pubbliche calamita', con destinazione da fissarsi con i
decreti  di  concessione  della  garanzia  di  cui  sopra,  nonche' a
concorrere negli interessi di cui all'art. 2.