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LEGGE 14 giugno 1949, n. 410

Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/04/1967)
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Testo in vigore dal: 21-7-1949
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per   il   ripristino   delle   ferrovie  pubbliche  in  regime  di
concessione,  distrutte  o  danneggiate  per  eventi bellici, possono
essere  accordati  concorsi dello Stato sino all'importo totale della
spesa  prevista  per  la  riparazione  e ricostruzione delle opere ed
impianti  fissi  gratuitamente riversibili allo Stato alla fine della
concessione.
  Le  spese  relative  ai lavori e provviste gia' effettuati all'atto
della   presentazione  della  domanda  di  concorso  statale  saranno
determinati  in  base  ad esame, controllo e sindacato sui consuntivi
delle  spese  stesse.  Le  spese relative alla custodia della linea e
degli  impianti,  dalla  data  di sospensione dell'esercizio a quella
effettiva  o  presunta della sua riattivazione, nell'importo ritenuto
ammissibile,   saranno  contabilizzate  nei  preventivi  delle  spese
inerenti  alla  ricostruzione;  i  sussidi  integrativi di esercizio,
eventualmente  accordati  per  il  titolo  anzidetto  in applicazione
dell'art.  3  del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946,
n.  338,  saranno detratti dal preventivo ed a tali sussidi non sara'
applicabile l'art. 4 del decreto medesimo.
  I   concorsi   sono   accordati   ai   concessionari  ed  anche  ai
sub-concessionari  o  ad  enti pubblici e privati che in sostituzione
dei concessionari e col consenso di questi, si assumano la esecuzione
dei lavori.