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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1948, n. 414

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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Testo in vigore dal: 27-5-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato
con  regio  decreto  14 ottobre 1926, numero 2170, e modificato con i
regi  decreti  12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1
ottobre  1931,  n.  1778;  27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934,
numero  2394;  1  ottobre  1936,  n. 2502; 12 maggio 1939, n. 1315; 5
ottobre  1939,  n.  1644;  11 luglio 1941, n. 848; 18 luglio 1942, n.
928;  24  novembre  1942, n. 1595, e col decreto del Capo provvisorio
dello Stato 16 maggio 1947, n. 694;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1931, n. 1671;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58;
  Viste   le   proposte  di  modificazioni  dello  statuto  formulate
dall'Universita' predetta;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modificazioni proposte;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Bologna, approvato e
modificato  con  i  regi decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente
modificato:

  Titolo XVII. - "Scuole e corsi di perfezionamento".
  Alla  Sezione VIII - Facolta' di medicina e chirurgia - dopo l'art.
277 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

  XVIII. - Scuola di perfezionamento in tisiologia.

  Art.  278.  -  La  scuola  di  perfezionamento in tisiologia, della
durata   di  due  anni,  conferisce  il  diploma  di  specialista  in
tisiologia.
  Art.  279.  -  Le  materie  obbligatorie  per  il conseguimento del
diploma sono le seguenti:

    1° anno:
      patologia della tubercolosi dell'apparato respiratorio;
      clinica della tubercolosi dell'apparato respiratorio;
      semeiologia fisica e funzionale della tubercolosi dell'apparato
respiratorio;
      terapia della tubercolosi dell'apparato respiratorio;
      anatomia patologica della tubercolosi;
      clinica    e    diagnostica    differenziale   delle   malattie
dell'apparato respiratorio;
      patologia e clinica della tubercolosi dell'infanzia;
      radiologia dell'apparato respiratorio;
      patologia   e   clinica   della  tubercolosi  delle  prime  vie
respiratorie;
      patologia e clinica della tubercolosi chirurgica;
      la chirurgia della tubercolosi polmonare;
      igiene sociale e profilassi della tubercolosi;
      previdenza sociale e medicina assicurativa;
      tecnica dispensariale.

    2° anno:
      esercitazioni pratiche delle varie materie;
      internato   nei   vari  istituti  universitari,  sanatoriali  e
dispensariali;
      conferenze   varie  tenute  da  professori  universitari  sulla
fisiologia  della  respirazione,  sull'anatomia  ed  istologia  degli
organi respiratori, sulla tubercolosi e gravidanza, sulla tubercolosi
oculare,  sulla  tubercolosi  del  sistema nervoso, sulla tubercolosi
cutanea,  sulla tubercolosi e malattie professionali, sulla immunita'
nella tubercolosi, sui presidi farmacologici nella tubercolosi, ecc.;
      compilazione   di   una  tesi  scritta  in  una  delle  materie
d'insegnamento.

  Art.  280.  -  Oltre  la  discussione  della  tesi gli allievi, per
ottenere  il diploma, dovranno sostenere una prova pratica davanti ad
una  Commissione  di  sette  membri,  scelti fra gli insegnanti della
scuola.

  XIX. - Scuola di perfezionamento in medicina generale.

  Art.  281.  -  La  scuola  di  perfezionamento in medicina generale
conferisce il diploma di specialista in medicina generale.
  La durata degli studi post-universitari necessari per conseguire il
titolo e' di cinque anni.
  Art. 282. - Gli insegnamenti ufficiali costituiti da:
    1) patologia medica;
    2) anatomia patologica;
    3) semeiotica medica;
    4) clinica medica;
saranno integrati da esami di laboratorio di:
    microscopia;
    batteriologia;
    sierologia;
    chimica.
  Art. 283. - Il corso comprendera' i seguenti insegnamenti:
    1) anatomia patologica (3 anni);
    2) batteriologia e sierologia (1 anno);
    3) parassitologia (6 mesi);
    4) patologia speciale medica (1 anno);
    5) semeiotica fisica (1 anno);
    6) semeiotica comparata radiologica (1 anno);
    7) neuropatologia (1 anno);
    8) clinica medica generale (4 anni).
  L'insegnamento della clinica medica generale comprendera':
    a) patologia costituzionale ed endocrinologia;
    b) malattie infettive e parassitologia;
    c) malattie del ricambio;
    d) malattie dell'appaiato respiratorio;
    e) malattie dell'apparato uropoietico;
    f) terapia medica.
  Per  le semeiotiche e cliniche specializzate si prenderanno accordi
fra  il  Consiglio  della  scuola  ed i rispettivi direttori circa il
numero delle lezioni:
    a) semeiologia oculare;
    b) semeiologia dell'orecchio e prime vie respiratorie;
    c) semeiologia del cavo orale e dei seni.
  Il corso di terapia medica comprendera':
    a) farmacologia;
    b) dietetica,
    c)   terapia  fisica  (climatologia  ed  idrologia,  elioterapia,
massoterapia, luteoterapia, elettrodiatermo Marconiterapia).
  Art.  284.  -  Gli iscritti sono tenuti a sostenere gli esami sulle
varie materie di insegnamento alla fine di ogni anno di corso.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1948

                              DE NICOLA

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1948
  Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 218. - FRASCA