stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 febbraio 1948, n. 29

Norme per la elezione del Senato della Repubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1993)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-8-1993
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:
                               Art. 1.

  ((1.  Il  Senato  della  Repubblica  e' eletto su base regionale. I
seggi  sono  ripartiti  tra le regioni a norma dell'articolo 57 della
Costituzione,  con  decreto  del  Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
  2.  Il  territorio  di ciascuna regione, con eccezione del Molise e
della Valle d'Aosta, e' ripartito in collegi uninominali, pari ai tre
quarti  dei  seggi  assegnati  alla  regione,  con arrotondamento per
difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna
regione e' costituita in unica circoscrizione elettorale.
  3.  La  regione  Valle  d'Aosta  e'  costituita  in  unico collegio
uninominale.  Il  territorio della regione Molise e' ripartito in due
collegi uninominali.
  4.  I  collegi  uninominali  della regione Trentino-Alto Adige sono
definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n.422)).