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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 maggio 1947, n. 356

Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/02/1953)
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Testo in vigore dal: 27-5-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  regio decreto legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito
nella  legge  11  marzo  1943,  n.  204,  e successive modificazioni,
concernenti  la  determinazione  delle aliquote delle imposte e delle
sovrimposte inerenti al reddito dei terreni;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31
ottobre  1946,  n.  364,  riguardante  la  rivalutazione degli estimi
catastali dei terreni e del reddito agrario;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro:

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  A  decorrere  dal 1° gennaio 1947, il coefficiente di rivalutazione
dei  redditi  imponibili  dominicale  ed agrario dei terreni disposto
dall'articolo  unico  del  decreto  legislativo  del Capo provvisorio
dello Stato 31 ottobre 1946, n. 364, e' elevato da 6 a 12.
  Per  gli  anni  1947  e 1948 le aliquote delle imposte erariali sui
terreni  e  sul  reddito  agrario  sono  ridotte  al  5 per cento nei
confronti  delle ditte, persone fisiche ed enti, iscritte a ruolo per
un reddito dominicale ed agrario che riferito alla revisione generale
degli  estimi  dei terreni stabilita dal regio decreto-legge 4 aprile
1939,  n.  589, convertito nella legge 29 giugno 1939 n. 976, non sia
superiore, rispettivamente, a L. 2000 e a L. 700.