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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 gennaio 1947, n. 244

Estensione dell'amnistia, dell'indulto e della grazia ai condannati in territori attualmente sottratti all'Amministrazione italiana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1953)
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Testo in vigore dal: 28-4-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visti gli articoli 591 e seguenti del Codice di procedura penale;
  Vista,  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, Sulla proposta
del  Ministro  per  la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri
per  gli  affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina,
militare, per l'aeronautica, e per l'Africa Italiana;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  I decreti di amnistia e di indulto si applicano anche nei confronti
di  coloro  che,  condannati  dall'Autorita'  giudiziaria italiana in
territori  attualmente  sottratti all'Amministrazione dello Stato, si
trovino in territori soggetti all'Amministrazione stessa.