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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 751

Norme per l'applicazione della imposta sulle fibre tessili artificiali ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 468.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 6-4-1947
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto  l'allegato  B al regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54,
convertito  nella  legge  4 giugno  1936, n. 1334, che istituisce una
imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali (raion) e le
successive modificazioni;
  Visto   il  decreto  legislativo  luogotenenziale  24 aprile  1946,
n. 468,  col  quale per l'applicazione della imposta di fabbricazione
sulle  fibre  tessili  artificiali  (raion)  e' sanzionato, anche per
l'esercizio 1945-1946, il sistema forfetario;
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  La  somma  globale  di  L. 47.000.000,  che le ditte produttrici di
fibre  tessili  artificiali  esercenti le fabbriche di cui all'art. 1
del  decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 468, sono
tenute  a versare, salvo conguaglio, in conto dell'imposta dovuta per
il  periodo  che  va  dall'entrata  in vigore nelle diverse provincie
dello  Stato  del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945,
n. 223,  fino  al  30 giugno  1946,  e'  commisurata  alla  quantita'
presunta  di  prodotto  estratto  dalle  fabbriche  con  destinazione
diversa   dalla   diretta  esportazione  e  condizionato  secondo  le
consuetudini  commerciali  vigenti  per  ciascun prodotto. Essa viene
ripartita  fra  le  ditte  stesse  nelle  percentuali e negli importi
indicati in appresso accanto a ciascuna di esse:

    Snia Viscosa................................. 52.41 L. 24.632.700
    Cisa Viscosa................................. 18,99 L.  8.925.300
    S.A.I.F.T.A. (Societa' Anonima Italiana
      Fibre Tessili Artificiali) ................ 14,28 L.  6.711.600
    Soc. An. Gerli industria raion...............  4,74 L.  2.227.800
    Soc. An. Orsi Mangelli.......................  3,62 L.  1.701.400
    Manifattura di Casale......................... 1,71 L.    503.700
    Pirelli Societa' per azioni................... 0,39 L.    183.300
    G. Parisio Manifattura raion.................. 0,34 L.    159.800
    Soc. An. Mocchetti raion...................... 0,14 L.     65.800
    Soc. An. Fibre tessili artificiali...........  0,03 L.     14.100
    Soc. Rhodiaceta italiana...................... 1,76 L.    827.200
    Bemberg Societa' anonima.....................  1,56 L.    733.200
    Marelli & Berta di Guido Berta...............  0,01 L.      4.700
    Montecatini Soc. gen. industria mineraria e
    chimica......................................  0,02 L.      9.400

  Detta   ripartizione   ha   carattere  provvisorio  e  gli  importi
effettivamente dovuti da ciascuna ditta produttrice saranno stabiliti
in ragione del carico che sara' determinato in base alle quantita' di
prodotti  estratti  dalle fabbriche durante l'esercizio 1945-1948 con
la anzidetta destinazione.