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LEGGE 23 dicembre 1946, n. 478

Modificazione delle formule di giuramento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-1-1947
al: 15-12-2010
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea
Costituente:

                               Art. 1.

  Fino  a quando non venga diversamente stabilito in dipendenza della
nuova  Costituzione dello Stato, i dipendenti civili e militari dello
Stato,  i  dipendenti  degli  Enti  locali e le persone incaricate di
pubbliche  funzioni, che siano tenute al giuramento, lo presteranno o
lo rinnoveranno secondo le formule stabilite negli articoli seguenti.